Sentenza n. 1441 del 15 novembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

Diniego del rinnovo/conversione del permesso di soggiorno -  mancanza del parere del comitato minori stranieri

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 278 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ballerini, con domicilio  eletto presso Alessandra Ballerini in Genova, S.Ta Salvatore viale 5/2;

contro


Ministero  dell'Interno, Questura di Genova, rappresentati e difesi per legge  dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, viale Brigate  Partigiane N. 2;

per l'annullamento


DECRETO DI DINIEGO ISTANZA DI RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2012 il dott. Davide Ponte  e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

-  rilevato che il ricorso appare prima facie fondato in ordine  all’assorbente motivo di gravame per violazione della disciplina di cui  all’art. 32 t.u. imm.,  alla luce delle considerazioni già evidenziate in sede cautelare, con  conseguente applicabilità dell’art. 74 cod proc amm, in termini di  applicabilità della normativa più severa, nonché delle seguenti;

-  atteso che, in linea di diritto, la disposizione invocata prevede che  “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per  motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o  autonomo, al compimento della maggiore età, ……previo parere positivo del  Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico”;

-  rilevato che, trattandosi di fase endoprocedimentale la relativa  attivazione fa capo all’amministrazione procedente, anche in  considerazione della formulazione della norma che non la pone  direttamente quale onere autonomo dell’istante con conseguente  applicazione dei principi generali in tema di procedimento;

-  considerato che nella specie il diniego si fonda unicamente sulla  mancanza del parere del comitato, cioè di quella fase endoprocedimentale  attivabile dalla stessa p.a. nei termini predetti;

- ritenuto che all’accoglimento del gravame consegue l’annullamento dell’atto impugnato;

- atteso che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.


Il  Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie

e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna  parte resistente al pagamento delle spese di lite di parte ricorrente,  liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila\00), oltre accessori  dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)