Sentenza n. 1469 del 16 marzo 2012 Consiglio di Stato
Diniego rinnovo permesso di soggiorno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 879 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ballerini, con domicilio eletto presso l’avv. Emiliano Benzi in Roma, viale dell'Università, 11;
contro
Ministero dell'interno - Questura di Genova, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 01116/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2012 il consigliere. Bruno Rosario Polito. Nessuno è presente per le parti
Ritenuto:
- che sussistono i presupposti per la decisione in forma semplificata dell’appello ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
- che il diniego di rilascio del permesso di soggiorno è stato opposto con carattere di automatismo sul riscontro di condanna penale risalente al 2003 per reato contemplato dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, quale modificato dall’art. 4 della legge n. 189 del 2002, rientrante fra quelli presi in considerazione dall’art. 380 c.p.p., di per sé ostativo all’ingresso e permanenza in Italia;
- che, nella specie, il permesso di soggiorno di cui è stato chiesto il rinnovo fu rilasciato per motivi familiari i quali, alla stregua delle deduzioni dell’appellante, tuttora permangono in quanto il ricorrente è affidatario della figlia minore, nata da matrimonio con cittadina italiana;
- che, in tale contesto, assume rilievo quanto previsto dall’art. 5, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998, come integrato dall’art. 2, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 5 del 2007 (a sua volta emanato in attuazione della direttiva comunitaria a protezione dei nuclei familiari dei migranti) che, in sede di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero che abbia usufruito del ricongiungimento familiare, impone di tenere conto della sua specifica condizione dello straniero, nonché della durata del suo soggiorno in Italia;
- che, per quanto precede, la determinazione di segno negativo impugnata non poteva basarsi automaticamente su un precedente penale (peraltro singolo e remoto e di non particolare gravità), dovendo invece farsi luogo alla complessiva valutazione della posizione dello straniero alla luce dei suindicati elementi;
- che il ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto, va annullato l’atto impugnato con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’ Amministrazione;
- che, in relazione ai profili della controversia, spese ed onorari dei due gradi di giudizio possono essere compensati fra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’ Amministrazione.
Spese compensate per i due gradi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2012
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)