Sentenza n. 1734 del 17 aprile 2007 Consiglio di Stato

Rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio - non è  previsto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio per  la frequenza di scuole medie superiori a stranieri di età superiori a  18 anni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)


ha pronunciato la seguente

DECISIONE


sul  ricorso in appello proposto dal MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del  Ministro p.t., e  dalla QUESTURA DI TERNI, in persona del legale  rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale  dello Stato presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma alla  via dei Portoghesi n. 12;

contro

***** rappresentata e  difesa dall’avv. Lamberto Palazzari ed elettivamente domiciliata in  Roma, via dei Papareschi n. 11, presso lo studio dell’avv. Marco  Longari;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria n. 556 del 14 novembre 2001, deposita il 15 novembre 2001;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 27 febbraio 2007, relatore il  Consigliere Roberto Giovagnoli; sentito l’avv. dello Stato Colelli;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.  - *****, cittadina thailandese, nata nel 1976, ha superato nell'aprile  2001 presso l'Istituto Tecnico per il Turismo "Giulio Cesare" di Pescara  l'esame d'idoneità per l'ammissione alla classe quinta.

2. - La  Questura di Terni, con il provvedimento impugnato, ha rifiutato il  rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, in base al  dichiarato convincimento che dalle disposizioni del capo VII del d.P.R.  394/99 si evincerebbe che «non è previsto il rilascio del permesso di  soggiorno per motivi di studio per la frequenza di scuole medie  superiori a stranieri di età superiori a 18 anni»; mentre ad avviso  della stessa Questura nulla osterebbe al rilascio del permesso di  soggiorno, se l'interessata lo chiedesse per iscriversi all'Università.

3. - Il Tar per l’Umbria ha annullato il diniego di permesso di soggiorno sulla base delle seguenti considerazioni:
-     le disposizioni cui la Questura intende riferirsi sono, evidentemente,  quelle contenute nell'art. 45 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (unica  disposizione del capo VII del regolamento che abbia attinenza con la  materia), concernente l'iscrizione dei minori stranieri alle scuole  elementari e medie inferiori e superiori;
-    la disposizione  invocata tuttavia non è pertinente, in quanto essa non si rivolge alle  autorità di pubblica sicurezza e non ha per oggetto la disciplina del  rilascio del permesso di soggiorno, ma si rivolge invece alle autorità  scolastiche ed ha la funzione di garantire ai minori stranieri l'accesso  alle scuole (elementari e medie inferiori e superiori) anche se non  siano in possesso di un permesso di soggiorno, come emerge  chiarissimamente dal suo tenore letterale: «I minori stranieri presenti  sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente  dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle  forme e nei modi previsti per i cittadini italiani...»;
-    l'art.  45 non ha nulla a che fare con il diverso problema dei presupposti e  delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di  studio;
-    non esiste alcuna disposizione che riservi ai soli  minorenni il permesso di soggiorno per motivi di studio per l'iscrizione  ad una scuola media superiore e consenta ai maggiorenni di ottenere il  permesso di soggiorno solo per frequentare l'Università;
-    la tesi  della Questura appare tanto più inaccettabile, ove si consideri che  ordinariamente gli studenti italiani che abbiano regolarmente svolto il  curriculum scolastico raggiungono la maggiore età nel corso del  penultimo anno della scuola media superiore, o, nel caso di quelli più  precoci, nel corso dell'ultimo, mentre è del tutto eccezionale che uno  studente si presenti all'esame di Stato ancora minorenne: sicché  apparirebbe manifestamente irrazionale (e di dubbia costituzionalità)  una norma che precludesse agli stranieri maggiorenni di frequentare la  scuola media superiore.

4. - Contro tale sentenza hanno proposto  appello il Ministero dell’Interno e la Questura di Terni ribadendo la  distinzione, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi  di studio, tra stranieri minorenni e stranieri maggiorenni: per questi  ultimi, in particolare, secondo gli appellanti, non sarebbe previsto il  rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio per la frequenza  di scuole medie superiori a stranieri di età superiore a 18 anni, in  quanto l’art. 46 DPR n. 394/1999 consentirebbe il rilascio del permesso  di soggiorno  per il solo caso di frequenza degli studi universitari.

5. - L’appello è infondato.

5.1.  - Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, e diversamente  da quanto sostenuto dalle Amministrazioni appellanti, non esiste alcuna  norma che riservi ai soli minorenni il permesso di soggiorno per motivi  di studio per l’iscrizione ad una scuola media superiore e preveda per i  maggiorenni la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno solo  per frequentare l’università.
Oltre ad essere priva di un fondamento  normativo, l’interpretazione prospettata dalle Amministrazioni  appellanti rischia di condurre a risultati irragionevoli: considerato  infatti che, nella normalità dei casi, il compimento della maggiore età  avviene (anche per i cittadini italiani) prima del completamento della  scuola media superiore, la tesi seguita nel provvedimento impugnato  avrebbe l’inaccettabile effetto di impedire al cittadino straniero il  completamento del corso di studi superiore per la sola ragione che è  diventato maggiorenne.

5.2. - Non hanno pregio, in senso  contrario, le preoccupazioni manifestate nell’atto di appello  in ordine  alla circostanza che lo straniero, iscrivendosi ad un corso di studi  superiori, potrebbe ottenere, per ciò solo, il rinnovo del permesso di  soggiorno fino al completamento degli studi medesimi che egli potrebbe,  in ipotesi, procrastinare all’infinito (facendosi, ad esempio,  ripetutamente bocciare), eludendo così il sistema predisposto dal  legislatore per la disciplina del rilascio del permesso di soggiorno.
Tali  considerazioni non colgono nel segno. Il fatto che lo straniero sia  iscritto ad una scuola media superiore non impedisce infatti  all’Amministrazione di rifiutare il permesso di soggiorno ove sussistano  ragioni ostative previste dalla legge; tale rifiuto, tuttavia, non può  automaticamente fondarsi, come è accaduto, invece, nel caso in esame,  sul mero dato anagrafico (il compimento della maggiore età), non  essendovi, come si è detto, nessuna norma che riservi ai soli minorenni  il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio per  l’iscrizione ad una scuola media superiore.

5.3. - Emerge da  quanto detto sinora che il provvedimento della Questura di Terni, che ha  rifiutato il permesso di soggiorno indicando quale unico motivo  ostativo la maggiore età della richiedente, risulta sprovvisto di una  valida ragione giustificatrice e, pertanto, deve essere annullato.

5.4.  - In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono,  l’appello proposto dal Ministero dell’Interno e dalla Questura di Terni  deve essere rigettato.

5.5. - Sussistono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,

rigetta

il ricorso in appello in epigrafe indicato.
Spese del grado di appello compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 17 aprile 2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA