Sentenza n. 2001 del 13 luglio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Annullato il contratto di soggiorno stipulato a seguito di procedura di emersione ai sensi della legge 102/2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul  ricorso numero di registro generale 1315 del 2012, proposto da: *****,  rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Ieraci, con domicilio eletto  presso l’avv. Manuela Fiore in Milano, Galleria Passarella, 1;

contro


Ministero  dell'Interno (Prefettura di Milano), rappresentato e difeso per legge  dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata in  Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento


del provvedimento di annullamento del contratto di soggiorno del 23.03.2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 il dott. Giovanni  Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


Con  decreto del 23.3.2012, la Prefettura di Milano annullava il contratto  di soggiorno, stipulato a seguito di procedura di emersione ai sensi  della legge 102/2009, a favore della lavoratrice sig.ra *****.

Contro il citato decreto era proposto da quest’ultima il presente ricorso, con domanda di sospensiva.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per il rigetto del gravame.

All’udienza  in camera di consiglio del 12.7.2012, il Presidente dava avviso della  possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in  decisione.

Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni che seguono.

L’art. 1-ter comma 13, lett. c) del decreto legge 78/2009 – convertito con legge 102/2009 – precludeva l’accoglimento delle domande di emersione presentate a  favore di soggetti condannati per i reati di cui agli articoli 380 e 381  del codice di procedura penale (si tratta, come noto, dei reati per i  quali il codice di rito penale prevede rispettivamente l’arresto  obbligatorio e facoltativo in flagranza).

La norma era  interpretata nel senso che la condanna per i suindicati reati impedisse  automaticamente l’ammissione alla sanatoria di cui alla legge 102/2009,  senza alcuna possibilità per l’Amministrazione di effettuare una  valutazione in concreto della pericolosità sociale del lavoratore.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 172 del 6.7.2012,  ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 1-ter,  comma 13, lettera c), nella parte in cui fa derivare automaticamente il  rigetto dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore dalla pronuncia  nei suoi confronti di una sentenza di condanna per i reati previsti  dall’art. 381 c.p.p., senza prevedere che la pubblica amministrazione  provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per  l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

La sentenza della  Corte Costituzionale deve trovare applicazione ai giudizi pendenti,  stante la disposizione dell’art. 136 della Costituzione.

Nel caso  di specie, l’esponente è stata condannata dal Tribunale di Milano con  sentenza n. 8650 del 28.7.2008, per il reato di cui all’art. 5 comma 8  bis del D.Lgs. 286/1998 (cfr. doc. 2 del resistente).

Si tratta  di una fattispecie delittuosa per la quale la legge prevede l’arresto  facoltativo in flagranza e che é quindi riconducibile all’art. 381 del  c.p.p.

Nel ricorso, viene lamentato che l’Amministrazione non ha  effettuato alcuna valutazione della concreta pericolosità sociale  dell’esponente (cfr. pagg. 5 e 6 dell’atto introduttivo).

Nessun  dubbio, quindi, che la sentenza del Giudice delle leggi n. 172/2012  debba trovare applicazione nella presente controversia, con conseguente  annullamento del provvedimento impugnato (che non effettua alcuna  concreta valutazione di pericolosità sociale) e con connesso obbligo per  l’Amministrazione di effettuare una valutazione in concreto  dell’eventuale minaccia all’ordine pubblico o alla sicurezza dello  Stato, rappresentata dall’esponente.

Le spese possono essere  compensate, atteso l’andamento della controversia, caratterizzata  dall’intervento della Corte Costituzionale, salvo il rimborso del  contributo unificato ai sensi di legge.

P.Q.M.


Il  Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)   definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie

nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato ai sensi di legge (DPR 115/2002).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)