Sentenza n. 20637 del 22 novembre 2012 Corte di Cassazione

Respinta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico  - il giudice ha l'obbligo di verificare le dichiarazione del  richiedente accertando anche la situazione reale nel Paese di  provenienza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SESTA SEZIOPNE CIVILE - 1

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con  pronuncia impugnata è stato respinto il reclamo proposto dal cittadino  di etnia curda ***** avverso la sentenza di primo grado che,  conformemente al rigetto della Commissione territoriale di Milano aveva  respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico  o delle misure gradate, formulate dal ricorrente.

Premesso che  il richiedente aveva rappresentato di avere aderito al movimento di  autodeterminazione degli indipendentisti curdi; di essere stato accusato  dalla Polizia turca di appoggiare i guerriglieri ed in particolare di  aver rilasciato dichiarazioni sulla questione curda al giornale *** che  gli erano costate un ordine di arresto e un procedimento penale a  proprio carico, la Corte d'Appello di Milano aveva ritenuto che tali  dichiarazioni non fossero suffragate da sufficienti riscontri probatori.  In particolare, osserva il giudice di secondo grado, era stata prodotta  solo la copia di una richiesta di arresto inviata alla Questura di  Gazantiep alla Procura ma non l'ordine di arresto di cui si richiedeva  l'acquisizione da parte del giudice. Inoltre, non risultava essere stato  nominato un avvocato dal cittadino straniero in ordine al procedimento  penale pendente.

La richiesta di acquisizione dell'ordine di  arresto, peraltro, veniva respinta perchè tale atto secondo la Corte,  avrebbe potuto essere agevolmente reperito attraverso il fratello del  ricorrente. Infine veniva evidenziata la genericità delle disposizioni  testimoniali relative all'appartenenza del richiedente al movimento di  autodeterminazione curda e veniva respinta l'istanza volta  all'espletamento di CTU medica sugli esiti di lesioni sul corpo del  richiedente perchè risalenti, per sua stessa annissione, al 1993. Non  venivano, pertanto ritenuti sussidtenti i presupposti nè per le misure  tipiche di protezione internazionale nè per il riconoscimento del  diritto d'asilo costituzionale, in quanto non era stata provata la  presenza nel paese d'origine dello straniero di situazioni che fossero  impeditive dell'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dalla  nostra c arta costituzionale.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidandosi ai seguenti quattro motivi:

- 1) nel primo è stata denunciata la violazione della normazione relativa al  riconoscimento dello status di rifugiato e delle altre misure di  protezione internazionale nonchè il vizio di motivazione in ordine alle  prove assunte, per avere la Corte d'Appello escluso che i fatti  rappresentati dal ricorrente, ed in particolare la sua aderenza ad un  partito filo curdo nonchè l'esistenza di un ordine d'arresto fondato su  dichiarazioni rese ad un giornale definite terroristiche, fossero idonee  ad integrare le condizioni di accogleimento della domanda nonostante la  loro gravità e il sostegno probatorio fondato su testimonianze,  documenti (la richiesta d'ordine di arresto) prodotti e su precise  istanze istruttorie (l'acquisizione dell'ordine di arresto)  ingiustificatamente respinte. In particolare il giudice di secondo grado  avrebbe erroneamente negato la validità al documento prodotto con  dichiarazione giurata con il quale dalla Questura di Gaziantep era stato  richiesto alla Procura un ordine di arresto "per le dichiarazioni rese  in data 5-7-2007 al quotidiano di Gaziantep a proposito  dell'organizzazione terroristica PKK", in violazione delle norme che  regolano l'ammissibilità delle richieste di riconoscimento dello status  di rifugiato stabilite dalla Convenzione di Ginevra;

- 2) nel secondo, viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs n. 251 del 2007 per non aver ammesso quale prova il documento attestante la richiesta  di arresto, decisivo ai fini del riconoscimento dello status di  rifugiato, e non aver esercitato i poteri officiosi attribuiti in questi  procedimenti al giudice, rigettando anche la richiesta di acquisizione  dell'ordine di arresto, formulata dalla parte. In particolare, la Corte  dìAppello non avrebbe considerato che il ricorrente proveniente da un  paese che da anni perseguita, con l'accusa di voler attentare all'unità  nazionale, la popolazione curda che vive nella zona est del paese, è  stato penalmente perseguitato solo per aver espresso la sua opinione su  un giornale;

- 3) nel terzo, viene denunciata la  violazione dell'art 4 del d.lgs. n. 251 del 2007 nonchè il vizio di  motivazione derivante dal mancato riconoscimento della misura gradata  della protezione sussidiaria, in mancanza di una giustificazione  autonoma, ovvero non fondata sulla dedotta carenza di presupposti per il  rifugio politico;

- 4) nel quarto, viene denunciata la  violazione dell'art. 10 Cost. per essere mancata nella sentenza  impugnata una concreta valutazione dei requisiti per il riconoscimento  del diritto di asilo costituzionale, risultando del tutto apodittica,  senza gli approfondimenti istruttori ad hoc, l'affermazione contenuta  nella sentenza "non essendo provata la presenza di situazioni che  impediscono il libero esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti  dalla nostra carta costituzionale".

- Ha resistito con  controricorso il Ministero dell'Interno, deducendo che dalla decisione  della Commissione territoriale emerge chiaramente la non criticità della  condizione della Turchia; che le dichiarazioni del ricorrente sono  generiche; che viene richiesto al giudice di legittimità un riesame dei  fatti ed, infine, che non può ritenersi inapplicabile il principio  dispositivo nei procedimenti in oggetto.

Il ricorso merita accoglimento.

Nei  procedimenti riguaradanti le domande di protezione internazionale, il  giudice del merito ha un obbligo di cooperazione istruttoria (S.U. 27310 del 2008; 26056 del 2010) consistente nella verifica officiosa della vericidità della  specifica situazione di rischio di persecuzione o di pericolo  qualificato, rappresentata dal richiedente, oltre che dal contesto socio  politico all'interno del quale la situazione rappresentata si colloca.  Tale esercizio doveroso dei poteri istruttori officiosi attribuiti al  giudice, desumibile sul piano dei criteri di valutazione delle  dichiarazioni della parte richiedente, dall'art. 3 del d.lgs. 251 del  2007 e sul piano degli obblighi e delle fonti d'indagine ex officio,  dall'art. 8 terzo comma del d.lgs n. 25 del 2008,  non può venire omesso, in virtù dell'applicazione incondizionata del  principio dispositivo, come ribadito di recente da una pronuncia di  questa sezione così massimata: "Ai fini dell'accertamento della  fondatezza di una domanda di protezione internazionale, il giudice di  merito non può poggiare la propria valutazione sulla esclusiva base  della credibilità soggettiva del richiedente, essendo tenuto, ai sensi  dell'art. 8, comma 3 del d.lgs 28 gennaio 2008, n. 25, ad un dovere di  cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del paese  di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi  d'indagine e di acquisizione documentale, peraltro derivanti anche  dall'adozione del rito camerale, in modao che ciscuna domanda venga  esaminata alla luce  di informazioni aggiornate sul paese di origine del  richiedente asilo che la Commissione Nazionale, ai sensi del comma 3  dell'art. 8 sopra citato, fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a  pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative". (Cass. n. 10202  del 2011).

Ne consegue che, se, come nella specie, la condizione  di persecuzione per ragioni di dissenso politico, rappresentata dal  ricorrente, peraltro fondata sull'allegazione dell'esistenza di un  ordine di arresto fondato sulla mera esternazione ad un giornale di  dichiarazioni reputate terroristiche, non è apparsa suffragata da idonei  riscontri probatori, tale valutazione non può determinare come effetto  causale automatico il rigetto della domanda ma impone la preventiva  acquisizione delle informazioni relative alle attuali condizioni degli  aderenti alle formazioni politiche filo curde (o ad alcune di esse)  attraverso i canali istituzionali indicati nel citato art. 8 e, in via  sussidiaria, anche altre fonti qualificate. Peraltro, nel caso di  specie, la negativa valutazione di un'istanza istruttoria avente un  valore probante decisivo, secondo la stessa valutazione del giudice di  secondo grado, in aperta violazione dell'adempimento dell'obbligo di  cooperazione istrittoria proprio peculiare regime dell'onere della prova  applicabile ai procedimenti in questione, così come ampiamente  riconosciuto dal consolidato orientamento di legittimità (S.U. 27310 del  2008). Pertanto, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato  politico, l'omesso accogliemento dell'istanza di acquisizione  dell'ordine di arresto e la mancata attivazione di una formale richiesta  rivolta all'autorità competente nel paese d'origine, mediante le  procedure necessarie, costituisce una palese violazione dell'art. 3 del  d.lgs n. 251 del 2007 e 8 terzo comma del d.lgs n. 25 del 2008, tenuto  conto, in particolare, del fatto che la parte aveva provveduto a  produrre la prodromica richiesta della misura restrittiva della libertà  personale, formulata dalla Questura e rivolta alla Procura competente.  Tale violazione, peraltro, non può essere giustificata dalla mancanza di  diligenza della parte, come contraddittoriamente affermato nella  sentenza di secondo grado, atteso che la dedotta possibilità per la  parte, di accedere agevolmente all'aordine di arresto, risulta  un'affermazione priva di una motivazione adeguata, così come incoerente  rispetto al parametro della diligenza risulta la circostanza relativa  alla mancanza di un legale nel procedimento penale pendente in Turchia.

Anche  in ordine all'accertamento dei presupposti relativi alla misura della  protezione sussidiaria o del permesso umanitario, da ritenersi  ricompresi, ai pari dello status del rifugio politico, nell'ampia  previsione dell'art. 10, terzo comma Cost. (Cass. 10686 del 2012), l'omesso adempimento degli obblighi di verifica della  attuale e generale condizione degli aderenti a partiti filo curdi, ed,  in particolare, a quello cui appartiene il ricorrente, sotto il profilo  della libera manifestazione del dissenso politico o della sua  riconduzione a fattispecie delittuose, fondate solo sull'esternazione di  opinioni (Cass. 17576 del 2010), costituisce anch'essa una violazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008.
L'affermazione  contenuta nella sentenza di secondo grado, del richiedente, la  sussistenza di situazioni che impediscono il libero esercizio dei  diritti fondamentali, non risulta fondata, infatti su alcun accertamento  istruttorio officioso ma esclusivamente sull'errata applicazione  dell'onus probandi.
In conclusion, il ricorso va accolto e la  pronuncia cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa  composizione, affinchè esamini le domande proposte dal richiedente alla  luce dei principi regolanti l'onere della prova, propri dei procedimenti  di protezione internazionale, così come specificato in motivazione.

P.Q.M.


La Corte,

Accoglie

il ricorso.

Cassa

la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano, in  diversa composizione anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 luglio 2012 e 16 ottobre 2012.

Il Presidente
(Dr. Giuseppe Salmè)


DEPOSITTAO IN CANCELLERIA
il 22 novembre 2012