Sentenza n. 2518 del 3 dicembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare - datore di lavoro - attestazione del possesso di un reddito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul  ricorso numero di registro generale 1396 del 2011, proposto da *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele Giambrone ed Alessandra  Bellanca, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Palermo,  via G.Bonanno 122;

contro


l’Assessorato  Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e Lavoro, e lo  Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Palermo,  rappresentati e difesi per legge dall'Avvoc. Distrett. dello Stato  Palermo di Palermo, domiciliataria, in Palermo, via A. De Gasperi 81;

per l'annullamento


-  del provvedimento del 20.1.11 prot. n. 774, concernente il rigetto  della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare avanzata dal sig.  ***** in favore del ricorrente;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2012 il dott. Filippo  Giamportone e uditi per le parti i difensori come specificato nel  verbale;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l’adozione di  una pronuncia succintamente motivata, atteso che il ricorso si appalesa  di facile spedizione, in quanto manifestamente infondato.

Ed invero, l’art. 1 ter, comma 4, lett. d), della legge 102/09 dispone che il datore di lavoro deve allegare alla domanda di emersione  l’attestazione del possesso di un reddito complessivo annuo non  inferiore ad € 20.000,00 per nuclei familiari monoreddito ed €.  25.000,00 nei casi di nuclei familiari composti da più soggetti  conviventi percettori di reddito.

La ratio di siffatto requisito  risponde, tra l’altro, anche alla necessità di avviare un regolare  rapporto di lavoro stabile, grazie alla presenza di entrate del datore  di lavoro sufficienti a garantire la continuità per il lavoratore di un  reddito vitale.

Dal provvedimento impugnato emerge, viceversa, che il reddito complessivo del dichiarante è pari ad € 16.524,00.

Ne  deriva l’incapacità economica del datore di lavoro, stante che il  reddito complessivo del nucleo familiare è inferiore a €. 20.000,00,  soglia minima e tassativa prevista dalla legge per l’assunzione del  collaboratore familiare.

Né, peraltro, in ordine alla valutazione  della capacità economica del datore di lavoro è stata dimostrata la  disponibilità di redditi esenti da dichiarazione annuale e/o CUD.

Ne  discende l’infondatezza delle censure, dedotte oltretutto in via  generica, di violazione degli artt. 3 e 27 della costituzione, dell’art.  7 della legge n. 241/1990 e dell’eccesso di potere sotto varie figure sintomatiche;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso va respinto;

Ritenuto,  quanto alle spese di lite che sussistono giusti motivi per compensarle  tra le parti, tenuto anche conto della tutela cautelare accordata;

Ritenuto,  da ultimo, che il ricorrente con delibera n. 5 del 22.9.2011 è stato  ammesso dall’apposita commissione, in via provvisoria, al patrocinio a  spese dello Stato;.

Ritenuto, al riguardo, che non sussistono i  presupposti, ai sensi degli artt. 126 e 140 el D.P.R. 30.5.2002 n. 115,  per ammettere il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, stante la  rilevata manifesta infondatezza dell’impugnativa e la nomina di più  difensori;

Ritenuto, pertanto, che va revocata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;

P.Q.M.


Il  Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda),  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge

.

Spese compensate.

Revoca l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)