Sentenza n. 2526 del 3 dicembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per mancata  traduzione in una lingua compresa dallo straniero - non risulta  plausibile che il cittadino straniero  trovandosi in Italia da diverso  tempo e svolgendo (per quanto in posizione irregolare) una attività  lavorativa subordinato alle dipendenze di una ditta italiana, non  conoscesse la lingua italiana

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul  ricorso numero di registro generale 1919 del 2012, proposto dal Sig.  *****, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Mario Pasqualino, presso  il cui studio, in Palermo, Via W. Goethe n.22, è elettivamente  domiciliato;

contro


Questura di  Trapani in persona del Questore in carica, rappresentato e difeso  dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in  Palermo, Via A. De Gasperi n.81, è ex lege domiciliato;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;

per l'annullamento


-  del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di  soggiorno, adottato dalla Questura di Trapani il 21/6/2012;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato  Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 il Cons.  Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti l'Avv. Gaetano Mario  Pasqualino e l'Avvocato dello Stato Maurilio Mango;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

CONSIDERATO:


-  che con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato il provvedimento  di rigetto dell'istanza di rinnovo del suo permesso di soggiorno;  provvedimento adottato dalla Questura di Trapani il 21/6/2012;

- che con unico mezzo di gravame il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.2, comma 6, del D.Lgs. n.286 del 1998,  deducendo che tanto il provvedimento di diniego del rinnovo del  permesso di soggiorno, quanto la precedente comunicazione del  20.10.2012, non erano stati tradotti in una lingua a lui nota, diversa  da quella italiana; e che pertanto il diniego di soggiorno è illegittimo  e va annullato;

RITENUTO E CONSIDERATO:


-  che nel caso di soggetto che chieda il “rinnovo” del permesso di  soggiorno in territorio italiano per motivi di lavoro, la sua conoscenza  della lingua italiana deve presumersi;

- che non risulta in  alcun modo plausibile che il ricorrente - che si trova in Italia dal  novembre del 1998 e che ha svolto (per quanto in posizione irregolare)  lavoro subordinato alle dipendenze di una ditta italiana (operante nel  Comune di Vittoria) - non conoscesse la lingua italiana;

- che,  comunque, l’omessa traduzione del provvedimento di diniego o di revoca  del permesso di soggiorno (o di espulsione o di respingimento) in una  lingua nota allo straniero, non costituisce un vizio invalidante del  provvedimento, ma una mera irregolarità che determina - a tutela del  destinatario - la sospensione del decorso del termine decadenziale per  la sua eventuale impugnazione (ed il conseguente diritto di ottenere la  “rimessione in termini” per proporla);

- che in tal senso si è  costantemente espressa (e continua ad esprimersi) la giurisprudenza  amministrativa in numerose pronunce (cfr., tra le tante: TAR Piemonte –  Torino, II^, 19.3.2009 n.774; TAR Campania – Napoli, VI^, 17.9.2008 n.10320, TAR Marche – Ancona, I^, 3.3.2009 n.77);  e, in ultimo, la stessa Sezione con la sentenza 4.7.2012 n.1391, dalle  cui considerazioni e statuizioni di principio - che si richiamano in  toto ai sensi dell’art.74 del codice del processo amministrativo - il  Collegio non ha motivo di discostarsi;

- che, infine, il  contenuto dispositivo del provvedimento impugnato non poteva e non  potrebbe essere diverso, posto che dalla documentazione versata in atti  emerge che l’istruttoria condotta dall’Amministrazione ha evidenziato  che l’interessato non gode di sufficienti mezzi di sostentamento né può  contare su uno stabile domicilio o su una fissa dimora (condizioni che  permangono ormai da tempo, rendendolo tendenzialmente irreperibile, come  già accaduto; e talvolta anche molesto oltre il limite della liceità,  come dimostrato dalla denuncia per episodi di maltrattamenti ed  “ubriachezza molesta” sporta a suo carico dall’Autorità di Polizia);

RITENUTO:


- che per tutto quanto sopra rilevato, il ricorso debba essere respinto siccome infondato;

-  e che sussistono giuste ragioni per condannare il soccombente alla  rifusione delle spese processuali in favore dell’Amministrazione, spese  che si liquidano in complessivi €.1000,00;

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. II^,

respinge

il ricorso.

Condanna  il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente,  delle spese processuali nella misura di €.1000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)