Sentenza n. 2640 del 8 maggio 2012 Consiglio di Stato

diniego del rinnovo del permesso di soggiorno che recava a motivazione,  l’insufficienza di mezzi economici previsti dalla normativa vigente  (ossia un reddito di almeno 5317 euro annui) come requisito essenziale  per il soggiorno in Italia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 7878 del 2011, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rosaria Damizia e Francesco  Volpi, con domicilio eletto presso Maria Rosaria Damizia in Roma, viale  Carso n. 23;

contro


Ministero  dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, Questura di Arezzo in  persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi  dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via  dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma


della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE SEZIONE II n. 00242/2011,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Arezzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2012 il Cons. Roberto Capuzzi  e uditi per le parti gli avvocati Angelelli su delega di Damizia e  dello Stato Spina;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1.  In primo grado il ***** ha contestato il provvedimento di diniego del  rinnovo del permesso di soggiorno che recava a motivazione,  l’insufficienza di mezzi economici previsti dalla normativa vigente  (ossia un reddito di almeno 5317 euro annui) come requisito essenziale  per il soggiorno in Italia.

Nel ricorso si sosteneva che pur a  fronte della perdita del posto di lavoro veniva mantenuta la legalità  del soggiorno per la residua parte di validità del permesso e che  l’Amministrazione non aveva valutato correttamente le contingenze  economiche, derivanti anche da motivi di salute, che costituivano vere  cause di forza maggiore nonché il fatto che al proprio sostentamento  economico provvedeva il fratello.

2. Il Tar ha ritenuto i motivi  dedotti infondati, posto che il permesso di soggiorno in possesso del  ricorrente era scaduto in data 16 agosto 2009, mentre il provvedimento  di diniego impugnato portava la data del 18 ottobre 2010; e quindi il  ricorrente aveva avuto un periodo di oltre un anno per reperire una  nuova occupazione. Sicchè, in assenza della dimostrazione di avere  sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno, non aveva titolo, né al  rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, né  al rilascio di un permesso per attesa occupazione.

Inoltre il  ricorrente non aveva prodotto documentazione comprovante uno stato di  salute incompatibile con lo svolgimento di un qualsiasi lavoro ed era da  oltre un anno privo di propri mezzi di sostentamento. Né la necessità  di adeguati mezzi di sostentamento personali poteva essere superata  dalla contingente disponibilità di un parente a provvedere  temporaneamente al suo sostentamento, essendo quello della disponibilità  di mezzi di sostentamento personali un preciso requisito richiesto  dagli artt. 4 e 5 del d.lgs n.286 del 1998.

Infine  ha rilevato il Tar che la mancanza del requisito richiesto dalla legge  ha reso irrilevante, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno,  secondo il disposto dell’art. 29, comma 3, del d. lgs n.286/98, la  circostanza che il ricorrente risiedeva in Italia dall’anno 2000, non  ricorrendo comunque nel caso di specie l’ipotesi di cui agli artt. 29 e  29 bis del medesimo decreto.

Il Tar quindi ha respinto il ricorso  e condannato il ricorrente, stante la manifesta infondatezza del  ricorso, alle spese di lite nella misura di euro 3000,00.

3.  Nell’atto di appello il ricorrente assume la erroneità della sentenza  del Tar che non avrebbe tenuto conto, nel rigettare il ricorso, della  situazione fattuale del medesimo, che si era ritrovato con un documento  erroneamente formato dalla pubblica amministrazione, ossia con il  permesso di soggiorno, datato 25.9.2007 con scadenza il 16.8.2009,  riportante la dicitura di attesa occupazione e non di lavoro  subordinato.

Senza tale errore avrebbe dovuto applicarsi l’art. 22 co.11 d.lgs. 286/98 in combinato disposto con gli art.. 8-9 Convenzione Oil 143/75,  ratificata in Italia con la legge 10.4.1981 n.158, che fissa il  principio che secondo cui il lavoratore straniero che perde il posto di  lavoro mantiene la posizione di legalità nel soggiorno, con conseguente  diritto all’ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno. Per  l’effetto il lavoratore ha diritto alla iscrizione nelle liste di  collocamento per il periodo di residua validità del permesso di  soggiorno e allo stesso non può chiedersi la disponibilità di un reddito  essendo in una condizione di disoccupazione.

Si duole ancora il  ricorrente, oltre al ritardo nell’adozione del diniego, della mancata  notifica del preavviso di rigetto prevista dall’art. 10 bis della legge  241/90.

4. Tali argomentazioni non meritano accoglimento.

L’argomento  centrale dal quale muove l’appello è che il permesso del 2007, in  quanto rilasciato per attesa occupazione e non per lavoro subordinato,  fosse erroneo. Ove infatti non fosse stato commesso tale errore  materiale il ricorrente avrebbe potuto ottenere un ulteriore permesso  per attesa occupazione potendo venire in applicazione l’art. 22 comma 11  del d.lgs. n.286/98 in combinato disposto con gli artt. 8-9 Convenzione  Oil.

5. L’assunto è indimostrato in punto di fatto in quanto non  può evincersi alcun elemento atto ad avvalorare la affermazione di un  errore commesso dalla amministrazione, mentre, sul piano giuridico, il  provvedimento del 2007 deve considerarsi ormai inoppugnabile, non  potendosi ora mettersi in discussione il presupposto legittimante  l’adozione del titolo in base al quale veniva rilasciato a suo tempo il  permesso di soggiorno.

6. Quanto alla violazione dell’articolo 10  bis della legge 241/90, la sezione osserva che il preavviso di rigetto  ha la funzione di consentire al soggetto destinatario del provvedimento  negativo, in un'ottica di collaborazione con l'amministrazione, di  presentare controdeduzioni avverso i motivi di diniego per evidenziare  eventuali profili di illegittimità dell'atto finale in via di  formazione, in modo tale da consentire alla stessa amministrazione di  acquisire e valutare ulteriori elementi utili all'adozione del  provvedimento. Al riguardo va messo in luce che, qualora tale scopo sia  stato in qualsiasi modo raggiunto, la comunicazione si rende superflua e  riprendono espansione i principi di economicità e speditezza dai quali è  retta l'attività amministrativa .

Sulla base di quanto sopra, la  censura infondata atteso che nel provvedimento si dà atto che il  ricorrente aveva interloquito con la amministrazione, venendo invitato a  dimostrare il possesso dei requisiti di lavoro e di reddito in mancanza  dei quali il provvedimento sarebbe stato negativo; all’uopo il  ricorrente dichiarava in data 13.10.2010, di non possedere una attività  lavorativa dal 30 settembre 2008, confermando la insufficienza dei mezzi  economici previsti dalla normativa.

Quanto poi alla patologia  sofferta dal ricorrente, come evidenziato dal Tar, non è stata  depositata nel giudizio di primo grado alcuna documentazione comprovante  uno stato di salute incompatibile con lo svolgimento di un qualsiasi  lavoro.

Per il resto, valgono le considerazioni del Tar, laddove  ha rilevato che la mancanza di idonei mezzi di sostentamento personali  non possa essere superata dalla contingente generosità di un parente,  essendo quello della disponibilità di mezzi di sostentamento personali  un preciso requisito richiesto dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. 286 del  1998.

7. In conclusione l’appello va rigettato e la sentenza di primo grado deve essere confermata.

8. Spese ed onorari del grado, per la natura del petitum, possono essere compensati.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo

respinge

.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)