Sentenza n. 2641 del 8 maggio 2012 Consiglio di Stato

Istanza di regolarizzazione improcedibile - accertato il difetto del  requisito richiesto dalla legge, ossia lo svolgimento dell’attività  lavorativa nei tre mesi precedenti alla data di entrata in vigore del  provvedimento legislativo di regolarizzazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 284 del 2006, proposto da *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Annibali, con domicilio eletto  presso Isabella De Angelis in Roma, via dei Gracchi N.128;

contro


Ministero  dell'Interno e U.T.G. di Terni, rappresentati e difesi dall'Avvocatura  Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma


della  sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA n. 473/2005, resa tra le parti,  concernente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del rapporto di  lavoro

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2012 il Cons. Vincenzo Neri e  uditi per le parti gli avvocati De Angelis su delega di Annibali e  dello Stato Spina;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO


Con  ricorso proposto innanzi al TAR Umbria l'odierno appellante impugnava  il provvedimento del 18 dicembre 2003 con il quale era stata dichiarata  improcedibile l'istanza di regolarizzazione avanzata dal suo datore di  lavoro ai sensi del d.l. 195 /2002.

Il Giudice di primo grado,  dopo aver disposto adempimenti istruttori, rigettava il ricorso. Per la  sentenza, tra l’altro, non v'era alcun errore nell’individuazione del  datore di lavoro che aveva presentato l'istanza (trattandosi  dell'amministratore dell'impresa presso la quale il lavoratore straniero  aveva prestato la sua attività) e, per altro verso, il verbale dei  Carabinieri aveva definitivamente accertato il difetto del requisito  richiesto dalla legge, ossia lo svolgimento dell’attività lavorativa nei  tre mesi precedenti alla data di entrata in vigore del provvedimento  legislativo di regolarizzazione.

Con l’atto di appello viene dedotta l'erroneità della decisione per i seguenti motivi:

1.  Difetto di motivazione della sentenza appellata. Per il ricorrente la  decisione di primo grado sarebbe erronea perché da altri documenti  emergerebbe lo svolgimento dell'attività lavorativa nel periodo  richiesto dalla legge per ottenere la regolarizzazione; tale circostanza  risulterebbe dalle dichiarazioni di uno degli amministratori che  confermano l'avvio dell'attività lavorativa sin dal mese di giugno 2002.  Sempre per l’appello le dichiarazioni del lavoratore straniero, oltre a  confermare l'esistenza del rapporto di lavoro (seppure solamente dal  novembre 2002 febbraio 2003), non dovrebbero essere intese nel senso di  aver concluso il contratto di lavoro solo nel novembre 2002 perché  sarebbe "abbastanza plausibile" che, in ragione della rotazione nella  direzione dei lavori da parte di diversi componenti della famiglia, lo  straniero non avesse ben chiaro chi fosse l'effettivo titolare  dell'azienda. Occorrerebbe tenere conto, inoltre, del fatto che  l'attività di produzione del tabacco ha natura ciclica e che non vi  sarebbe traccia dell'esito della segnalazione per il reato contestato al  datore di lavoro.

2. Violazione dell'articolo 7 e seguenti legge 241/1990 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 286/1998.  La sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui non ha  riconosciuto il diritto dell'interessato alla partecipazione al  procedimento che lo interessava.

All'udienza pubblica del 16 marzo 2012 l’appello passava in decisione.

DIRITTO


1.  Con il primo articolato motivo di appello, l'interessato censura la  decisione di primo grado ritenendo la erronea nella parte in cui ha  considerato provata l'esistenza del rapporto di lavoro semplicemente dal  novembre 2002 al febbraio 2003 e, dunque, in un periodo non utile per  l'accoglimento dell'istanza di regolarizzazione. Come prima detto, per  l’atto di appello, le dichiarazioni rese dall'interessato ai Carabinieri  dovrebbero essere ‘contestualizzate’ perché da altri documenti  emergerebbe lo svolgimento dell'attività lavorativa sin dal giugno 2002 e  perché il lavoratore straniero, in ragione della rotazione dei diversi  componenti della famiglia nella direzione dei lavori, non avrebbe avuto  ben chiaro chi fosse l'effettivo titolare dell'azienda.

1.1. A  giudizio della Sezione la censura non può essere accolta. Il Tar Umbria,  con motivazione completa ed esauriente, ha preso in considerazione,  oltre alle dichiarazioni rilasciate dall'interessato ai Carabinieri,  anche le altre attestazioni scritte fatte da altri connazionali  dell'interessato dalle quali risulta che quest'ultimo aveva prestato il  proprio lavoro sin dal giugno 2002.

Non vi è stata dunque  un’omessa valutazione delle diverse circostanze ma, con argomentazioni  che il Consiglio condivide, il giudice di primo grado ha ritenuto  maggiormente attendibili le dichiarazioni rese dall'interessato ai  Carabinieri e non anche le successive dichiarazioni rilasciate da altri  connazionale del richiedente la regolarizzzione. Tale valutazione  risulta corretta e condivisibile perché non v'è dubbio che le sommarie  informazioni acquisite dai Carabinieri hanno di per sé valore di atto  pubblico fidefaciente mentre non altrettanto può ritenersi per la  semplice dichiarazione rilasciata dal connazionale dell’appellante.

In  secondo luogo giova rilevare che tra le dichiarazioni rese  dall'interessato stesso ai Carabinieri e quelle fornite da altro  connazionale vanno considerate più attendibili le prime perché, a tacer  d’altro, rilasciate dal diretto interessato e non da un amico/collega di  lavoro che ragionevolmente non poteva avere lo stesso grado di  conoscenza dell’altrui situazione lavorativa.

1.2. Con altra  doglianza si rileva che la dichiarazione resa dall'interessato ai  Carabinieri dovrebbe considerarsi inesatta in considerazione dell'errore  in cui il lavoratore sarebbe incorso a causa della rotazione dei  diversi componenti della famiglia nella direzione dei lavori. A giudizio  della Sezione, tale censura, oltre a non dimostrare esattamente  l'effettivo periodo di inizio del rapporto di lavoro, non risulta  plausibile anche perché dalla dichiarazione resa alle forze dell’ordine  emerge che lo straniero aveva individuato esattamente quale fosse il  rapporto di lavoro per il quale i Carabinieri richiedevano sommarie  informazioni (dal verbale risulta, su esplicita domanda, che il  lavoratore ha risposto: "Lavoravo ad Orvieto, nella sua campagna nella  coltivazione del tabacco") e, dunque, deve escludersi che vi possa  essere stato un qualsiasi errore.

1.3. Quanto infine alle  dichiarazioni rilasciate ai Carabinieri da Alvezio Pettinelli – secondo  le quali tutti i lavoratori sono stati occupati presso la sua azienda  già dal mese di giugno e, dunque, in tempo utile per ottenere la  regolarizzazione – non possono ritenersi prevalenti rispetto a quella  rilasciata dall'interessato agli inquirenti sia perché la dichiarazione  del Pettinelli è più generica rispetto a quella fatta dall'interessato  sia perché difficilmente il datore di lavoro avrebbe fornito notizie  discordanti con quanto già dichiarato nell’istanza di regolarizzazione.

2.  Col secondo motivo d'appello la sentenza viene censurata per non avere  accolto la doglianza relativa alla violazione dell'articolo 7 legge  241/1990 nonché per la violazione dell'articolo 2 decreto legislativo  286/1998. A prescindere da qualsiasi altra circostanza, anche sotto tale  profilo, la sentenza impugnata merita conferma in ragione del fatto  che, essendo stata accertata l'assenza del rapporto di lavoro nel  periodo richiesto alla legge, comunque il provvedimento non avrebbe  potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

3. In  conclusione per le ragioni sino a qui esposte l'appello deve essere  respinto; sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare tra le  parti le spese di giudizio.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo

rigetta

.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)