Sentenza n. 2677 del 9 maggio 2012 Consiglio di Stato

Diniego di rilascio di visti di ingresso per cittadini cinesi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 2079 del 2006, proposto da:
Ministero  dell'Interno; Questura di Trieste, rappresentati e difesi  dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via  dei Portoghesi, 12;

contro


*****;

per la riforma


della  sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA - TRIESTE n. 01022/2005, resa  tra le parti, concernente diniego di rilascio di visti di ingresso per  cittadini cinesi;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2012 il Cons. Alessandro  Palanza e udito per l’Amministrazione appellante l’avvocato dello Stato  Caselli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1.  - Il Ministero dell’interno - Questura di Trieste ha impugnato la  sentenza n. 1022/2005 del TAR di Trieste che ha accolto il ricorso del  signor ***** per l’annullamento del decreto 30 settembre 2005 recante  diniego di rilascio dei visti di ingresso, da lui richiesti in qualità  di datore di lavoro residente in Italia, ai fini dell’immigrazione di  taluni cittadini cinesi da assumere alle sue dipendenze.

2. – La sentenza parte dal presupposto che il ricorrente lamenta in sostanza l’illegittimità dell’art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 394/99 (regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 286/98), nella parte in cui si  prevede come preclusiva del rilascio di visti di ingresso nel  territorio nazionale di cittadini extracomunitari l’esistenza di una  denuncia per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 del c.p.p a  carico del datore di lavoro.

Si fa riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8. del D.L. n. 195/02, convertito in legge n. 222/02,  e dell’art. 33, comma 7, lett. c), della legge n. 189/02, nella parte  in cui si dà rilevanza ad una semplice denuncia per i reati di cui agli  artt. 380 e 381 c.p.p., ai fini di escludere la possibilità di sanatoria  a favore di cittadini extracomunitari irregolarmente entrati in Italia.  Il TAR giudica in via analogica costituzionalmente incompatibile la  previsione di cui al citato art. 31, comma 2, del DPR n. 394/99, e  dichiara illegittima la norma regolamentare, annullandola e disponendo  la pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale. Di  conseguenza dichiara, in via derivata, l’illegittimità dell’atto  applicativo impugnato dal ricorso in primo grado, annullando anch’esso.

3.  – L’Amministrazione appellante censura principalmente il fatto che il  Giudice sia andato ultra petita, in quanto ha giudicato illegittima e  annullato una disposizione regolamentare (l’art. 31, comma 2, del DPR n.  394/1999) che in realtà non era stata impugnata.

4. - Questo Collegio ritiene che la censura sia fondata.

E’  vero che buona parte del ricorso di primo grado era dedicata a  dimostrare una asserita “incostituzionalità” di quella norma  regolamentare, con espressa richiesta che la questione venisse deferita  alla Corte costituzionale; ed è anche vero che l’incidente di  costituzionalità davanti alla Corte non sarebbe stato né ammissibile né  necessario, trattandosi appunto di norma regolamentare (e non  legislativa).

Ma questo non autorizzava il T.A.R. a “convertire” d’ufficio l’eccezione d’incostituzionalità in domanda di annullamento.

Vi  ostava, se non altro, il fatto che mancavano alcuni elementi essenziali  dell’impugnazione del regolamento, primo fra tutti la notifica del  ricorso all’autorità emanante. Trattandosi di regolamento emanato ai  sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988, con decreto del  Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri, era contraddittore necessario (anche) il Presidente del  Consiglio dei Ministri.

Il difetto di tale notifica non poteva  essere surrogato da una eventuale integrazione del contraddittorio in  corso di causa, giacché com’è noto ciò è consentito nei confronti dei  controinteressati, a condizione che ad almeno uno di essi la notifica  sia stata fatta nei termini. Nel caso invece che il numero degli atti  impugnati, o le loro caratteristiche, qualifichino come controparti  necessarie più autorità pubbliche emananti o coemananti, il ricorso deve  essere notificato sin dall’origine a ciascuna di esse.

5. - Va  inoltre considerato che, se il regolamento fosse stato formalmente  impugnato, quel T.A.R. sarebbe stato privo di competenza per territorio.

E’  noto infatti che, quando unitamente all’atto di un’autorità periferica  si impugna anche un regolamento governativo avente efficacia su tutto il  territorio nazionale, la competenza spetta al T.A.R. del Lazio;  pertanto se in questa vicenda fosse stata sollevata la relativa  eccezione, questa non avrebbe potuto essere che accolta. E’ vero che,  nel regime anteriore al codice del processo amministrativo entrato in  vigore il 16 settembre 2010, questa ipotesi d’incompetenza non poteva  essere rilevata d’ufficio ma solo ad eccezione di parte; ma è  ragionevole presumere che se il ricorrente avesse chiaramente formulato  il suo ricorso quale impugnazione del d.P.R., l’Avvocatura dello Stato  non avrebbe mancato di chiedere il regolamento di competenza.

6. -  In conclusione, l’appello va accolto, perché il T.A.R. si è pronunciato  (in senso favorevole) su una domanda che non era stata proposta e che  comunque sarebbe stata inammissibile per difetto di notifica.

La  mancata costituzione dell’appellato impedisce di prendere in esame le  censure assorbite in primo grado e non riproposte (art. 101, comma 2,  c.p.a.).

Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo

accoglie

e per l’effetto annulla la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)