Sentenza n. 269 del 11 settembre 2012 Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

Revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 206 del 2011, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Guarini, con domicilio eletto  presso lo studio dell’avv. Valentina Tomio in Trento, via Grazioli n.  84;

contro


Ministero  dell'Interno - Questura di Trento, in persona del Ministro pro tempore,  rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di  Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9, è per legge  domiciliato;

per l'annullamento


-  del provvedimento del Questore di Trento di data 4.8.2011, notificato  il 12.8.2011, di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di  lungo periodo cat. a12/2011 già rilasciato all’interessato, nonché di  ogni altro atto comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2012 il cons. Fiorenzo  Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO


Con  ricorso ritualmente notificato e depositato, *****, cittadino  marocchino, ha impugnato il provvedimento di data 4.8.2011, con cui il  Questore di Trento ha disposto la revoca del permesso di soggiorno CE  per soggiornanti di lungo periodo rilasciato all’interessato, sul  presupposto dell’esistenza a carico dell’istante di plurime condanne per  reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.

Il ricorrente fonda la domanda giudiziale di annullamento della revoca sopra riassunta sulle censure che seguono:

1) violazione degli artt. 3, 4, 6, 10-bis e 21-octies della L. n. 241/1990 – difetto di motivazione e carenza di istruttoria;

2)  violazione dell'art. 9, comma 7, lett. c) e comma 4 del D.Lgs. n.  286/1998 - violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di  motivazione.

Si é costituita in giudizio l’Amministrazione statale intimata, allegando l’infondatezza del ricorso.

Alla pubblica udienza del 19.4.2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO


Con  il provvedimento impugnato la Questura ha revocato al ricorrente il  permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in  considerazione della condanna emessa dal Tribunale di Trento in data  19.2.2010, irrevocabile il 16.11.2010, alla pena di anni uno e mesi otto  di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa per il reato di cui all'art.  73 del D.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di sostanze  stupefacenti).

1. Va prioritariamente esaminato il secondo (assorbente) motivo di censura con il quale si lamenta carenza di motivazione.

Al  riguardo, osserva anzitutto il Collegio che la revoca del permesso di  soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è stata adottata dalla  Questura in applicazione dell’art. 9, commi 4 e 7, lett. c), del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286.

L’art.  9, comma 4, nel disciplinare la cd. carta di soggiorno, stabilisce,  com'è noto, da un lato, che detto titolo “ non può essere rilasciato  agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello  Stato “ e, dall'altro, che “ nel valutare la pericolosità si tiene conto  anche.....di eventuali condanne anche non definitive, per i reati  previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché,  limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo  codice…..della durata del soggiorno nel territorio nazionale e  dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero “.

Per  quanto attiene alla revoca del titolo in questione, di cui si occupa il  successivo comma 7, si prevede fra le varie ipotesi, quella in cui la  predetta revoca si giustifica “ quando mancano o vengano a mancare le  condizioni per il rilascio, di cui al comma 4 “.

Dunque, nel caso  dei soggiornanti di lungo periodo, la normativa impone uno specifico  scrutinio sulla pericolosità degli stessi che deve essere effettuato  caso per caso, valutando non soltanto il titolo del reato per il quale  lo straniero è stato condannato, ma anche ulteriori elementi fattuali  (ad esempio, il numero delle condanne, la fattispecie di reato - se  aggravata, o al contrario, se attenuata -, la condizione familiare,  l'esistenza di un'attività lavorativa in corso, la durata del soggiorno)  al fine di addivenire ad un giudizio di pericolosità sociale ponderato  dopo aver tenuto conto dell'effettiva situazione di ciascun cittadino  extracomunitario.

Occorre quindi verificare se la motivazione del provvedimento di revoca sia adeguata.

Ebbene,  nel caso in esame, il decreto impugnato reca la semplice affermazione  di stile secondo cui la condanna per i reati di cui agli artt. 380 e 381  c.p.p. comporterebbe ex sé la revoca del permesso di soggiorno CE per  soggiornanti di lungo periodo.

L’Amministrazione ha, dunque,  basato le proprie determinazioni, in via esclusiva, sull'esistenza della  condanna in discorso, senza operare nessuna valutazione della durata  del soggiorno del ricorrente sul suolo nazionale, che per inciso dura da  oltre un decennio, né in ordine all'inserimento sociale e lavorativo  del sig. *****, il quale appare sufficientemente integrato nel  territorio trentino e dispone di un lavoro presso la soc. cooperativa  *** servizi che gli garantisce un adeguato reddito da lavoro  subordinato.

La Questura, inoltre, non ha svolto alcuna  valutazione o attività istruttoria in ordine all'inserimento familiare  dello straniero, con particolare riferimento alla presenza in Italia  dell'intero nucleo familiare del ricorrente, composto da coniuge e  figlio minore, nonché da padre, madre e fratelli, tutti residenti a   ***.

A tale proposito si rileva che tali circostanze di fatto  erano state poste all'attenzione della Amministrazione con la memoria ex  art. 10 bis L. n. 241/90 inviata in data 27.7.2011.

In  definitiva, la Questura non ha fornito un’idonea valutazione della  pericolosità del ricorrente: pertanto, il provvedimento impugnato è  carente di motivazione, tenuto anche conto che in ordine allo stesso non  risulta esperita una adeguata attività istruttoria.

2. Per le  suesposte considerazioni, il ricorso viene quindi accolto con  assorbimento degli ulteriori profili di illegittimità proposti e l'atto  impugnato va, conseguentemente, annullato.

Le spese del giudizio  possono essere compensate fra le parti in causa, avuto anche riguardo  alla particolarità della vicenda sopra definita.

P.Q.M.


Il  Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione  Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso n. 206/2011, lo

accoglie

.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)