Sentenza n. 2691 del 9 maggio 2012 Consiglio di Stato

Diniego di emersione da lavoro irregolare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1428 del 2012, proposto dal
Ministero  dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso  dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei  Portoghesi n. 12;

contro


*****;

per la riforma


della  sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sezione  II n. 1159 del 28 giugno 2011, resa tra le parti, concernente il diniego  di emersione da lavoro irregolare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2012 il Cons. Dante D'Alessio e udita l’avvocato dello Stato Spina;

Sentite le parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1.-  L’appello può essere deciso, sussistendone i presupposti, con sentenza  in forma semplificata, ai sensi degli articoli 60 e 74 del c.p.a., nella  Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.

Né  può ritenersi causa ostativa a tale determinazione la mancata presenza  delle parte appellata alla discussione del ricorso nella Camera di  Consiglio, tenuto conto che il Collegio, per poter definire il giudizio  con sentenza in forma semplificata, deve solo verificare la regolarità  del contraddittorio e la completezza dell'istruttoria ed accertare che  le parti costituite (anche se non presenti) non abbiano esposto ragioni  ostative alla definizione del giudizio in relazione alla possibilità di  proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza  o regolamento di giurisdizione.

2.- Il signor ***** aveva  impugnato davanti al T.A.R. per la Puglia il provvedimento con il quale  il 21 maggio 2010 la Prefettura di Lecce aveva respinto la domanda di  emersione dal lavoro irregolare presentata dal signor ***** a causa di  “varie condanne ostative al rilascio del nulla osta al visto di  emersione”.

Il T.A.R. per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce,  con sentenza della Sezione II n. 1159 del 28 giugno 2011, ha accolto il  ricorso.

In particolare il T.A.R., dopo aver ricordato che  l’interessato aveva riportato unicamente una condanna, con decreto  penale del G.I.P. del Tribunale di Taranto del 23/1/2008, per vendita di  prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), che non rientra  tra le cause ostative alla regolarizzazione, nonché condanne del  18/1/2008 e dell’11/4/2008, per commercio di prodotti con segni falsi  (art. 474 c.p.), in continuazione con il reato di ricettazione (art. 648  c.p.), per le quali era stata inflitta unicamente la multa, ha  affermato che l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1-ter  del d.l. n. 78/2009 «non opera tout court sulla base della astratta  riconducibilità del reato commesso alle fattispecie criminose  individuate dal legislatore all’art. 381 c.p.p., non potendosi  prescindere, quando non si tratti di reati nominativamente indicati,  dalla concreta valutazione della gravità del fatto commesso e da un  giudizio di tipo prognostico sulla pericolosità sociale del suo autore,  basato sulla valutazione della personalità del medesimo e delle  circostanze fattuali nelle ambito delle quali l’azione criminosa è stata  compiuta».

3.- Il Ministero dell'Interno ha ora appellato  l’indicata sentenza sostenendo che le condanne riportate  dall’interessato sono ostative per legge alla positiva definizione della  domanda di emersione e che, risultando il diniego dell’amministrazione  un atto dovuto, non era necessaria una valutazione sulla sua  pericolosità sociale.

4.- L’appello deve essere accolto.

L’art.  1 ter, comma 13, lett. c) del d.l. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con  legge 3 agosto 2009 n. 102, prevede che non possono essere ammessi alla  procedura di emersione i lavoratori extracomunitari “che risultino  condannati, anche con sentenza non definitiva … per uno dei reati  previsti dagli articoli 380 e 381 del codice penale”.

Considerato  che l’interessato è stato condannato per uno dei reati che, per i  limiti edittali di pena detentiva, rientra fra quelli di cui all’art.  381 c.p.p., l’istanza di regolarizzazione che lo riguardava non poteva  essere quindi accolta.

Né si rendeva necessaria, come  erroneamente sostenuto dal T.A.R. di Lecce, una valutazione (ulteriore)  sulla sua possibile pericolosità sociale o sulla sua situazione  familiare.

5.- Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello  deve essere accolto e la sentenza appellata deve essere, in  conseguenza, annullata.

In considerazione delle natura della  controversia, può essere comunque disposta la compensazione tra le parti  delle spese del grado di appello.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie

e, per l’effetto, annulla la sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione  Staccata di Lecce, Sezione II, n. 1159 del 28 giugno 2011.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese del grado di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)