Sentenza n. 2693 del 9 maggio 2012 Consiglio di Stato

Respinta l'istanza di regolarizzazione ai sensi della legge n.222/2002 -  segnalazione di non ammissibilità nello “Spazio Schengen

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 1250 del 2006, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Fabrizio Figorilli e Aristide Police,  con domicilio eletto presso Aristide Police in Roma, piazza Adriana,  n.20;

contro


Ministero  dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e  difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in  Roma, via dei Portoghesi, n.12; Questura di Perugia, Utg - Prefettura di  Perugia;

per la riforma


della sentenza del T.A.R. UMBRIA PERUGIA n. 00528/2005

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2012 il Cons. Roberto Capuzzi  e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Spina;

Il  ricorrente, di nazionalità rumena, impugnava il provvedimento  dell’Ufficio Territoriale del Governo di Perugia prot. 5204/03 Uff. Imm.  in data 2 settembre 2003, con cui era stata respinta la propria istanza  di regolarizzazione ai sensi della legge n.222/2002.

Il  provvedimento era motivato con l’esistenza di una segnalazione di non  ammissibilità del ricorrente nello “Spazio Schengen” da parte delle  autorità di polizia della Grecia.

Il ricorrente deduceva  l’eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria e  travisamento della documentazione in atti, violazione e falsa  applicazione dell’articolo 1 della legge 222/2002, violazione del  diritto di difesa e del principio del giusto procedimento, nonché  irragionevolezza della predetta segnalazione.

Il Tar riteneva il  ricorso infondato sulla base della disposizione di cui all’art. 1, comma  8, della legge 222/2002, laddove prevede che la regolarizzazione è  rigettata per coloro i quali “risultino segnalati, anche in base ad  accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della  non ammissione nel territorio dello Stato”.

Nell’atto di appello,  con il primo e unico motivo, il ricorrente si duole che il Tar ha  frainteso la portata della prima censura laddove ha messo in evidenza  come il provvedimento impugnato si limitasse a indicare in modo generico  la esistenza di una segnalazione “Schengen”, senza specificare per  quali ragioni essa era stata emessa e senza fare riferimento allo  specifico provvedimento dell’autorità straniera da cui questa era stata  adottata.

Con successivo atto, portante la data del 7 marzo 2012,  il difensore dell’appellante ha fatto presente che a seguito  all’intervenuto ingresso del paese di origine del ricorrente nella  Unione Europea, lo stesso era riuscito a regolarizzare la propria  posizione all’interno dello Stato Italiano e che pertanto allo stato non  vi è più alcun interesse alla prosecuzione dell’appello.

Pertanto  la Sezione, preso atto di tale dichiarazione, dichiara l’appello  improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse rientrando nella  disponibilità della parte la rinuncia all'azione e/o al ricorso.

Spese ed onorari del grado, in relazione alla natura del petitum, possono essere compensate.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo  dichiara

improcedibile

per sopravvenuta carenza di interesse.

Dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)