Sentenza n. 2752 del 14 maggio 2012 Consiglio di Stato

Diniego emersione dal lavoro irregolare - collaboratore domestico -  inizio del rapporto di lavoro solo dal settembre 2009 con orario non  superiore ad otto ore mensili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex  artt. 38 e 60 c.p.a., sul ricorso n. 2199/2012 RG, proposto dal sig.  *****, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Rita FORTE, con domicilio  eletto in Roma, via Valadier n. 39, presso lo studio dell’avv.  PRECENZANO,

contro

il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona  del sig. Ministro pro tempore e l’U.T.G. - PREFETTURA DI TREVISO, in  persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura  generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi  n. 12

per la riforma


della  sentenza breve del TAR Veneto, sez. III n. 1295/2011, resa tra le  parti, concernente il diniego d’emersione dal lavoro irregolare;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza camerale del 20 aprile 2012 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO, nessuno presente per le parti;

Ritenuto  in fatto che il sig. *****, cittadino bengalese, assume d’esser  impiegato, quale collaboratore domestico, alle dipendenze del sig. *****  , a suo dire da almeno tre mesi prima del 30 giugno 2009;

Rilevato  che il sig. ***** rende nota, in relazione a ciò, la presentazione, da  parte del suo datore di lavoro ed in data 21 settembre 2009,  dell’istanza al competente Sportello unico per l’immigrazione di Treviso  ai sensi dell’art. 1-ter, c. 2 del DL 1° luglio 2009 n. 78 (convertito,  con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2009 n. 102), per l’emersione del lavoro irregolare;

Rilevato  altresì che il sig. ***** fa presente come, a seguito di alcuni  infruttuosi accessi alla di lui abitazione, il sig. ***** sia stato  convocato dalla Polizia locale di Maserada per chiarire la natura e la  durata del rapporto di lavoro de quo;

Rilevato al riguardo che,  con nota prot. n. 2009/102888 del 24 giugno 2010, lo Sportello unico per  l’immigrazione di Treviso ha comunicato al sig. ***** il preavviso ex  art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241 di rigetto della predetta  istanza;

Rilevato quindi che, nonostante le precisazioni del sig.  ***** e con provvedimento del 16 marzo 2010, lo Sportello unico per  l’immigrazione di Treviso ha respinto l’istanza stessa, sotto il duplice  profilo dell’orario di lavoro non superiore ad otto ore mensili e  dell’inizio del rapporto di lavoro solo dal settembre 2009;

Rilevato  che il solo sig. *****, impugnandovi tale rigetto, ha allora adito il  TAR Veneto che, con sentenza n. 1295 del 1° agosto 2011, ne ha respinto  il ricorso;

Rilevato infine che, avverso la sentenza n.  1295/2011, propone appello soltanto il sig. HOSSAIN, deducendone  l’erroneità e proponendo al contempo varie censure contro l’atto  impugnato in primo grado;

Considerato in diritto che l’appello è  infondato e va disatteso, in quanto, in disparte la questione per cui  l’appellante non ha proposto il ricorso di primo grado appunto perché  non era e non è parte necessaria del procedimento d’emersione ex art.  1-ter del DL 78/2009, rettamente il Giudice di prime cure ha ritenuto  non dimostrata, con la serietà e la necessità sottese alla norma di  condono, la sussistenza d’un rapporto di lavoro stabile e definito;

Considerato  per vero che l’appellante non riesce a dimostrare d’aver potuto  prestare la propria attività di collaboratore domestico per un numero di  ore superiore ad otto per mese, a causa dei peculiari impegni di lavoro  del suo datore, così assai sovente in servizio al di fuori da Maserada e  dal territorio italiano, da non esser rinvenuto dagli organi di Polizia  locale presso la di lui residenza;

Considerato inoltre che i  meri pagamenti dei contributi INPS per la quota iniziale e per il III ed  il IV trimestre 2009 non sono da soli probanti d’alcunché, consistendo  il primo in un adempimento forfetario dovuto per la presentazione della  domanda di emersione ed essendo gli altri insufficienti a dimostrare,  per l’estrema genericità dei dati esposti, l’effettiva sussistenza del  rapporto nei termini indicati dalla norma di condono;

Considerato  che non a diversa conclusione deve pervenire, a fronte di ulteriori e  gravi indizi di fatto (in particolare, la reiterata assenza del  lavoratore presso la residenza del datore; la rilevazione dei dati  dattiloscopici dell’appellante per la prima volta solo l’8 gennaio 2010;  la rilevazione della presenza di quest’ultimo più volte in Milano, in  tempi in cui egli ordinariamente sarebbe dovuto essere in servizio  presso il datore; l’affermazione di questi per cui il sig. *****  lavorerebbe per lui circa dieci ore al mese, quando ne sarebbero occorse  venti; ecc.), i quali non consentono di affermare, con la ragionevole  prudenza che la norma stessa impone nella misura in cui impone la  stabilizzazione d’un rapporto con un cittadino extracomunitario in  deroga alle ordinarie regole d’ingresso nel territorio della Repubblica,  la serietà e la continuità ab illo tempore di tal rapporto;

Considerato,  infine e quanto alle spese del presente giudizio, che giusti motivi ne  suggeriscono l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente  pronunciando sul ricorso n. 2199/2012 RG in epigrafe, lo

respinge

.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 aprile 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)