Sentenza n. 2767 del 15 maggio 2012 Consiglio di Stato

Rigetto istanza di emersione dal lavoro irregolare - datore di lavoro  cittadino extracomunitario, regolarmente soggiornante, ma non in  possesso della c.d. carta di soggiorno, ovvero permesso di soggiorno CE  per soggiornanti di lungo periodo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 3098 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Ragnoli, Maria Grazia  Capitanio, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma,  piazza Capo di Ferro, 13;

contro


U.T.G.  - Prefettura di Brescia - Sportello Unico Per L'Immigrazione, Ministero  dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello  Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della  sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n.  00361/2012, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA DI EMERSIONE  DAL LAVORO IRREGOLARE

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti  gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia -  Sportello Unico per l'immigrazione e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2012 il Pres. Pier  Giorgio Lignani e uditi per le parti gli avvocati nessuno presente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


RITENUTO:

- che il giudizio può essere definito con sentenza immediata;

-  che il provvedimento impugnato in primo grado (diniego di  regolarizzazione di lavoratore extracomunitario ai sensi dell’art. 1-ter  della legge n. 102/2009) è motivato essenzialmente con la  considerazione che il datore di lavoro non era legittimato a chiedere la  sanatoria, trattandosi di cittadino extracomunitario, regolarmente  soggiornante, ma non in possesso della c.d. carta di soggiorno, ovvero  permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

- che  il lavoratore straniero interessato, ricorrendo in primo grado, non ha  contestato, anzi in buona sostanza riconosce, (a) che l’art. 1-ter,  cit., consente di procedere all’emersione solo ai datori di lavoro che  siano cittadini italiani, o anche stranieri purché titolari di “carta di  soggiorno”; (b) che il suo datore di lavoro non possedeva tale  requisito, avendo chiesto (e poi ottenuto) la carta di soggiorno solo  qualche tempo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle  domande di sanatoria; (c) che il titolo conseguito successivamente non  rileva, ai fini di cui si discute;

- che, in effetti, il  ricorrente, per superare il problema del difetto di titolo del datore di  lavoro, non ha altri argomenti che una questione di costituzionalità  relativa alla norma che esclude dalla procedura di emersione i datori di  lavoro extracomunitari muniti di semplice permesso di soggiorno;

-  che, peraltro, tale questione di costituzionalità appare manifestamente  infondata, considerato che qui non si discute dell’esercizio di diritti  fondamentali, e neppure della libertà di assumere alle proprie  dipendenze, con le procedure ordinarie, uno o più lavoratori italiani o  stranieri, bensì solo dell’ammissione ad una procedura eccezionale di  sanatoria, per la quale sono dettati, non irragionevolmente, requisiti  più restrittivi sotto il profilo soggettivo e quello oggettivo;

-  che, in questa luce, appare chiaro che nella fattispecie il rigetto  della domanda di emersione era vincolato ed inevitabile, e tanto basta  per ritenere legittimo il provvedimento impugnato in primo grado;

-  che tutte le altre questioni accennate marginalmente nell’atto  impugnato risultano perciò irrilevanti, ancorché ad esse sia stato  dedicato un certo spazio nel ricorso di primo grado e nella sentenza del  T.A.R.;

- che, in conclusione, l’appello va respinto, ma si ravvisano giusti motivi per compensare le spese;

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo

rigetta

. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)