Sentenza n. 2783 del 15 maggio 2012 Consiglio di Stato

Rigetto dell’istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex  artt. 38 e 60 c.p.a., sul ricorso n. 2529/2012 RG, proposto dalla  QUESTURA DI PESCARA, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e  difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domi- ciliata per legge in  Roma, via dei Portoghesi n. 12,

contro


la sig. *****, appellata, non costituita in giudizio,

per la riforma


della  sentenza del TAR Abruzzo – Perscara, n. 665/2011, resa tra le parti e  concernente il rigetto dell’istanza per il rinnovo del permesso di  soggiorno (lavoro autonomo) prodotta dalla sig. *****;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  all’udienza camerale del 20 aprile 2012 il Cons. dott. Silvestro Maria  RUSSO e udito altresì, per la P.A. appellante, l’Avvocato dello Stato  SAULINO;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto  in fatto che la Questura di Pescara dichiara che la sig. *****,  cittadina nigeriana ed irregolarmente presente nel territorio della  Repubblica fin dal 1996, ottenne, pur se già destinataria d’un decreto  d’espulsione, un permesso di soggiorno per cure mediche, in relazione al  di lei stato di gravidanza;

Rilevato che la sig. ***** ha  ottenuto, con efficacia fino al 18 gennaio 2006, il rinnovo del permesso  di soggiorno a seguito della nascita del figlio *****, avvenuta in  Pescara il 18 luglio 2005, permanendo ancora nel territorio della  Repubblica ai sensi dell’art. 31 del Dlg 25 luglio 1998 n. 286 mercè autorizzazione dell’AGO;

Rilevato  altresì che la sig. *****, autorizzata a permanere in Italia fino al 25  febbraio 2010, il successivo 4 marzo ha proposto istanza per il  rinnovo-conversione del permesso di soggiorno, già rilasciato per  affidamento di minore, in uno per lavoro autonomo;

Rilevato  inoltre che, avendo la Questura di Pescara respinto tale domanda con il  decreto del 26 marzo 2010, quest’ultimo è stato annullato dal TAR  Pescara, nel frattempo adito dalla sig. EKEKE, con la sentenza n. 662  del 2 dicembre 2011, notificata il successivo 26 gennaio 2012;

Rilevato  quindi che la Questura di Pescara s’appella in questa sede, con il  ricorso in epigrafe, contro la sentenza n. 662/2011, deducendo  l’erroneità di questa per violazione e falsa applicazione dell’art. 29,  c. 6 del Dlg 286/1998 con riferimento al successivo art. 31, non essendo  trasformabile il permesso di soggiorno per affidamento minori in uno  per lavoro autonomo;

Considerato in diritto, in primo luogo,  l’integrità del contraddittorio processuale nel giudizio di appello,  avendo l’Avvocatura erariale fornito seria dimostrazione della ritualità  della notificazione del relativo ricorso;

Considerato nel merito  che l’appello è meritevole d’accoglimento, in quanto il dato testuale,  di cui all’art. 29, c. 6 del Dlg 287/1998, se permette al familiare  autorizzato ai sensi del successivo art. 31 d’ottenere il permesso di  soggiorno per l’assistenza al minore e, per l’effetto, di svolgere  un’attività lavorativa, al contempo non consente expressis verbis la  conversione di tale permesso in uno per motivi di lavoro;

Considerato  invero che evidente s’appalesa il significato antielusivo sotteso alla  norma citata, nella misura in cui l’assistenza al minore è una vicenda  sì necessitata, ma transeunte e governata dall’AGO nell’esclusivo  interesse del minore, onde solo per questa ragione sono consentiti tanto  il soggiorno del genitore nel territorio della Repubblica e  l’ammissione di questi al lavoro, in deroga ai normali criteri previsti  dal medesimo Dlg 278/1998, sì da garantire al minore il soddisfacimento  dei di lui bisogni affettivi, educativi e materiali;

Considerato,  per contro, che diversamente argomentando si perverrebbe, grazie alla  pretesa (e sperata) conversione del permesso di soggiorno in uno per  motivi di lavoro —non importa se autonomo o subordinato, la legge non  distingue—, a favorire indebitamente il lavoratore senza più alcun  collegamento con le predette esigenze di vita del minore;

Considerato,  anzi, che queste ultime non sarebbero certo meglio risolte mediante tal  conversione, in quanto lo stesso art. 29, c. 6 prevede già le modalità  più acconce a tal scopo, senza necessità di forzare o di derogare  l’afflusso il quanto più possibile ordinato e conforme a legge di  lavoratori non comunitari in Italia;

Considerato di conseguenza  che non si può condividere il ragionamento del Giudice di prime cure,  laddove afferma la necessità di valutare quella della sig. ***** a guisa  di domanda autonoma di permesso per lavoro, per la duplice ragione che  tal soluzione in pratica elude il divieto di legge e che determina un  indebito privilegio, in deroga a quanto indicato nell’art. 26 del Dlg  287/1998, nell’esclusivo e particolare interesse della lavoratrice;

Considerato,  infine e quanto alle spese del presente giudizio, che giusti motivi ne  suggeriscono la compensazione integrale tra le parti.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente  pronunciando sul ricorso n. 2529/2012 RG in epigrafe, lo

accoglie

e, in riforma della sentenza appellata,

respinge

il ricorso di primo grado proposto dalla sig. Benedica *****.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 aprile 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)