Sentenza n. 2801 del 15 maggio 2012 Consiglio di Stato

Revoca carta di soggiorno

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 9354 del 2009, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli Avv. Maurizio Murdaca e Bruno Trabattoni,  con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Maurizio Murdaca in  Roma, via Muzio Clementi, 70;

contro


Ministero  dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e  difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in  Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma


della  sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 04857/2009, resa  tra le parti, concernente REVOCA "CARTA DI SOGGIORNO".

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2012 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO


Il  ricorrente ha impugnato il decreto 2 dicembre 2006 col quale il  Questore di Milano ha revocato la Carta di soggiorno rilasciatagli il 9  gennaio 2002, a seguito della condanna con sentenza del 4 novembre 2003,  emessa con rito del c.d. patteggiamento ex art. 444 c.p.p., per il  reato di favoreggiamento della prostituzione.

Lamentava la  violazione degli artt. 10 e 11 della l. 241/1990, l’eccesso di potere  per carenza di istruttoria, l’inosservanza dei principi generali in  materia di atti amministrativi.

Inoltre, deduceva che la Questura  aveva disposto la revoca senza effettuare alcuna concreta valutazione  della sua pericolosità sociale, basandosi unicamente sulla condanna  inflittagli. Invocava, quindi, l’applicazione del D.Lgs n. 3/2007, che modifica l’art. 9, comma 3, del D.Lgs 286/98,  in modo da escludere ogni automatismo discendente dalle sentenze di  condanna per uno dei reati previsti dall’art. 380 c.p.p., e richiedendo  la valutazione della pericolosità sociale del soggetto, nonché della  durata del soggiorno, del suo inserimento sociale, familiare e  lavorativo.

Con l’impugnata sentenza, il TAR per la Lombardia,  sede di Milano, ha rigettato il ricorso sul presupposto che alla data  del provvedimento impugnato non era ancora entrato in vigore il D.Lgs  3/2007, a nulla rilevando che la notifica dell’atto sia successiva, e  non ritenendo che possa trovare diretta applicazione la direttiva CEE  2003/109, in materia di soggiornanti di lungo periodo.

Inoltre, affermava che il carattere vincolato del provvedimento rendeva ininfluenti i denunciati vizi procedurali.

Con  l’atto di appello in esame, viene dedotto l’errore in cui sono incorsi i  primi giudici omettendo di valutare la circostanza che, risalendo la  condanna penale al 2003, si era già verificata al momento della  pronuncia della sentenza la causa estintiva di cui all’art. 445 c.p.p.,  tant’è che con ordinanza del giudice penale del 12 febbraio 2009  (successivamente alla pubblicazione della sentenza appellata) il reato è  stato dichiarato estinto, in quanto non commessi reati della stessa  indole nei cinque anni successivi alla condanna.

Il TAR avrebbe  errato nell’applicare l’art. 9, comma 3, del D.Lgs 286/98 che fa salvo  il beneficio della riabilitazione alla quale può essere equiparata  l’automatica estinzione della condanna inflitta col patteggiamento ai  sensi dell’art. 445 c.p.p, attesa la sostanziale analogia di effetti.

Ribadisce,  inoltre, l’appellante che avrebbe dovuto trovare applicazione il D.Lgs  3/2007, e comunque, invoca la diretta e immediata applicazione della  Direttiva CE 2003/109, che impone in concreto la valutazione della  pericolosità sociale.

In ogni caso, pur in presenza dei  presupposti per la revoca della carta di soggiorno, la Questura avrebbe  dovuto valutare la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno.

Resiste in giudizio l’Amministrazione appellata.

All’udienza del 9 marzo 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO


1. L’appello merita accoglimento.

2.  Va tenuto conto, nella fattispecie, delle sopravvenienze verificatesi  successivamente alla sentenza di primo grado, avuto riguardo al  principio per cui la regola “tempus regit actum”, secondo cui la  legittimità di un atto sottoposto a controllo va verificata avendo  riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente nel momento in  cui esso è stato adottato, esplica la propria efficacia allorché il  rapporto cui l'atto inerisce sia irretrattabilmente definito, e,  conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della  normativa di riferimento. Tale circostanza, evidentemente, non si  verifica ove, come nella specie, siano stati esperiti gli idonei rimedi  giudiziari volti a contestare l'assetto prodotto dall'atto impugnato. (  C.d.S., A.P. sentenze nn. 7 e 8/2011).

3. Va, dunque, preso atto  che, nel caso di specie, successivamente alla pubblicazione della  sentenza appellata, in data 12 febbraio 2009, il Giudice penale ha  accertato e dichiarato, con ordinanza ai sensi dell’art. 676 c.p.p.,  l’estinzione del reato per il quale vi era stata condanna del ricorrente  ex art. 444 c.p.p. alla pena patteggiata, essendosi verificato il  presupposto di cui all’art. 445, 2 comma, c.p.p., ovvero il decorso di  cinque anni dalla condanna senza la commissione di altro reato della  stessa indole.

Tale estinzione può equipararsi alla  riabilitazione, ai fini dell’applicazione dell’art. 9 del D.Lgs 25  luglio 1998, n. 286, comportando al pari della riabilitazione  l’estinzione di ogni effetto penale della condanna (art. 445, comma 2,  c.p.p.).

Poiché l’art. 9 cit. esplicitamente consente il rilascio  della carta di soggiorno, e quindi ne impedisce la revoca, nei casi di  intervenuta riabilitazione, deve ritenersi che tale positiva circostanza  costituisca motivo di accoglimento dell’appello, ai fini della  rivalutazione da parte dell’Amministrazione della situazione dello  straniero, allo stato attuale.

4. Va, altresì, dato atto della  sopravvenuta modifica normativa dell’art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n.  286, di cui all’art. 1 D.Lgs 3/2007, intervenuta in corso di causa.

L’art.  9 del D.Lgs 286/1998, nel testo vigente all’epoca dell’adozione del  provvedimento impugnato (ovvero con le modifiche introdotte dalla legge 31.7.2002, n. 189,  ma prima dell’integrale sostituzione con l’art.1 D.lgs 3/2007,  intitolato "attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status  di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo"), comportava  che l’intervenuta condanna anche non definitiva, per reati di cui  all'art. 380 c.p.p., nonchè, limitatamente ai delitti non colposi,  all'art. 381 c.p.p., determinasse “automaticamente” la revoca della  carta di soggiorno, tale da escludere la necessità e/o la possibilità di  una valutazione concreta della pericolosità sociale dell'istante,  secondo l’interpretazione seguita costantemente dal giudice  amministrativo (Consiglio Stato , sez. VI, 22 maggio 2007 , n. 2592;  sez. VI, 01 ottobre 2008 , n. 4730; T.A.R Emilia Romagna Parma, sez. I,  18 dicembre 2007, n. 636; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 01 febbraio 2008 ,  n. 893; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 23 febbraio 2011 , n. 1024).

Difatti,  la norma, nella sua formulazione letterale, ed in accordo con la ratio  ispiratrice delle altre norme concernenti il permesso di soggiorno per  lavoro dipendente o per lavoro autonomo di cui al medesimo testo unico  dell’immigrazione( artt. 13/14), faceva discendere la revoca del  permesso di soggiorno dal fatto storico costituito dall'avere riportato  un certo tipo di condanna, indice sintomatico della pericolosità sociale  o, quanto meno, della non meritevolezza del comportamento dello  straniero, ai fini della permanenza in Italia per un lungo periodo.

L’Amministrazione,  pertanto, ha legittimamente adottato il provvedimento impugnato, in  applicazione dell’art. 9 allora vigente, così come statuito dalla  sentenza di primo grado, dovendosi applicare la regola “tempus regit  actum”, in forza della quale l'autorità amministrativa è tenuta ad  applicare la legge vigente all'atto dell'adozione del provvedimento (la  revoca impugnata è stata adottata il 2 dicembre 2006).

Tuttavia,  l'odierna previsione dell’art. 9 D.Lgs. 286/1998, come sostituito  dall’art.1 D.lgs 3/2007, in attuazione della normativa comunitaria,  richiede che l'eventuale diniego di rilascio del “permesso per  soggiornanti di lungo periodo” (usualmente detto anche carta di  soggiorno, secondo la denominazione della norma previgente) sia sorretto  da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una  motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza  dell’intervenuta condanna, ma su più elementi, ed in particolare con  riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e  all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato,  escludendo l’operatività di ogni “automatismo” in conseguenza di  condanne penali riportate (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 febbraio 2010,  n. 1133; 3 agosto 2010, nn. 5148 e 7541; 23 dicembre 2010, n. 9336; 13  settembre 2010, n. 6566; 13 dicembre 2009, n. 7571; 18 settembre 2009,  n. 5624 ).

Ritiene il Collegio che la novella legislativa  rappresentata dall’art. 1 D.lgs n.3/2007 trovi applicazione nel caso di  specie, ai sensi dell’art. 11, comma 1, preleggi dovendosi considerare  “rapporti non esauriti” quelli ancora sub judice, ovvero non definiti  con sentenza passata in giudicato.

Conseguentemente, la  situazione del ricorrente va riesaminata dall’Amministrazione alla luce  delle novità normative sopra richiamate.

4. In conclusione,  l’appello va accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti  dell’Amministrazione, e le spese del giudizio possono compensarsi tra le  parti in considerazione del fatto che l’accoglimento discende dalla  rilevanza delle sopravvenienze di cui sopra.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo

accoglie

e, per l'effetto, in  riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento impugnato, ai  fini del riesame, da parte dell’Amministrazione, della situazione del  ricorrente, allo stato attuale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)