Sentenza n. 2930 del 21 maggio 2012 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo permesso di soggiorno - condanna per reato inerente al traffico di sostanze stupefacenti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex  artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale  2849 del 2012, proposto da *****, rappresentato e difeso dagli avv. Luca  Broli e Lucia Sbano, con domicilio eletto presso il secondo in Roma,  p.le Clodio, n. 12;

contro


Ministero  dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma,  via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma


della  sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE  I n. 01375/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO DEL  PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 il consigliere Bruno  Rosario Polito e uditi per le parti l’avvocato Sbano e l’avvocato dello  Stato Varrone;

Sentite le parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto:



-  che il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno  segue al riscontro di condanna per reato inerente al traffico di  sostanze stupefacenti;

- che l’art. 4, comma 3, del t.u. n. 286 del 1998 e successive modificazioni, riconduce a detto precedente penale  efficacia di per sé preclusiva all’ingresso e della permanenza di  Italia, con giudizio di disvalore ex lege in relazione agli interessi di  rilievo pubblico presidiati, inerenti alla sanità ed alla sicurezza,  che non richiede specifica valutazione caso per caso degli estremi di  pericolosità sociale (Cons. St., sez. VI, n. 2547 del 24 aprile 2009);

-  che, sotto ulteriore profilo, la commissione di reato previsto dall’art  73 del d.P.R. n. 309 del 1990 - per di più da parte di soggetto  beneficiario di regolare titolo di soggiorno in Italia - è di per sé  espressione dell’insussistenza delle condizioni di integrazione nel  tessuto sociale, ove si consideri il danno alla comunità derivante  dall’incontrollato spaccio e diffusione di sostanze stupefacenti ed il  possibile connesso collegamento, di chi è a ciò dedito, con le  associazioni criminali che controllano il traffico illecito;

che, pertanto, merita conferma la sentenza impugnata, che ha respinto il ricorso dell’odierno appellante;

-  che spese ed onorari seguono la soccombenza e si liquidano per il  presente grado di giudizio in euro 500,00 (cinquecento/00) in favore del  Ministero intimato;

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge

.

Condanna il ricorrente la pagamento delle spese del giudizio liquidate come in motivazione in euro 500,00 (cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)