Sentenza n. 2930 del 21 maggio 2012 Consiglio di Stato
Diniego rinnovo permesso di soggiorno - condanna per reato inerente al traffico di sostanze stupefacenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 2849 del 2012, proposto da *****, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Broli e Lucia Sbano, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, p.le Clodio, n. 12;
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 01375/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l’avvocato Sbano e l’avvocato dello Stato Varrone;
Sentite le parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
- che il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno segue al riscontro di condanna per reato inerente al traffico di sostanze stupefacenti;
- che l’art. 4, comma 3, del t.u. n. 286 del 1998 e successive modificazioni, riconduce a detto precedente penale efficacia di per sé preclusiva all’ingresso e della permanenza di Italia, con giudizio di disvalore ex lege in relazione agli interessi di rilievo pubblico presidiati, inerenti alla sanità ed alla sicurezza, che non richiede specifica valutazione caso per caso degli estremi di pericolosità sociale (Cons. St., sez. VI, n. 2547 del 24 aprile 2009);
- che, sotto ulteriore profilo, la commissione di reato previsto dall’art 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 - per di più da parte di soggetto beneficiario di regolare titolo di soggiorno in Italia - è di per sé espressione dell’insussistenza delle condizioni di integrazione nel tessuto sociale, ove si consideri il danno alla comunità derivante dall’incontrollato spaccio e diffusione di sostanze stupefacenti ed il possibile connesso collegamento, di chi è a ciò dedito, con le associazioni criminali che controllano il traffico illecito;
che, pertanto, merita conferma la sentenza impugnata, che ha respinto il ricorso dell’odierno appellante;
- che spese ed onorari seguono la soccombenza e si liquidano per il presente grado di giudizio in euro 500,00 (cinquecento/00) in favore del Ministero intimato;
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
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Condanna il ricorrente la pagamento delle spese del giudizio liquidate come in motivazione in euro 500,00 (cinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012
Il 21/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)