Sentenza n. 301 del 7 agosto 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

Rigetto di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione -  convivente con la sorella e la madre già da tempo in Italia (che possono  provvedere al suo sostentamento in quanto egli è in attesa di  occupazione)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 191 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Sara Rizzardo, con domicilio eletto  presso l’avv. Daniela Triolo, in Trieste, via. Beccaria n. 6;

contro


Ministero  dell'Interno, Questura di Pordenone, rappresentati e difesi  dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza  Dalmazia 3;

per l'annullamento


del provvedimento di rigetto di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione di data 23.2.2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Pordenone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2012 il dott. Rita De  Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1.  - Il ricorrente, cittadino del Ghana, regolarmente soggiornante in  Italia dal 2004, impugna il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno  per attesa occupazione (chiesto in data 13.2.09), emesso il 23.2.12.

1.1.  - In fatto, espone di non aver chiesto - come esposto nell’atto  impugnato - il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione,  bensì per lavoro subordinato, producendo anche il relativo contratto.  Nonostante ciò, la P.A. ha denegato il rinnovo, sul presupposto che non  risulterebbero sufficienti redditi leciti.

1.2. - In diritto lamenta.

1) violazione degli artt. 5, comma 2, e 9, comma 1, del D.Lg. 286/98;

2)  violazione degli artt. 5, comma 4, 4, comma 3, 22, comma 11, del D.Lg.  286/98 e della Direttiva del Ministero dell’Interno n. 1727/7 del  20.3.08. Travisamento di fatto e insufficienza della motivazione.

2. - L’Amministrazione costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo pervla sua reiezione

3. - Il ricorso non è fondato.

3.1.  - L’istante è entrato nel nostro Paese il 6.3.04 (già prossimo al  raggiungimento della maggiore età, poiché compiva il diciottesimo anno  il 21.12.04), per ricongiungimento familiare alla madre. Otteneva un  primo permesso di soggiorno, valido sino al 24.9.04, e, successivamente  altri tre permessi di soggiorno per studio sino al 30.9.07, dopo di che  ne riceveva ancora uno per attesa occupazione, valido sino al 13.2.09.  Richiedeva quindi il rinnovo del titolo, senza peraltro dimostrate di  possedere un lavoro o altro lecito reddito per il proprio sostentamento.

In  data 3.12.10 gli veniva comunicato il preavviso di rigetto ex art.  10-bis della L. 241/90, per assenza di redditi. Da allora, il ricorrente  non dava più notizie di sé. Dagli accertamenti compiuti, allo stato,  risulta che l’ultimo reddito accertato (per € 3815,00) risale al 2008,  che dall’11.2.09 è disoccupato e che il contratto di lavoro dallo stesso  presentato in sede di rinnovo con la Ditta “TAM TAM Pubblicità” non è  mai stato dichiarato.

3.2. - Col primo motivo, l’istante  pretenderebbe di sottrarsi alle regole ordinarie del rinnovo del  permesso di soggiorno in quanto entrato per ricongiungimento familiare e  perché la madre è titolare di carta di soggiorno.

Il motivo è  infondato. Infatti quando il ricorrente è entrato (sia pure per  ricongiungimento familiare, ma avendo più di 14 anni) la madre non era  ancora titolare della carta di soggiorno (ottenuta solo il 29.3.06),  perciò correttamente gli sono stati rinnovati i permessi di soggiorno  prima per ricongiungimento/minore età e successivamente per studio,  salva la necessità - una volta conclusosi tale ciclo - di dimostrare il  presupposto dell’attività lavorativa e della produzione di un reddito  proprio, entrambi insussistenti.

3.3. - Col secondo motivo,  l’istante lamenta la carenza di motivazione e istruttoria per non aver  l’Amministrazione considerato la circostanza che ha sempre lavorato e  che il contratto con “TAM TAM Pubblicità” è ancora in essere sino al  31.12.12. Il fatto che il datore di lavoro sia stato inadempiente agli  obblighi di comunicazione prescritti dalla legge, non può ricadere  sull’incolpevole lavoratore.

Anche questa censura non merita  accoglimento. Infatti, se è vero che l’eventuale cattiva condotta del  datore di lavoro non può ridondare in danno del lavoratore, è  altrettanto vero che incombe sullo stesso l’onere di dimostrare che ha  prodotto un reddito adeguato al suo sostentamento, dimostrazione che non  è stata data né all’Amministrazione nel corso del procedimento, né in  giudizio.

3.3.1. - Il ricorrente afferma altresì che dovevano  essere considerate le condizioni economiche dell’intera famiglia: egli  infatti convive con la madre e una sorella, regolarmente occupate e  produttrici di reddito sufficiente anche al suo mantenimento, nella  momentanea fase di disoccupazione.

Ad avviso del Collegio neppure  questo motivo è fondato. Infatti, anche a prescindere dalla circostanza  che il ricorrente è privo di attività lavorativa dall’inizio del 2009,  ciò che viene richiesto, nel vigente sistema, è che ciascuno dei membri  che compongono la comunità anagrafica disponga autonomamente del reddito  minimo che gli consenta di garantirsi il soggiorno. Infatti, “al  raggiungimento della maggiore età, escluse le ipotesi dell’esistenza di  motivi di studio o di esigenze di cura, la mancanza di un lavoro può  comportare, ai sensi dell’articolo 22, il rilascio di un permesso di  soggiorno per attesa occupazione, che tuttavia non è prorogabile, né è  rinnovabile, ed entro lo spirare del suo termine, determinabile nella  misura massima di sei mesi, può sfociare o nella concessione di un nuovo  permesso di soggiorno per lavoro subordinato, se è stata reperita  un’occupazione, o nell’obbligo per lo straniero di lasciare il  territorio dello Stato”.

3.3.2. - Da ultimo, lamenta che la Questura non si sia adeguata alla Direttiva del Min.Int n. 1727/08.  Tale circolare, proprio per venire incontro alle problematiche  concernenti il rilascio dei titoli di soggiorno a coloro che, compiuto  il diciottesimo anno, abbiano ancora incertezze sul proprio futuro di  studio o lavorativo e che, potendo rimanere a carico dei genitori, non  siano in grado di soddisfare i requisiti prescritti per il rilascio di  uno dei permessi citati, ha ammesso che le Questure possano, in casi  particolari, rinnovare il titolo di soggiorno per motivi familiari.  L’argomento tuttavia, nella specie, non è pertinente, posto che il  ricorrente (che da tempo ha raggiunto la maggiore età e già ha goduto si  autonomi permessi di soggiorno per studio, lavoro e/o attesa  occupazione) non ha affatto chiesto tale tipologia di permesso di  soggiorno, bensì un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, non  essendo peraltro stato in grado di dimostrare né di aver effettivamente  in corso l’attività lavorativa dichiarata, né che dalla stessa ha tratto  il prescritto reddito.

In definitiva, il ricorso va respinto.

4.  - Sussistono tuttavia le ragioni di legge per disporre la totale  compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.

P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo

respinge

.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/08/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)