Sentenza n. 3144 del 28 maggio 2012 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo permesso di soggiorno - condanna patteggiata, per i  reati di violenza sessuale consumata in danno di ragazzina minorenne,  violenza sessuale tentata in danno di altra ragazzina minorenne e di  atti osceni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul  ricorso numero di registro generale 3104 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Giuliano Gioia e Alessandra Calabresi,  con domicilio eletto presso avv. Alessandra Calabresi in Roma, piazza  Camerino n.15;

contro


Ministero dell'Interno e Questura di Brescia;

per la riforma


della  sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZIONE STACCATA DI BRESCIA-  SEZIONE I n. 01562/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO  PERMESSO DI SOGGIORNO - MCP

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio dell’11 maggio 2012 il Cons. Vittorio Stelo e nessuno presente per le parti;

Visto  l'art. 60 cod. proc. amm. e considerato che, pur in assenza delle  parti, sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito ai  sensi della citata disposizione;

1. Il Tribunale amministrativo  regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia – Sezione I,  con sentenza breve n. 1562 del 9 novembre 2001 depositata l'11 novembre  2011, ha respinto, con condanna alle spese, il ricorso proposto dal  signor ***** avverso il decreto n. A/12/2010/ II del 12 novembre 2010  con cui la Questura di Brescia ha rigettato l'istanza di rinnovo del  permesso di soggiorno, essendo stato condannato in data 17 marzo 2009  alla pena, patteggiata, per i reati, commessi il 24 febbraio in Brescia,  di violenza sessuale consumata in danno di ragazzina minorenne,  violenza sessuale tentata in danno di altra ragazzina minorenne e di  atti osceni.

Il T.A.R. ha ritenuto tale tipo di reati di per sé  ostativo non rilevando l'asserito status di soggiornante di lungo  periodo, in concreto insussistente in mancanza di provvedimento  costitutivo di rilascio del permesso dopo 5 anni di permanenza, e  rientrando i predetti reati nella previsione dell'articolo 381 c.p.p.  nonostante le attenuanti concesse e ipotizzabili, tenuto conto delle  pene edittali comunque superiori nella fattispecie nel massimo a tre  anni.

2. Il signor Moncef Hani, con atto notificato il 2 aprile  2012 e depositato il 26 aprile 2012 , ha interposto appello, con domanda  sospensiva, avverso la predetta sentenza, deducendo il difetto di  istruttoria per non essersi il T.A.R. espresso su alcuni profili nonchè  l'illogicità, l’erroneità e la contraddittorietà della motivazione.

In  particolare ripropone lo status di lungo soggiornante, da riconoscere  con atto dichiarativo in virtù del permesso di soggiorno per lavoro  subordinato dal 2007 e dell'inserimento sociale e familiare, nonché  l'omessa valutazione dei nuovi elementi favorevoli al rilascio del  permesso e quindi dell'attualità della pericolosità sociale.

Quindi  si procede ad una ricostruzione dei fatti successi il 24 febbraio 2008 e  si contesta l’ interpretazione del T.A.R. in merito ai reati  addebitati, che sarebbero da ascrivere nei delitti contro la libertà  personale e non invece in materia di libertà sessuale e rientrerebbero  nella previsione dell'art. 381 c.p.p. che però prevede l'arresto  facoltativo e pertanto non sarebbe di ostacolo al rinnovo del permesso.

3.  Alla camera di consiglio dell'11 maggio 2012, nessuno presente per le  parti e non costituitosi il Ministero dell'Interno, la causa è stata  trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

4. Ciò  premesso in fatto l'appello è infondato e va confermata la sentenza  impugnata, condividendo le puntuali argomentazioni già svolte in quella  sede e che si richiamano anche per esigenze di economia processuale.

In  effetti i delitti di violenza sessuale commessa e tentata, come  sottolineato dal T.A.R. e ammesso dallo stesso appellante, rientrano  appieno nella previsione dell'art. 381 c.p.p., posto che le pene  edittali stabilite nel massimo sono superiori ai 3 anni di reclusione  fissati da quella norma e, nella fattispecie, pur conteggiando, come  effettuato puntualmente dai giudici di prime cure, le attenuanti (e  l'aumento per la continuazione del reato), la pena resta, nel massimo,  sempre superiore ai 3 anni anche nella sola ipotesi del tentativo di  violenza sessuale.

Ne consegue l'ostatività della condanna ai fini del rilascio del permesso di soggiorno come previsto dall'art. 4, c.3, D.Lgs. n. 286/1998, non rilevando a tal fine la permanenza in Italia da 4 anni e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Lo  status di lungo soggiornante è invero connesso a un provvedimento di  riconoscimento avente carattere costitutivo e non dichiarativo, e il  legislatore ha inteso collegare l'ostatività al rilascio del permesso a  condanne che, sia pure prevedendo l'arresto “facoltativo” in flagranza,  censurano fatti oggettivamente di particolare gravità e di allarme  sociale quali di certo quelli in questione.

Per di più, i fatti  sono stati commessi in epoca recente e tempestivamente sottoposti a  condanna, con conseguente diniego del rinnovo del permesso, che quindi  non abbisognava al momento di specifica valutazione della pericolosità  né di elementi eventualmente sopravvenuti, di fatto insussistenti.

5. Per le considerazioni che precedono l'appello va respinto confermando così la sentenza impugnata.

La mancata costituzione del Ministero dell'Interno esime dal disporre sulle spese del grado.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo

respinge

e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’ 11 maggio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)