Sentenza n. 3246 del 30 maggio 2011 Consiglio di Stato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 6587 del 2007, proposto da:

M.  Z., rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Moscati, con domicilio  eletto presso Paolo Maria Montaldo in Roma, viale delle Milizie, 38;

contro


Questore  pro tempore della Provincia di Bologna, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via  dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del  T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00176/2007, resa tra le  parti, concernente RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questore della Provincia di Bologna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2011 il Cons. Roberto Capuzzi  e uditi per le parti gli avvocati Orlando su delega di Moscati e dello  Stato Palmieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO



1.  Il ricorrente signor M. Z., cittadino extracomunitario della Repubblica  del Pakistan, impugnava dinanzi al Tar Emilia Romagna, sede di Bologna,  l’atto di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno presentando  censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto diversi  profili.

Il Tar respingeva il ricorso.

Avverso la sentenza  del Tar produce appello il ricorrente in primo grado deducendo profili  vari di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita l’amministrazione intimata per resistere all’appello.

Alla pubblica udienza del 6 maggio 2011 la causa veniva trattenuta per la decisione.

2. L’appello non merita accoglimento.

Come  rilevato da pacifica giurisprudenza amministrativa, il possesso di un  reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo  familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del  rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla  sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale per  ragioni di lavoro subordinato. Questi deve essere, infatti, stabilmente  inserito nel contesto lavorativo e contribuire con il proprio impegno  allo sviluppo economico e sociale del Paese ospitante. Il requisito  reddituale previsto è finalizzato ad evitare l'aggravio per il pubblico  erario che comporterebbe l'esercizio del diritto di accedere ai servizi e  alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, riconosciuto  ai soggiornanti da parte di soggetti non in possesso di un adeguato  reddito e quindi mira ad evitare l'inserimento nella collettività degli  utenti dei servizi pubblici e degli aventi diritto alle prestazioni  sociali di soggetti che non offrano un'adeguata contropartita in termini  di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che finiscono per  gravare sul pubblico erario come beneficiari di assegno sociale in  quanto indigenti.

3. Nel caso in esame il ricorrente, oltre a non  avere presentato tempestivamente la domanda di rinnovo del permesso di  soggiorno, non ha congruamente comprovato la effettiva sussistenza di  sufficienti mezzi di sostentamento per l’intero periodo di durata del  permesso in scadenza quale richiesta dal combinato disposto degli artt.  4, terzo comma, e 5, quinto comma, del d.lgs. 286 del 1998 e d.P.R. n.  394 del 1999 art. 13, né ha documentato ai sensi dell’art. 13 comma 2  bis dello stesso d.P.R. la sussistenza di un contratto di soggiorno per  lavoro.

Ed invero dagli accertamenti effettuati alla Banca dati  dell’Anagrafe Tributaria è emerso che nel 2001 lo Z. non aveva percepito  alcun reddito, nel 2002, 3.569,00 euro, nel 2003 nessun reddito e soli  2.440,00 euro nel 2004.

Né assume rilievo la circostanza relativa  all’asserita titolarità, da parte dell’appellante, di un libretto  nominativo non trasferibile di “prestito sociale” presso la Cooperativa  Adriatica, non sorretta da alcuna indicazione, né in ordine alle  modalità costitutive del medesimo e del perché e a che titolo lo stesso  ne fosse in possesso, non avendo lo stesso signor Z. mai dichiarato  alcuna attività svolta presso la Cooperativa medesima, né la provenienza  delle somme in esso indicate in modo da poterne valutare la liceità, o  in ordine al regolamento che ne disciplina la titolarità; pertanto tale  titolarità del libretto, peraltro prodotto in semplice fotocopia non  autenticata, deve considerarsi necessariamente irrilevante in sede di  valutazione reddituale.

Il primo giudice ha ritenuto che la  denominazione stessa del predetto libretto di “prestito sociale”  parrebbe configurare una sorta di “credito al consumo” al quale  corrisponde una correlata esposizione debitoria da parte del titolare,  tale da non configurare in ogni caso una autonoma ed effettiva fonte di  entrata reddituale.

Il ricorrente contesta in appello tale  conclusione assumendo, a contrario, di avere “prestato” come socio della  cooperativa i propri risparmi per sostenere economicamente la medesima  cooperativa ed il suo sviluppo. Il denaro affidato dal socio verrebbe  investito dalla cooperativa la quale assicura al socio una serie di  vantaggi.

Tuttavia tali modalità che l’appellante assume essere  di “pubblico dominio” non vengono documentate dal ricorrente mentre,  sempre ai fini della carenza reddituale, non può non assumere rilievo  indiziario il fatto che lo stesso signor Z. abbia chiesto e sia stato  ammesso al gratuito patrocinio in primo grado (oltre che in secondo  grado).

A sopperire tale carenza dei requisiti non è sufficiente  la dichiarazione di disponibilità in data 20.12.2004, da parte della  ditta “Idraulic Service Impianti” di Bologna, ad assumere l’attuale  appellante (quasi cinque mesi dopo la intervenuta scadenza del  precedente permesso di soggiorno), in quanto mera dichiarazione di  intenti, conseguentemente irrilevante in sede di rinnovo del permesso di  soggiorno, non suffragata da alcuna persuasiva documentazione atta a  comprovare l’effettiva assunzione.

Tale documento non indica la  decorrenza dell’assunzione, non è stata indirizzata al competente  ufficio del lavoro, né reca il timbro di recezione da parte dello  stesso.

Si aggiunga che, come sopra rilevato, la stessa istanza  di rinnovo del permesso di soggiorno è stata presentata soltanto in data  30.2.2005 e quindi oltre il termine di sessanta giorni dalla scadenza  del precedente permesso (22.7.2004), la cui violazione comporta  l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ai sensi della  norma preclusiva di cui all’art. 13, secondo comma, lett. b) d.lgs.  citato.

4. In conclusione l’appello non merita accoglimento mentre sussistono motivi per compensare spese ed onorari del grado.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo

respinge

.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)