Sentenza n. 3280 del 31 maggio 2012 Consiglio di Stato

Diniego permesso di soggiorno CE (soggiornanti di lungo periodo) per motivi di lavoro subordinato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 6280 del 2010, proposto da: *****,  rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Salerni, con domicilio eletto  presso Arturo Salerni in Roma, viale Carso, 23;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma


della  sentenza breve del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE II n. 00340/2010,  resa tra le parti, concernente diniego permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2012 il Cons. Alessandro  Palanza e uditi per le parti l’avvocato Damizia su delega di Salerni e  l’avvocato dello Stato Urbani Neri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1.  - La signora ***** impugna la sentenza n. 340/2010 del TAR di Torino  che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del decreto prot. n.  621/2009, adottato il 02.07.2009 e notificato il 25.08.2009, con cui la  Questura di Torino rigettava l'istanza avanzata dalla ricorrente il  03.04.2007 a fini di rilascio del permesso di soggiorno CE (soggiornanti  di lungo periodo) per motivi di lavoro subordinato. Il diniego era  motivato con la considerazione che la richiedente non aveva documentato  la disponibilità di un reddito attuale e futuro per il proprio  sostentamento, derivante da fonte lecita.

2. - L’appellante  contesta la sentenza in quanto il TAR ha omesso di considerare che al  momento della presentazione della istanza la signora Solonina aveva già  maturato una anzianità di regolare soggiorno ultra quinquennale e  redditi certi fino a tutto il 2006. Inoltre, il TAR non ha considerato  che il provvedimento questorile impugnato non si limita al diniego di  rilascio della carta di soggiorno CE, ma nega ogni altro diritto  maturato dall’interessata. Il TAR ha, inoltre, avallato una  interpretazione abnorme per la quale lo straniero che non abbia i  requisiti per acquisire la Carta di soggiorno CE dovrebbe  automaticamente perdere anche il diritto a rinnovare il permesso di  soggiorno ordinario.

3. - L’Amministrazione appellata si è costituita in appello.

4. - La causa è andata in decisione all’udienza pubblica del 9 marzo 2012.

5. - Il Collegio giudica l’appello non fondato e conferma la sentenza del TAR con motivazione in parte diversa.

5.1  - Il provvedimento impugnato è legittimo con riferimento ai presupposti  di fatto e alla sua motivazione, che appare congrua e pertinente  rispetto alla situazione di fatto valutata al momento della  presentazione dell’istanza e al suo oggetto specifico relativo al  rigetto dell’istanza relativa al permesso di soggiorno CE per  soggiornanti di lungo periodo.

5.2. - Il provvedimento non appare  censurabile neppure per non aver contestualmente valutato la eventuale  concessione di un permesso di soggiorno ad altro titolo come sostenuto  nel ricorso in primo grado e nell’appello, con riferimento alla  applicazione del dell’articolo 9, comma 9, del D.Lgs n. 286/1998, come modificato dal D.lgs. n. 3/2007 in attuazione della direttiva n.2003/109/CE.  In realtà, la norma che prevede la contestuale valutazione per la  concessione all’istante di altro permesso di soggiorno si riferisce al  diverso contesto della revoca di un permesso di soggiorno CE per  soggiornanti di lungo periodo, già in essere. Nel caso in esame, che  concerne un diniego di una istanza, non risulta che questa ipotesi sia  stata valutata nell’ambito del provvedimento impugnato, anche se questa  possibilità viene esaminata in senso contrario alla concessione nei  documenti della Prefettura prodotti dall’Avvocatura nello Stato del  presente giudizio. Al riguardo si deve, invece, ritenere che il  provvedimento non l’abbia presa in considerazione, perché altrimenti  avrebbe dovuto esplicitarla e motivare in modo specifico la distinta e  diversa decisione volta ad escludere tale possibilità. Pertanto, sulla  base dell’interpretazione che, ad avviso di questo Collegio, è l’unica  per la quale si conferma la legittimità del provvedimento adottato,  resta fermo che lo stesso provvedimento non esclude la possibilità per  l’istante di presentare una diversa istanza volta ad ottenere un  permesso di soggiorno ad altro titolo anche in relazione alle  circostanze eventualmente sopravvenute ai sensi dell’art. 5, comma 5,  del D.Lgs. n. 286 già citato.

6. – L’appello è pertanto respinto nei termini di cui in motivazione.

7. – Data la natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese per questo grado del giudizio.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo  *****.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)