Sentenza n. 3306 del 5 giugno 2012 Consiglio di Stato

Diniego concessione cittadinanza italiana - nessun reddito autonomo rispetto a quello del marito convivente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 1204 del 2009, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Siola, con domicilio eletto  presso Silvia Tagliente in Roma, piazza Bologna N. 1;

contro


Ministero  dell'Interno e Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale del Governo,  rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,  domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma


della  sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 12555/2007, resa  tra le parti, concernente diniego concessione cittadinanza italiana

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 1 giugno 2012 il Pres. Pier Giorgio  Lignani e uditi per le parti l’avv. Massarotto su delega di Siola e  l’avvocato dello Stato Lumetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1.  L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadina russa residente  in Italia unitamente al coniuge cittadino iraniano e due figli minori  nati in Italia, nell’anno 2002 ha chiesto la concessione della  cittadinanza italiana.

Con decreto 13 giugno 2005 il Ministro  dell’Interno ha rigettato l’istanza, con la motivazione che  l’interessata «non ha percepito redditi personali ... e non è stata  esibita alcuna dichiarazione dei redditi, né evidenziati gli eventuali  motivi di esonero».

La motivazione prosegue con alcuni richiami  al «dovere di solidarietà che... il richiedente la cittadinanza deve  dare, al pari di tutti i componenti della comunità nazionale, alla vita  collettiva».

Il provvedimento dunque presuppone, per implicito,  che il “dovere di solidarietà” si manifesti essenzialmente mediante  l’assolvimento degli obblighi fiscali e che pertanto una persona che non  disponga di redditi propri soggetti ad imposizione fiscale sia  oggettivamente non in grado di dare il suo contributo di solidarietà  alla vita collettiva e non possa conseguire la cittadinanza.

2.  L’interessata ha proposto ricorso al T.A.R. Lombardia, poi trasposto per  competenza al T.A.R. Lazio. Quest’ultimo ha respinto il ricorso con  sentenza n. 12555/2007. La decisione è basata su considerazioni  sostanzialmente coincidenti con la linea di pensiero espressa nella  motivazione del decreto ministeriale.

3. L’interessata propone  appello davanti a questo Consiglio, ribadendo, in punto di fatto, che  ella è inserita un contesto familiare stabile e di condizioni economiche  più che buone, come dimostrato dalla documentazione fiscale relativa al  marito. Inoltre ella risulta proprietaria di un appartamento (diverso  dalla casa coniugale) avuto in donazione dal coniuge. Sostiene che la  donna coniugata, che svolge attività di casalinga, è comunque una  lavoratrice che in tal modo dà il suo contributo alla famiglia ed alla  comunità nazionale; pertanto, il fatto che non percepisca un reddito  autonomo rispetto a quello del marito convivente non la caratterizza  come una “parassita” e non giustifica di per sé il diniego della  cittadinanza italiana.

L’appellante ripropone altresì la tesi che  il decreto ministeriale impugnato sia intervenuto quando si era già  formato il silenzio-assenso, essendo scaduto il termine per la  definizione del procedimento (730 giorni).

4. Resiste all’appello  l’Avvocatura dello Stato, la quale sottolinea l’amplissima  discrezionalità inerente alla concessione della cittadinanza italiana e  contesta argomentatamente che in questa materia sia applicabile  l’istituto del silenzio-assenso.

5. Il Collegio ritiene opportuno  innanzi tutto sgomberare il campo dalla questione del silenzio-assenso,  trattandosi di questione logicamente prioritaria (ed invero, se il  silenzio-assenso si fosse formato, non vi sarebbe luogo a discutere del  resto).

A questo proposito sono condivisibili le deduzioni  dell’Avvocatura dello Stato, la quale osserva che la concessione della  cittadinanza italiana è un atto “di alta amministrazione” e di natura  concessoria, come tale incompatibile con il silenzio-assenso.  Correttamente la difesa dell’Amministrazione mette in evidenza che la legge n. 91/1992 contiene bensì la previsione di un termine scaduto il quale la  richiesta di cittadinanza non può essere più respinta, ma si tratta di  una previsione eccezionale dettata con riferimento alla fattispecie  della cittadinanza richiesta dal coniuge straniero di un cittadino  italiano; fattispecie che ragionevolmente merita un trattamento di  favore considerato che prima della legge n. 91/1992 la donna straniera  che si coniugasse con un cittadino italiano conseguiva la cittadinanza  immediatamente ed ope legis.

Argomentando a contrario, si  dimostra quindi che in via generale la libertà dello Stato di concedere o  negare la cittadinanza allo straniero non soggiace a termini  procedimentali. Il termine per la conclusione del procedimento, pure  dettato dalla normativa, rileva ad altri fini, ma non comporta il  silenzio-assenso o comunque la decadenza del potere di diniego.

6.  Quanto al merito della controversia, si può sostanzialmente condividere  quanto dedotto dalla difesa dell’Amministrazione riguardo alla  latissima discrezionalità inerente alla concessione della cittadinanza.

Ma  ciò non toglie che, nella misura in cui sia data una motivazione (che  del resto non può non essere data) essa sia sindacabile con riferimento  ai vizi della violazione di legge o dell’eccesso di potere, quanto meno  con riferimento alle figure sintomatiche di maggior rilevanza quali  l’errore sui fatti o la manifesta incongruità o illogicità.

Nel  caso in esame, la motivazione è chiara ed univoca in quanto basata sulla  premessa (condivisibile) che lo straniero richiedente la cittadinanza  deve dimostrare di possedere un reddito sufficiente e di assolvere i  connessi obblighi fiscali e previdenziali; e sull’ulteriore assunto (che  costituisce il punto controverso) che a questi fini la donna straniera,  coniugata con altro straniero, debba risultare provvista di un reddito  proprio, non potendosi prendere in considerazione il reddito del marito e  le condizioni economiche complessive della famiglia.

7. Tale ultima questione peraltro risulta già affrontata da questo Consiglio con la decisione n.5207 del 30 novembre 2005 della Sezione Quinta, che l’ha risolta in senso  favorevole alla persona allora aspirante alla cittadinanza.

La  decisione in parola afferma, in sostanza, che nei confronti della donna  straniera coniugata la valutazione (necessaria) della capacità economica  deve tener conto delle condizioni reddituali e patrimoniali dell’intera  famiglia. A questo proposito la sentenza mette in risalto, oltre alla  “pari dignità” del lavoro domestico della casalinga, anche il diritto di  famiglia che garantisce alla donna coniugata (pur quando sia sprovvista  di un reddito proprio) un adeguato sostentamento economico, vuoi in  costanza di matrimonio, vuoi in caso di scioglimento dello stesso.

8. Questo Collegio ritiene di aderire al precedente invocato dall’appellante.

Il  provvedimento impugnato in primo grado appare, dunque, erroneamente  motivato nella parte in cui presuppone che si debba tener conto  esclusivamente del reddito personale in senso stretto e non anche delle  condizioni economiche della famiglia nel suo complesso.

Beninteso,  in questa sede non si può andare al di là di questo: resta nella  discrezionalità dell’amministrazione valutare se, in concreto, le  condizioni della famiglia siano tali da far ritenere che l’interessata  goda non solo nell’attualità, ma anche come ragionevole previsione per  il futuro, di un sostegno economico adeguato. L’amministrazione potrà  dunque valutare discrezionalmente se il reddito familiare sia  quantitativamente sufficiente, prevedibilmente stabile, di provenienza  lecita, regolarmente dichiarato ai fini fiscali, etc.

S’intende  che per effetto dell’annullamento del decreto ministeriale il  procedimento dovrà essere parzialmente rinnovato, facendosi tuttavia  riferimento alla situazione di fatto e di diritto quali risulti al  momento della nuova pronuncia dell’autorità competente, non essendo  concepibile una pronuncia “ora per allora” in considerazione della  natura concessoria e costitutiva (non dichiarativa) del provvedimento.

9.  In conclusione, l’appello va accolto e per l’effetto, annullata la  sentenza del T.A.R., va accolto il ricorso di primo grado con  annullamento del provvedimento impugnato in quella sede.

Le spese possono essere compensate per l’intero giudizio.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

accoglie

l’appello nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate per l’intero giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)