Sentenza n. 3307 del 5 giugno 2012 Consiglio di Stato

Rilascio permesso di soggiorno per ricerca di occupazione - mancanza  documenti attestanti l’instaurazione di un rapporto di lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 2449 del 2009, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Gigliola Mazza Ricci, Alberto Guariso,  con domicilio eletto presso Gigliola Mazza Ricci in Roma, via di  Pietralata 320;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale  dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di  Milano;

per la riforma


della  sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 05804/2008, resa  tra le parti, concernente rilascio permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 1 giugno 2012 il Pres. Pier Giorgio  Lignani e uditi per le parti gli avvocati Mazza Ricci e dello Stato  Lumetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1.  L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino marocchino  presente in Italia con un permesso di soggiorno originariamente  rilasciato per lavoro subordinato, il 27 maggio 2002 ha presentato  domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, questa volta a titolo di  “iscrizione nelle liste di collocamento”, essendo in quel momento  disoccupato.

La Questura di Milano, esaminati gli atti, ha  rilevato che al richiedente era stato già rilasciato un permesso di  soggiorno “per ricerca di occupazione” in data 28 settembre 2000, per la  durata di un anno; e che da allora l’interessato non aveva prodotto  documenti attestanti l’instaurazione di un rapporto di lavoro.

Di  conseguenza, la Questura ha respinto la domanda di rilascio del  permesso di soggiorno, con decreto datato 6 marzo 2004, notificato il 3  gennaio 2005.

2. L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R.  Lombardia, deducendo che egli in realtà aveva sempre prestato lavoro  subordinato, ma che era stato costretto a lavorare “in nero” dai datori  di lavoro. Nondimeno, vi era stato un rapporto di lavoro regolare fra il  28 novembre 2000 e il 19 dicembre 2000, sicché alla scadenza del  permesso di soggiorno rilasciato il 28 settembre 2000 per la durata di  un anno egli era disoccupato, sia pure solo formalmente, da soli 9 mesi e  8 giorni; avrebbe dovuto, quindi, conseguire un nuovo permesso di  soggiorno per ricerca occupazione, per la durata residua di due mesi e  22 giorni. Inoltre anche in seguito aveva stipulato altri contratti di  lavoro regolari (e non “in nero”).

3. Il T.A.R. Lombardia, con sentenza 8 luglio 2008, n. 5804, ha respinto il ricorso.

L’interessato propone appello, reiterando, in buona sostanza, gli argomenti già dedotti in primo grado.

4.  Questo Collegio osserva che correttamente l’interessato afferma che al  momento in cui era venuto a scadenza il suo ultimo permesso di soggiorno  (quello rilasciato il 28 settembre 2000 per un anno, a titolo di  ricerca occupazione) non era ancora entrata in vigore la legge n. 189/2002 la quale, fra l’altro, ha ridotto da un anno a sei mesi il periodo consentito per la ricerca dell’occupazione.

Nondimeno,  questo particolare è irrilevante, perché l’interessato non nega di  avere presentato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno il 27  maggio 2002, trovandosi allora nello stato di disoccupazione da un  periodo di gran lunga superiore ai dodici mesi. Ciò resta vero anche se  si prende come termine iniziale del periodo di disoccupazione il 19  dicembre 2000 (e non una data anteriore), come sostenuto nel ricorso.

5.  Alla luce di questi dati di fatto, è giocoforza concludere che la  Questura di Milano non aveva ragione per disporre diversamente da ciò  che ha fatto.

Ci si potrebbe tuttavia chiedere se la Questura dovesse applicare il disposto dell’art. 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998,  il quale consente che si tengano in considerazione in favore dello  straniero gli elementi sopravvenuti: in questo caso, i contratti  (regolari) stipulati dopo la domanda di rinnovo del permesso di  soggiorno.

Ma lo stesso ricorrente non ha dedotto davanti al  T.A.R. un motivo in questo senso, e si può ritenere tacitamente ammesso  che la sopravvenienza di nuovi contratti di lavoro non sia stata  rappresentata alla Questura, sicché questa ovviamente non poteva tenerne  conto.

6. S’intende che la presente decisione di rigetto  dell’appello non preclude, di per sé, all’amministrazione di riesaminare  il caso, tenendo conto – ove li ritenga rilevanti - degli elementi  sopravvenuti. In occasione di un eventuale riesame, l’amministrazione  vedrà anche se vi siano le condizioni per applicare all’interessato le  nuove disposizioni del decreto legislativo n. 5/2007,  in relazione allo stato di famiglia ed alla lunga permanenza nel  territorio nazionale in assenza (a quanto pare) di qualsivoglia  precedente penale.

7. Le spese del giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

rigetta

l’appello. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)