Sentenza n. 3309 del 5 giugno 2012 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo permesso di soggiorno per motivi umanitari

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 1926 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Egidi, con domicilio eletto presso  Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro


Questura  di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale  Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma


della  sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 02857/2011, resa  tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2012 il Pres. Pier  Giorgio Lignani e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Aiello C.;

Ritenuto  di poter procedere alla definizione immediata della controversia ai  sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo;

RITENUTO:


-  che con la sentenza appellata il T.A.R. si è riconosciuto carente di  giurisdizione ritenendo la giurisdizione del giudice civile;

-  che la decisione appellata si basa sulla seguente massima delle Sezioni  Unite della Corte di Cassazione: «Sussiste la giurisdizione del giudice  ordinario sull'impugnazione del provvedimento del Questore di diniego  del permesso di soggiorno per motivi umanitari richiesto ex art. 5,  comma 6, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286,  all'esito del rigetto, da parte della Commissione territoriale  competente, della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato,  in quanto, a partire dal 20 aprile del 2005, con l'entrata in vigore  dell'art. 1 quater d.l. 30 dicembre 1989 n. 416, introdotto dall'art. 32  comma 1, lett. b, l. 30 luglio 2002 n. 189,  le Commissioni territoriali sono espressamente tenute, quando non  accolgano la domanda di protezione internazionale, a valutare, per i  provvedimenti di cui all'art. 5, comma 6, cit., le conseguenze di un  rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni  internazionali. Ne consegue che al Questore, a differenza che nel regime  giuridico antevigente, non è più attribuita alcuna discrezionalità  valutativa in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti i  permessi umanitari, coerentemente con la definitiva attribuzione alle  predette Commissioni di tutte le competenze valutative in ordine  all'accertamento delle condizioni del diritto alla protezione  internazionale, definitivamente affermata nell'art. 32 d.lg. 28 gennaio  2008 n. 25, di attuazione della direttiva Ce 2005/85 del 1° dicembre  2005.»;

- che l’appellante, già ricorrente in primo grado, pur  non disconoscendo il suddetto riferimento giurisprudenziale (e pur non  potendo per ovvie ragioni contestarne l’autorevolezza), sostiene che  esso non sia pertinente nella fattispecie, perché, a suo dire, al  Questore era stata rivolta una domanda di permesso di soggiorno per  motivi di lavoro;

- che peraltro nel ricorso di primo grado al  T.A.R. Lombardia l’interessato aveva circoscritto la materia del  contendere con esclusivo riferimento alla tematica del permesso di  soggiorno “per motivi umanitari”, esponendo dettagliatamente in fatto ed  in diritto come la sua situazione personale si dovesse ricondurre a  tale fattispecie;

- che nello stesso ricorso, invece, non si  rinvengono domande o argomentazioni riferite alla possibilità del  rilascio di un permesso di soggiorno a titolo diverso, restando così  confermato che questo aspetto era estraneo all’oggetto del giudizio come  definito dal petitum e dalla causa petendi;

- che, pertanto, va  confermata la decisione di difetto di giurisdizione, la quale peraltro  non pregiudica all’interessato la possibilità di tutelare i propri  diritti davanti al giudice civile; così come non gli pregiudica la  possibilità di chiedere in sede amministrativa un permesso di soggiorno a  titolo diverso dai “motivi umanitari” qualora ve ne siano le  condizioni, che allo stato questo Collegio non può valutare;

- che, in conclusione, l’appello va respinto, ma le spese possono essere compensate;

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

rigetta

l’appello. Spese compensate.

Ordina  che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.  Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)