Sentenza n. 3410 del 7 giugno 2011 Consiglio di Stato

Cambio di residenza poco prima dell'inizio dell'anno scolastico non permette l'iscrizione scolastica.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 4656 del 2006,  
proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della  Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,  domiciliataria per legge presso la sede di Roma, via dei Portoghesi, 12;  

contro

DDDDD/MMMMM, nella qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore DDDDD/MMMMM nin, rappresentato e difeso dall'

avv. Giovanni Leone

con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Principessa Clotilde 2;  

per la riforma della sentenza del T.A.R.  CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE VI, n. 05777/2005, resa tra le parti,  concernente DINIEGO DI ISCRIZIONE PRESSO IL LICEO “G. MERCALLI” DI  NAPOLI;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2011 il Cons.  Gabriella De Michele e udito per la parte appellante l’avvocato dello  Stato Vitale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO


Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,  Napoli, sez. VI, n. 5777/05 del 10.5.2005 veniva accolto il ricorso  proposto dal signor XXXX XXXXX– quale genitore esercente la  patria potestà sul minore XXXX XXXXXX – per l’annullamento del  diniego di iscrizione di quest’ultimo al liceo scientifico statale “G.  Mercalli” per l’anno scolastico 2005/2006, diniego espresso con  determinazione dirigenziale n. prot. 749-A2 del 21.2.2005. Tale diniego  risultava emesso in quanto “da verifiche effettuate presso la Segreteria  Anagrafe del Comune di Napoli” l’effettiva residenza sarebbe risultata  “diversa rispetto a quella indicata nella domanda di iscrizione: un  dato, quello appena indicato, ritenuto inattendibile nella citata  sentenza, poiché contrastante con l’apposita certificazione rilasciata  dal Comune di Napoli. In sede di appello, l’Amministrazione sottolineava  come la limitata disponibilità di posti nella scuola di cui trattasi – a  fronte di un più elevato numero di domande di iscrizione – rendesse  necessario il ricorso ai criteri di preferenza, di cui all’articolo 6  R.D. 4.5.1925,  con particolare riguardo a quello del “luogo nel quale la famiglia  risiede stabilmente”. Nel caso di specie il trasferimento di residenza  del giovane dal luogo di abituale residenza dei genitori (in via  Petrarca, Napoli) in via Michelangelo Schipa (quartiere Chiaia di  Napoli) in data 17.12.2004, ovvero nell’imminenza dell’iscrizione di cui  trattasi, era stato considerato un “puro stratagemma per scavalcare  altri aventi diritto”. Nel medesimo appello si rilevava inoltre  l’inapplicabilità dell’articolo 7 della legge n. 241/1990 (obbligo di  comunicazione di avvio del procedimento) nei procedimenti avviati su  istanza di parte.

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che le ragioni difensive dell’Amministrazione non siano condivisibili.

Anche a prescindere, infatti, da ogni questione relativa alla  partecipazione al procedimento dei privati interessati (questione che  non appare, in verità, esaminata dal TAR, ma che vede in ogni caso detta  partecipazione prevista – anche per i procedimenti avviati su istanza  di parte – a norma dell’articolo 10 bis della citata legge n. 241/1990),  resta il fatto che al certificato di residenza prodotto  dall’interessato non poteva non attribuirsi, quanto meno, un valore  presuntivo, equiparabile a principio di prova e superabile solo sulla  base di opportuni accertamenti  (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. III, 26.3.2001, n. 4339 e 3.10.1996, n. 8652; TAR Emilia Romagna, Parma, 20.2.1979, n. 40).

Non possono acquisire valore probatorio, invece, quelle che vengono  proposte come mere congetture, per un cambio di residenza avvenuto in  data non lontana dall’inizio dell’anno scolastico, di rilievo ai fini  del presente giudizio e che poteva avere, con ogni evidenza, le più  varie motivazioni personali e familiari, comunque irrilevanti purchè la  nuova residenza fosse reale e non fittizia. In assenza di qualsiasi  approfondimento sotto il profilo da ultimo indicato, pertanto, il  Collegio ritiene che l’appello debba essere

respinto

. Le spese  giudiziali – da porre a carico della parte soccombente – vengono  liquidate nella misura di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),  definitivamente pronunciando,

respinge

il ricorso in appello indicato in  epigrafe.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE  
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/06/2011 (Articolo 89, co. 3, cod. proc. amm.)