Sentenza n. 3538 del 15 giugno 2012 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo del permesso di soggiorno

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul  ricorso numero di registro generale 4017 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Perrone, con domicilio eletto  presso l’avv. Antonio Spanò in Roma, piazza Apollodoro n. 26;

contro


Questura di Alessandria e Ministero dell'Interno;

per la riforma


della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE II n. 01128/2011, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2012 il Cons. Angelica Dell'Utri, nessuno presente;

Considerato  che all’odierna camera di consiglio, pur non essendo presenti le parti,  è stato comunque dato l’avviso di cui all’art. 60 cod. proc. amm.;

Visti  gli artt. 10 della legge 3 aprile 1079 n. 103 e 11 del r.d. 30 ottobre  1933 n. 16111 (come modificato dall’art. 1 della legge 25 marzo 1958 n.  260), secondo cui la notificazione alle amministrazioni dello Stato va  effettuata a pena di nullità presso l’ufficio dell’avvocatura dello  Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria adìta;

Osservato  che, ai sensi delle norme richiamate, il ricorso in appello davanti a  questo Consiglio di Stato contro un’amministrazione dello Stato  dev’essere notificato presso l’Avvocatura generale dello Stato con sede  in Roma, via dei Portoghesi n. 12, che nella circoscrizione della Corte  di appello di Roma esercita le attribuzioni dell’avvocatura distrettuale  a norma dell’art. 18 del citato regio decreto;

Rilevato che  l’appello in esame risulta notificato alla Questura di Torino ed al  Ministero dell’interno presso l’Avvocatura distrettuale di Torino e che  le stesse parti non si sono costituite in giudizio;

Ritenuto,  pertanto, che lo stesso appello dev’essere dichiarato inammissibile per  nullità della notificazione, non sanata per raggiungimento dello scopo  mediante costituzione in giudizio delle predette parti.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo  dichiara

inammissibile

.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)