Sentenza n. 3641 del 15 giugno 2011 Consiglio di Stato

Ritardo del rilascio della carta di soggiorno - Mancanza della documentazione relativa all'alloggio.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 10126 del 2006, proposto dai  signori Pllumbi Preke, Pllumbi Zoje, Pllumbi David, Pllumbi Else,  Pllumbi Anton, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Morini, con  domicilio eletto presso il signor Paolo Accardo in Roma, via G.Bazzoni  3;

contro


Il  Ministero dell'Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Perugia,  la Questura di Perugia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti  pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello  Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma della sentenza del T.A.R. UMBRIA, n. 414/2006, e per l’accoglimento del ricorso di primo grado;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti  gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno,  dell’Ufficio Territoriale del Governo di Perugia e della Questura di  Perugia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Roberto Garofoli e udito l’avvocato dello Stato Santoro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con  la sentenza n. 414 del 2006, il T.A.R. per l’Umbria ha respinto il  ricorso n. 330 del 2005, proposto dagli odierni appellanti per il  risarcimento dei danni che hanno dedotto di aver ricevuto in conseguenza  del ritardato rilascio della carta di soggiorno ai ricorrenti Pllumbi  Preke, Zoje, David ed Else, nonché al ritardato rilascio del permesso di  soggiorno a Pllumbi Anton.

Come ricostruito in fatto dal giudice  di primo grado, con la precedente sentenza 2 luglio 2002, n. 494, lo  stesso TAR per l’Umbria, accogliendo il ricorso proposto da uno degli  odierni appellanti, cittadino albanese, ha annullato il provvedimento  con cui la Questura di Perugia ha respinto l’istanza volta ad ottenere  il rilascio della carta di soggiorno per sé e per i propri congiunti  (moglie e due dei tre figli, all’epoca ancora minorenni).

Passata  in giudicato la citata sentenza n. 494 del 2002, la carta di soggiorno è  stata rilasciata dalla Questura di Perugia in data 11 febbraio 2003.

In  primo grado, quindi, gli odierni appellanti hanno agito per il  risarcimento dei danni assuntamente subiti in conseguenza del  comportamento della Questura, in specie per effetto del ritardo con cui  la stessa ha provveduto al rilascio della carta di soggiorno nonché dei  permessi di soggiorno contestualmente richiesti.

Con il ricorso di primo grado, gli interessati hanno così qualificati e distinti i danni da risarcire:

-  danni patrimoniali, per la perdita dei redditi da lavoro e per spese  occorse per acquisire dall’Albania i documenti richiesti dalla Questura  dopo la pubblicazione della sentenza citata;

- danni  esistenziali, per l’aggravamento della patologia da cui è affetto il  capofamiglia, oltre che per la compressione che la condotta imputata  alla Questura avrebbe determinato sui diritti fondamentali “alla scelta  di mantenere la loro esistenza e permanenza in Italia (…); a che non sia  leso il loro onore nel rapportarsi con la Questura (…); ad una  partecipazione procedimentale contrassegnata dal rispetto della buona  fede”;

- danni morali.

Con la sentenza impugnata n. 414  del 2006, nel respingere il ricorso, il giudice di primo grado ha  premesso che in contestazione è il rilascio (tardivo) non di un  “permesso di soggiorno”, bensì di una “carta di soggiorno”, ossia del  documento, previsto dall’art. 9 del t.u. n. 286 del 1998, che può essere  conseguito dallo straniero che sia già in possesso del permesso di  soggiorno da almeno sei anni, e soddisfi altre condizioni: con la  puntualizzazione per cui chi ha fatto richiesta della carta di soggiorno  ed è in attesa del suo (eventuale) rilascio è comunque in possesso di  un permesso di soggiorno illimitatamente rinnovabile, e può esercitare  tutti i diritti inerenti.

Tanto premesso, il primo giudice ha distinto tra due pretese risarcitorie avanzate dai ricorrenti:

•  la prima avente ad oggetto i danni da mancato esercizio di attività  lavorativa, e conseguente al lamentato ritardo con cui l’Amministrazione  avrebbe rilasciato i permessi di soggiorno;

• la seconda, invece, avente ad oggetto i danni conseguenti al ritardo nel rilascio della carta di soggiorno.

Quanto  alla domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni conseguenti  all’assunto ritardo con cui l’Amministrazione avrebbe rilasciato i  permessi di soggiorno, il giudice di primo grado ha considerato  dirimente, nel disattenderla, la circostanza per cui i ricorrenti non  abbiano mai diffidato la Questura a provvedere al rilascio dei permessi  di soggiorno. “Tale circostanza, tenuto conto che la diffida  rappresentava conditio sine qua non per la costituzione delle  inadempienze pubblicistiche almeno fino al sopravvenire dell’art. 6 bis  del D.L. n. 35 del 2005 convertito nella legge n. 80 del 2005 (così,  Cons. Stato, A.P., 15 settembre 2005, n. 7), normativa che evidentemente  non si applica alla presente controversia, porta alla conclusione che  non si fosse realizzata alcuna inadempienza risarcibile”.

Quanto  alla domanda avente ad oggetto i danni conseguenti al ritardo nel  rilascio della carta di soggiorno, il T.A.R., osservato che non risulta  alcuna diffida o richiesta formale dei ricorrenti prima della  notificazione del ricorso accolto dalla citata sentenza n. 494 del 2002,  ha escluso - con riguardo al periodo successivo, nel quale la Questura  ha riattivato il procedimento a valle della pubblicazione della sentenza  - che sia ravvisabile un ritardo imputabile all’Amministrazione.

Quanto,  infine, alla domanda concernente i danni non patrimoniali, il primo  giudice, premesso che, al di fuori del ritardo, “altri pretesi  comportamenti illegittimi, fonte di disagi personali (oltre che di  costi), non trovano un riscontro formale negli atti, e perciò non  possono essere tenuti in considerazione”, ha osservato che il  risarcimento del danno non patrimoniale, fuori dall’ipotesi di cui  all’articolo 185 c.p. e delle altre minori ipotesi legislativamente  previste, attiene solo alla lesione di valori costituzionalmente  garantiti, sostenendo che “ancorché formalmente prospettato sotto il  profilo dei danni esistenziali e morali, quello che i ricorrenti  lamentano sembra rivestire i caratteri del danno biologico”.

Tanto  chiarito, il T.A.R. ha concluso rimarcando che non risulta “provato né  un comportamento della Questura penalmente rilevante, o comunque lesivo  di diritti costituzionalmente garantiti, né il nesso eziologico con  l’insorgenza o l’aggravamento della patologia”.

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR ed hanno chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto.

In  esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 401 del 2011, la Questura ha  trasmesso la nota del 14 febbraio 2011, nonché i relativi allegati.

Successivamente  alla proposizione del gravame e alla sostituzione degli originari  difensori, gli appellanti hanno dapprima revocato il mandato conferito  all’avvocato Goffredo Gobbi (in data 13 maggio 2008), sostituendolo con  l’avvocato Andrea Morini, ed hanno poi revocato anche il mandato  conferito all’avvocato Morini, con una raccomandata protocollata in  sezione il 16 febbraio 2011.

All’udienza dell’8 marzo 2011,  l’avvocato dello Stato ha richiamato gli scritti difensivi ed ha chiesto  che la causa fosse trattenuta per la decisione.

Nel corso  dell’udienza, è altresì comparso personalmente il signor Pllumbi Preke,  il quale ha ribadito che è stato revocato il mandato all’avvocato Morini  ed ha chiesto di essere sentito personalmente, in relazione ai fatti di  causa.

Il presidente del collegio ha segnalato al signor Pllumbi  Preke che le disposizioni sul processo amministrativo non consentono  alla parte di discutere personalmente, anche se nel frattempo ha  revocato il mandato al proprio difensore.

Richiamati i principi  della Costituzione italiana, il presidente ha dato ugualmente la parola  al signor Pllumbi, chiedendogli preliminarmente se egli intendesse  sollecitare il rinvio della causa ad altra data, per articolare  ulteriormente le proprie difese e farle discutere da un proprio  difensore.

Il signor Plummbi ha sinteticamente richiamato il  contenuto dei propri precedenti scritti difensivi ed ha chiesto che la  causa fosse decisa, senza alcun rinvio, con l’accoglimento integrale  dell’appello e del corrispondente ricorso di primo grado.

Il  presidente del collegio ha preso atto di tali dichiarazioni e richieste,  di cui ha disposto la sintetica verbalizzazione, ed ha trattenuto la  causa per la decisione collegiale.

DIRITTO



1. Ritiene la sezione che l’appello vada respinto.

Giova  distinguere tra quanto dagli appellanti sostenuto con riguardo ai danni  subiti prima della sentenza con cui il Tribunale amministrativo  regionale per l’Umbria ha annullato il provvedimento di reiezione  dell’istanza volta ad ottenere il rilascio della carta di soggiorno (2  luglio 2002, n. 494) e quanto dedotto con riferimento ai danni  conseguenti al lamentato ritardo in cui, dopo la citata sentenza, la  Questura sarebbe incora nel rilascio delle carte di soggiorno, avutosi  in data 11 febbraio 2003.

2. Quanto alla prima tipologia di  danni, conseguenti al lamentato ritardo nel rilascio dei permessi di  soggiorno, il Collegio non può che concordare con il primo giudice  laddove, oltre a rimarcare l’incertezza delle indicate date di  presentazione delle istanze di rilascio e di adozione dei titoli di  soggiorno, ha comunque sostenuto che manca la prova di una tempestiva  diffida, rivolta alla Questura, a provvedere al rilascio dei permessi di  soggiorno: tale diffida si deve intendere necessaria, attesa la  disciplina procedimentale vigente all’epoca cui risalgono i fatti in  contestazione (in quanto anteriori all’entrata in vigore del D.L. n. 35  del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005).

3. Parimenti,  quanto ai danni conseguenti al lamentato ritardo in cui, dopo la citata  sentenza n. 494 del 2002, la Questura sarebbe incorsa nel rilascio delle  carte di soggiorno, avutosi in data 11 febbraio 2003, il Collegio,  anche all’esito della disposta istruttoria, non ha elementi per  capovolgere le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prima istanza,  in specie laddove ha escluso l’addebitabilità alla Questura della  dilatazione del tempo di gestione del procedimento amministrativo  all’esito del quale i titoli sono stati rilasciati.

Decisiva, al  riguardo, appare la circostanza -valorizzata dal giudice di primo grado e  non superata dagli appellanti nel corso del giudizio di primo grado e  in grado d’appello - relativa alla produzione solo in data 15 gennaio  2003 della documentazione anagrafica e sull’idoneità dell’alloggio: tale  circostanza è di per sé sola idonea ad escludere che ci sia stato un  colpevole ritardo della Questura nel rilasciare i titoli l’11 febbraio  2003.

Gli elementi forniti in giudizio dai ricorrenti non  consentono del resto al Collegio di condividere l’assunto, dagli stessi  sostenuto, della pretestuosità e vessatorietà della richiesta di  integrazione documentale presentata dalla Questura dopo il passaggio in  giudicato della citata sentenza 2 luglio 2002, n. 494, con cui il  Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria aveva annullato il  provvedimento di reiezione dell’istanza volta ad ottenere il rilascio  della carta di soggiorno.

Quanto verificatosi con riguardo alla  documentazione anagrafica e sull’idoneità dell’alloggio dimostra,  viceversa, che quella richiesta di integrazione documentale non sia  stata pretestuosa, trattandosi di documentazione non prodotta in passato  dagli appellanti e non in possesso dell’Amministrazione.

Come  rimarcato dal giudice di primo grado, invero, risulta (cfr. note Squadra  Mobile, II Sezione, in data 6 maggio 2003 e 4 marzo 2003, sulla  verifica effettuata e dichiarazione dell’Ufficio E.R.P. del Comune di  Città di Castello) che il medesimo Comune di Città di Castello ha  rilasciato al capofamiglia ricorrente un solo certificato di rispondenza  ai parametri edilizi, in data 15 ottobre 2002: si tratta, pertanto, del  solo certificato ottenuto dal capofamiglia, senz’altro successivamente  alla formalizzazione, ad opera della Questura, della contestata  richiesta di integrazione documentale.

Inoltre, risulta dalla  documentazione acquisita che la Questura di Perugia si è anche attivata  per accertare se l’interessato abbia a suo tempo depositato almeno  presso l’Ambasciata d’Italia in Tirana la documentazione attestante i  rapporti di parentela (v. la nota n. A.11/2003 del 21 gennaio 2003, cui  ha fatto seguito la documentata risposta trasmessa dalla medesima  Ambasciata, il successivo 24 gennaio, riguardante la richiesta del visto  di ricongiungimento familiare).

In considerazione della  complessità del procedimento e di tutte le iniziative poste in essere  dagli organi del Ministero dell’Interno per dare esecuzione al  precedente giudicato, ritiene la Sezione che non può essere ravvisato  alcun rimproverabile ritardo nella azione amministrativa.

4.  Esclusa, quindi, alla stregua delle esposte argomentazioni,  l’addebitabilità alla Questura del ritardo di cui gli appellanti si  dolgono, non può il Collegio che respingere la domanda risarcitoria  riproposta in grado d’appello.

A differente esito il Collegio non  può del resto pervenire riconducendo i pregiudizi che gli appellanti  sostengono di aver subito ad altri comportamenti, assuntamente posti in  essere dal personale della Questura.

E’ sufficiente osservare, al  riguardo, che non è emersa, neanche nel corso del processo di secondo  grado, prova dei comportamenti lamentati, viceversa smentiti dalla  ponderosa documentazione, da cui emerge che – sia pure con i tempi  inevitabili di trattazione del caso – gli organi amministrativi hanno  esaminato con diligenza e rispetto la situazione degli appellanti.

Pertanto, il Collegio non può che concludere per l’infondatezza della indicata pretesa risarcitoria.

5. Alla stregua delle esposte ragioni va pertanto respinto l’appello.

Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese del secondo grado di giudizio.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 10126 del 2005, lo

respinge

.

Spese compensate del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)