Sentenza n. 364/11 del 19 dicembre 2012 Corte Giustizia UE

Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di  rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria - Apolidi  d’origine palestinese che sono effettivamente ricorsi all’assistenza  dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei  profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA) – Diritto di  tali apolidi al riconoscimento dello status di rifugiato

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

19 dicembre 2012 (*)


«Direttiva  2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello  status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria –  Apolidi d’origine palestinese che sono effettivamente ricorsi  all’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e  l’occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente  (UNRWA) – Diritto di tali apolidi al riconoscimento dello status di  rifugiato in base all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo  periodo, della direttiva 2004/83 – Presupposti d’applicazione –  Cessazione di detta assistenza da parte dell’UNRWA “per qualsiasi  motivo” – Prova – Conseguenze per gli interessati richiedenti lo status  di rifugiato – Diritto a essere “ipso facto ammess[i] ai benefici [di  tale] direttiva” – Riconoscimento di diritto della qualifica di  “rifugiato” ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della stessa direttiva  e concessione dello status di rifugiato conformemente all’articolo 13  di quest’ultima»

Nella causa C‑364/11,


avente  ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte,  ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Fővárosi Bíróság (Ungheria), con  decisione del 3 giugno 2011, pervenuta in cancelleria l’11 luglio 2011,  nel procedimento

Mostafa Abed El Karem El Kott,

Chadi Amin A Radi,

Hazem Kamel Ismail

contro


Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal,

con l’intervento di:

ENSZ Menekültügyi Főbiztosság,

LA CORTE (Grande Sezione),


ha pronunciato la seguente

Sentenza


1         La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione  dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime  sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica  di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione  internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione  riconosciuta (GU L 304, pag. 12, e rettifiche in GU 2005, L 204, pag.  24).

2        Tale domanda è stata presentata nel contesto di una  controversia tra i sigg. Abed El Karem El Kott, A Radi e Kamel Ismail,  tutti e tre apolidi di origine palestinese, e il Bevándorlási és  Állampolgársági Hivatal (Ufficio per l’immigrazione e la cittadinanza;  in prosieguo: il «BAH») in merito al rigetto da parte di quest’ultimo di  loro domande dirette a ottenere lo status di rifugiato.

Contesto normativo

Diritto internazionale

La convenzione relativa allo status dei rifugiati

3        La Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545  (1954)], è entrata in vigore il 22 aprile 1954. Essa è stata completata e  modificata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a  New York il 31 gennaio 1967, entrato in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra»).

4         Ai sensi dell’articolo 1, sezione A, paragrafo 2, primo comma, della  Convenzione di Ginevra, il termine «rifugiato» si applica a chiunque,  «temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza,  religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o  per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è  cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi  della protezione di questo Paese; oppure [a chiunque], non avendo la  cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza  abituale (…) non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra».

5         L’articolo 1, sezione D, della Convenzione di Ginevra, che introduce  uno status giuridico di eccezione per un determinato gruppo di persone, è  formulato come segue:

«La presente Convenzione non potrà  applicarsi a coloro che beneficiano attualmente di protezione o  assistenza da parte di organi o agenzie delle Nazioni Unite diversi  dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati [(HCR)].

Qualora  questa protezione o questa assistenza per un qualunque motivo dovessero  venire a cessare, senza che la situazione di queste persone sia stata  definitivamente regolata, in conformità con le risoluzioni adottate  dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, costoro avranno pieno  diritto a usufruire del regime previsto dalla presente Convenzione».

La Commissione di conciliazione per la Palestina delle Nazioni Unite

6         La Commissione di conciliazione per la Palestina delle Nazioni Unite  (UNCCP) è stata istituita con la risoluzione n. 194 (III) dell’Assemblea  generale delle Nazioni Unite, dell’11 dicembre 1948. Ai sensi del  paragrafo 11, secondo comma, di tale risoluzione, l’Assemblea generale  delle Nazioni Unite:

«Incarica [l’UNCCP] di facilitare il  rimpatrio, il reinsediamento e il reinserimento nella vita economica e  sociale dei profughi e il pagamento degli indennizzi, e di mantenere  stretti rapporti con il direttore delle Nazioni Unite per il soccorso  dei profughi palestinesi e, tramite quest’ultimo, con gli opportuni  organi e agenzie delle Nazioni Unite».

L’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente

7        La risoluzione n. 302 (IV) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, dell’8 dicembre 1949,  relativa all’aiuto ai rifugiati della Palestina, ha istituito l’Agenzia  delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi  palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA). Il mandato di  quest’ultima è stato regolarmente rinnovato e quello attuale scadrà il  30 giugno 2014. L’area di operazioni dell’UNRWA include il Libano, la  Siria, la Giordania, la Cisgiordania (compresa Gerusalemme est) e la  Striscia di Gaza.

8        Il paragrafo 20 della risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 302 (IV), dispone quanto segue:

«Incarica  l’[UNRWA] di adoperarsi per una concertazione con [l’UNCCP] che  consenta all’una e all’altra di soddisfare al meglio i loro rispettivi  compiti, segnatamente con riferimento al paragrafo 11 della risoluzione  n. 194 (III), adottata dall’Assemblea generale l’11 dicembre 1948».

9         Conformemente al paragrafo 6 della risoluzione n. 2252 (ES-V)  dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 4 luglio 1967, relativa  all’assistenza umanitaria, quest’ultima approva gli sforzi dispiegati  dall’UNRWA per fornire assistenza umanitaria, per quanto possibile  subordinata a condizioni di emergenza e a titolo temporaneo, ad altre  persone che vivono nella zona, che attualmente sono profughi e che hanno  una seria necessità di immediata assistenza a causa delle recenti  ostilità.

10      Ai sensi dei paragrafi 1‑3 della risoluzione n.  66/72 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 9 dicembre 2011,  relativa all’assistenza ai rifugiati palestinesi, quest’ultima:

«1.       Rileva con rammarico che né il rimpatrio né il risarcimento, previsti  dal paragrafo 11 della sua risoluzione n. 194 (III), hanno ancora avuto  luogo, e che, in conseguenza di detto stato, la situazione dei rifugiati  palestinesi resta un tema di grave preoccupazione (...)

2.       Rileva altresì con rammarico che [l’UNCCP] non ha trovato il modo di far  progredire l’applicazione del paragrafo 11 della risoluzione n. 194  (III), e invita nuovamente [l’UNCCP] a proseguire i suoi sforzi in tal  senso (...)

3.      Afferma la necessità che l’opera dell’[UNRWA]  prosegua nonché l’importanza delle sue operazioni, che devono essere  condotte senza alcun ostacolo, e dei suoi servizi al fine del benessere e  dello sviluppo umano dei rifugiati palestinesi e della stabilità nella  regione, fino ad un’equa soluzione della questione dei rifugiati  palestinesi».

Diritto dell’Unione

La direttiva 2004/83

11       Ai sensi del considerando 3 della direttiva 2004/83, la Convenzione di  Ginevra costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica  internazionale relativa alla protezione dei rifugiati.

12       Secondo quanto discende dal considerando 10 di tale direttiva, letto  alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, TUE, la stessa rispetta i  diritti fondamentali, le libertà e i principi riconosciuti segnatamente  nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo:  la «Carta»). In particolare, la direttiva di cui trattasi mira ad  assicurare, in base agli articoli 1 e 18 della Carta, il pieno rispetto  della dignità umana e il diritto di asilo dei richiedenti asilo.

13      I considerando 16 e 17 della direttiva hanno il seguente tenore:

«(16)  Dovrebbero essere stabilite norme minime per la definizione ed il  contenuto dello status di rifugiato, al fine di orientare le competenti  autorità nazionali degli Stati membri nell’applicazione della  convenzione di Ginevra.

(17)      È necessario introdurre dei  criteri comuni per l’attribuzione ai richiedenti asilo della qualifica  di rifugiato ai sensi dell’articolo 1 della convenzione di Ginevra».

14       Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2004/83 ha lo scopo di  stabilire norme minime, da un lato, sull’attribuzione ai cittadini di  paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione  internazionale e, dall’altro, sul contenuto della protezione  riconosciuta.

15      A tenore dell’articolo 2 della direttiva, ai fini della stessa si intende per:

«a)      “protezione internazionale”: lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria quale definito alle lettere d) e f);

(...)

c)       “rifugiato”, cittadino di un paese terzo il quale, per il timore  fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione,  nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo  sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o,  a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto  paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva  precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non  può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale  non si applica l’articolo 12;

d)      “status di rifugiato”: il  riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un  paese terzo o di un apolide quale rifugiato;

e)      “persona  ammissibile alla protezione sussidiaria”: cittadino di un paese terzo o  apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come  rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere  che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se  ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale,  correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito  all’articolo 15, e al quale non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e  2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi  della protezione di detto paese;

(...)».

16       L’articolo 4 della direttiva, contenuto nel capo II della stessa,  intitolato «Valutazione delle domande di protezione internazionale»,  definisce le condizioni di esame dei fatti e delle circostanze. Il suo  paragrafo 3 recita:

«L’esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

a)       di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine al  momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda, comprese  le disposizioni legislative e regolamentari del paese d’origine e le  relative modalità di applicazione;

b)      delle dichiarazioni e  della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve  anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o  danni gravi;

c)      della situazione individuale e delle  circostanze personali del richiedente, in particolare l’estrazione, il  sesso e l’età, al fine di valutare se, in base alle circostanze  personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere  esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

d)       dell’eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver  lasciato il paese d’origine abbiano mirato esclusivamente o  principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di  una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette  attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso  di rientro nel paese;

e)      dell’eventualità che ci si possa  ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di  un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino».

17       L’articolo 11 della direttiva 2004/83, intitolato «Cessazione»,  figurante nel capo III della medesima a sua volta intitolato «Requisiti  per essere considerato rifugiato», così dispone:

«1.      Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere un rifugiato qualora:

(...)

f)       se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel paese nel quale  aveva la dimora abituale, perché sono venute meno le circostanze che  hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.

(...)».

18       L’articolo 12 di tale direttiva, dal titolo «Esclusione», figurante  nello stesso capo III, enuncia al suo paragrafo 1, lettera a),  disposizione che consta di due periodi che rispecchiano i due commi  dell’articolo 1, sezione D, della Convenzione di Ginevra:

«Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se:

a)       rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 1D della convenzione di  Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di  un’agenzia delle Nazioni unite diversi dall’Alto Commissario delle  Nazioni unite per i rifugiati [HCR]. Quando siffatta protezione o  assistenza cessi per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali  persone sia stata definitivamente stabilita in conformità delle  pertinenti risoluzioni adottate dall’assemblea generale delle Nazioni  unite, queste persone sono ipso facto ammesse ai benefici della presente  direttiva».

19      Ai sensi del paragrafo 1, lettera b), di  detto articolo 12, un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso  dallo status di rifugiato se «le autorità competenti del paese nel  quale ha stabilito la sua residenza gli riconoscono i diritti e gli  obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese stesso o  diritti e obblighi equivalenti».

20      Il paragrafo 2 dello  stesso articolo 12 prevede che un cittadino di un paese terzo o un  apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati  motivi per ritenere che rientri in una o più delle cause di esclusione  previste in tale disposizione e riguardanti, da un lato, il fatto di  aver commesso un «crimine contro la pace, un crimine di guerra o un  crimine contro l’umanità» [paragrafo 2, lettera a)] o un «reato grave di  diritto comune» [paragrafo 2, lettera b)] o, dall’altro lato, di  essersi reso colpevole di «atti contrari alle finalità e ai principi  delle Nazioni unite» [paragrafo 2, lettera c)].

21      Le cause  di esclusione dallo status di rifugiato figuranti all’articolo 12,  paragrafi 1, lettera b), 2 e 3, della direttiva 2004/83 corrispondono a  quelle figuranti all’articolo 1, rispettivamente le sezioni E e F, della  Convenzione di Ginevra.

22      Nel capo IV della direttiva  2004/83, intitolato «Status di rifugiato», l’articolo 13 di  quest’ultima, a sua volta intitolato «Riconoscimento dello status di  rifugiato», è formulato come segue:

«Gli Stati membri riconoscono  lo status di rifugiato al cittadino di un paese terzo o all’apolide  aventi titolo al riconoscimento dello status di rifugiato in conformità  dei capi II e III».

23      Nello stesso capo IV della direttiva,  l’articolo 14 di quest’ultima, intitolato «Revoca, cessazione o rifiuto  del rinnovo dello status», prevede al paragrafo 1 che gli Stati membri  revocano lo status di rifugiato riconosciuto da un organismo nazionale  se il rifugiato ha cessato di essere un rifugiato ai sensi dell’articolo  11.

24      L’articolo 21, paragrafo 1, della stessa direttiva,  che figura nel suo capo VII, intitolato «Contenuto della protezione  internazionale», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri rispettano il principio di “non refoulement” in conformità dei propri obblighi internazionali».

La direttiva 2005/85/CE

25      Ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme minime per le  procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e  della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13), si intende  per:

«“richiedente” o “richiedente asilo”: qualsiasi cittadino di  un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di asilo  sulla quale non sia stata ancora presa una decisione definitiva».

Il diritto ungherese

26       L’articolo 8, paragrafo 1, della legge n. LXXX del 2007, relativa al  diritto d’asilo (Magyar Közlöny 2007/83), dispone che:

«Non può  essere riconosciuto come rifugiato lo straniero per il quale si presenta  una delle cause di esclusione figuranti all’articolo 1, sezione D, E o  F, della Convenzione di Ginevra».

La controversia principale

Il caso del sig. Abed El Karem El Kott

27       Dalla decisione di rinvio emerge che il sig. Abed El Karem El Kott  viveva in difficili condizioni materiali nel campo profughi di Ein  El-Hilweh dell’UNRWA in Libano. Considerato tale contesto, dopo che la  sua abitazione è stata incendiata e a seguito delle minacce allo stesso  rivolte, ha lasciato il campo ed è fuggito dal Libano in cui era certo  che sarebbe stato rintracciato.

28      In Ungheria, il BAH non  gli ha riconosciuto lo status di rifugiato, ma, sulla base dell’articolo  21, paragrafo 1, della direttiva 2004/83, ha emesso a suo favore un  divieto di respingimento.

29      Il sig. Abed El Karem El Kott  ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio contestando il rifiuto  di riconoscergli lo status di rifugiato.

Il caso del sig. A Radi

30       Per quanto riguarda il sig. A Radi, dalla decisione di rinvio emerge  che la sua abitazione, situata nel campo di Nahr el Bared dell’UNRWA,  del pari ubicato in Libano, è stata distrutta nel corso del maggio 2007 a  seguito degli scontri tra l’esercito libanese e il gruppo islamico  Fatah. Il sig. A Radi, dal momento che non vi era spazio per accoglierlo  nel campo di Baddawi, situato in prossimità del campo di Nahr el Bared,  nonché i suoi genitori e i suoi fratelli e sorelle, si sono trasferiti  presso un conoscente a Tripoli (Libano). Tuttavia, soldati libanesi li  hanno insultati, maltrattati, incarcerati arbitrariamente, torturati e  umiliati. Poiché in quanto palestinesi erano privi di diritti in Libano,  il sig. A Radi ha deciso di lasciare tale Paese insieme al padre.

31       Il BAH non ha riconosciuto neppure a tale soggetto lo status di  rifugiato ma ha emesso un divieto di respingimento nei suoi confronti.  Il sig. A Radi ha presentato ricorso dinanzi al giudice del rinvio per  contestare tale rifiuto di attribuirgli lo status di cui trattasi.

Il caso del sig. Kamel Ismail

32       Il sig. Kamel Ismail viveva con la sua famiglia nel campo profughi di  Ein El‑Hilweh. Lo stesso ha affermato che, nel corso di conflitti armati  tra il gruppo islamico Fatah e il Jund el‑Sham, alcuni estremisti  intendevano usare il tetto della sua casa. Quando si è rifiutato, è  stato minacciato di morte e sospettato di essere un «agente del nemico».  Dal momento che non poteva garantire la protezione della sua famiglia, è  partito con quest’ultima alla volta di Beirut (Libano). Non sentendosi  sicuro in tal luogo, si è recato in Ungheria. Ha prodotto un certificato  del Comitato popolare palestinese attestante che lui e la sua famiglia  erano stati costretti ad abbandonare il campo profughi di Ein el‑Hilweh  per motivi di sicurezza e a seguito di minacce da parte degli estremisti  islamici, corredato di fotografie della loro abitazione scattate dopo  che la stessa era stata oggetto di atti vandalici.

33      Il BAH  non gli accordato lo status di rifugiato, ma ha concesso allo stesso e  ai membri della sua famiglia il beneficio della protezione sussidiaria.

34       Anche il sig. Kamel Ismail ha impugnato dinanzi al giudice del rinvio  la decisione con cui gli è stata negata la concessione dello status di  rifugiato.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

35      Il giudice del rinvio ha disposto la riunione dei tre procedimenti principali.

36       I ricorrenti di cui al procedimento principale, facendo leva dinanzi al  giudice del rinvio, in modo credibile secondo quest’ultimo, sulle  circostanze specifiche nelle quali sono stati obbligati a lasciare  l’area di operazioni dell’UNRWA, hanno chiesto il riconoscimento dello  status di rifugiato sulla base dell’articolo 1, sezione D, secondo  comma, della Convenzione di Ginevra, disposizione alla quale rinvia  l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva  2004/83.

37      Tali soggetti rilevano che, per quanto li  riguarda, dal momento che l’assistenza dell’UNRWA è cessata ai sensi di  detta disposizione della Convenzione di Ginevra, questa stessa norma  attribuisce loro automaticamente un diritto al riconoscimento dello  status di rifugiato.

38      Il BAH, nell’esaminare le loro  domande, ha considerato i ricorrenti di cui al procedimento principale  come richiedenti asilo ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della  direttiva 2005/85 e ha effettuato tale verifica secondo la procedura per  la concessione da essa prevista. Il BAH è giunto alla conclusione che  essi non soddisfacevano i requisiti per essere considerati come aventi  la qualifica di «rifugiato» ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della  direttiva 2004/83.

39      Pur ammettendo che l’assistenza  dell’UNRWA cessa qualora quest’ultimo, per motivi oggettivi rientranti  nella propria sfera, non sia in grado di garantire l’assistenza a una  persona che ha il diritto di goderne, il BAH non ritiene che il fatto di  essere ammessi ipso facto ai benefici della direttiva 2004/83 implichi  un riconoscimento automatico dello status di rifugiato. Infatti, le  conseguenze giuridiche desumibili dal ricorso all’espressione ipso facto  si limiterebbero a rendere tale direttiva applicabile ratione personae  all’interessato e, pertanto, l’utilizzo di detta espressione avrebbe  soltanto l’effetto di fornire la possibilità di un riconoscimento dello  status di rifugiato.

40      Il giudice del rinvio osserva in  particolare che, dal momento che i ricorrenti di cui al procedimento  principale si sono tutti avvalsi dell’assistenza di un organismo  previsto all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), primo periodo, della  direttiva 2004/83, risulta necessario stabilire, da un lato, le  condizioni in cui si può ritenere che tale assistenza sia cessata ai  sensi del secondo periodo di questa stessa disposizione e, dall’altro,  la natura e la portata delle garanzie di cui beneficia ipso facto la  persona interessata in forza della stessa direttiva quando tale  assistenza viene meno.

41      In tali circostanze il Fővárosi  Bíróság (Tribunale di Budapest) ha deciso di sospendere il procedimento e  di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), [della direttiva 2004/83/CE]:

1)       Se il fatto di essere ammesso ai benefici della direttiva comporti il  riconoscimento dello status di rifugiato o di una qualsiasi delle due  forme di protezione incluse nell’ambito di applicazione della direttiva  (lo status di rifugiato e il riconoscimento della protezione  sussidiaria) in funzione della scelta effettuata dallo Stato membro,  oppure non implichi automaticamente alcuna di dette forme ma solo  l’appartenenza all’ambito di applicazione ratione personae della  direttiva.

2)      Se la cessazione della protezione o  dell’assistenza di un’agenzia implichi il soggiorno al di fuori della  sua area di operazioni, la cessazione dell’attività dell’agenzia, il  fatto che quest’ultima non possa più offrire la protezione o  l’assistenza o, eventualmente, un impedimento involontario causato da  motivi legittimi e oggettivi tale che la persona avente diritto alla  protezione o all’assistenza non possa ricorrervi».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

42       Dai considerando 3, 16 e 17 della direttiva 2004/83 risulta che la  Convenzione di Ginevra costituisce la pietra angolare della disciplina  giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati e che le  disposizioni di tale direttiva relative alle condizioni per il  riconoscimento dello status di rifugiato nonché al contenuto del  medesimo status sono state adottate al fine di aiutare le autorità  competenti degli Stati membri ad applicare detta convenzione basandosi  su nozioni e criteri comuni (sentenza del 17 giugno 2010, Bolbol,  C‑31/09, Racc. pag. I‑5539, punto 37).

43      L’interpretazione  delle disposizioni della direttiva 2004/83 deve pertanto essere  effettuata alla luce dell’impianto sistematico e della finalità di  quest’ultima, nel rispetto della Convenzione di Ginevra e degli altri  trattati pertinenti di cui all’articolo 78, paragrafo 1, TFUE. Tale  interpretazione deve pertanto essere effettuata, come emerge dal  considerando 10 della stessa direttiva, nel rispetto dei diritti  riconosciuti dalla Carta (sentenza del 5 settembre 2012, Y e Z, C‑71/11 e  C‑99/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 48 e  giurisprudenza citata).

44      Nella causa che ha dato luogo  alla citata sentenza Bolbol, il Fővárosi Bíróság aveva sottoposto alla  Corte questioni pregiudiziali formulate in termini pressoché identici a  quelle di cui alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale. Tuttavia  in tale causa, dal momento che l’interessata non è ricorsa  all’assistenza dell’UNRWA prima di allontanarsi dall’area di operazioni  di quest’ultima al fine di presentare una domanda d’asilo in Ungheria,  la Corte ha constatato, di conseguenza, che non occorreva verificare, da  un lato, le circostanze in cui si può ritenere che tale assistenza  «cessi per qualsiasi motivo», né, d’altro lato, la natura dei diritti  attribuiti da tale direttiva ai cui benefici l’interessata avrebbe  potuto essere «ipso facto ammessa» a motivo di un siffatto venir meno  dell’assistenza (v., in tal senso, sentenza Bolbol, cit., punti 55 e  56).

Sulla seconda questione

45      Con la sua  seconda questione, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del  rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a),  secondo periodo, della direttiva 2004/83 debba essere interpretato nel  senso che la cessazione della protezione o dell’assistenza da parte di  organi o agenzie delle Nazioni Unite diversi dall’HCR «per un qualunque  motivo» riguardi la situazione di una persona che si allontana dall’area  di operazioni di tale organo o agenzia in circostanze analoghe a quelle  che caratterizzano la partenza di ciascuno dei ricorrenti di cui al  procedimento principale.

46      A tale proposito, si deve  innanzitutto ricordare che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1,  lettera a), primo periodo, di tale direttiva, un cittadino di un paese  terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se «rientra nel  campo d’applicazione dell’articolo 1D della convenzione di Ginevra,  relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un’agenzia delle  Nazioni unite diversi dall’[HCR]».

47      L’articolo 1, sezione  D, primo comma, della Convenzione di Ginevra dispone che quest’ultima  non è applicabile a «coloro che beneficiano attualmente di protezione o  assistenza da parte di organi o agenzie delle Nazioni Unite diversi  dall’[HCR]». Tale causa di esclusione dall’ambito di applicazione di  detta convenzione va interpretata restrittivamente (v., in tal senso,  sentenza Bolbol, cit., punto 51).

48      È pacifico che l’UNRWA,  come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 5 delle sue  conclusioni, costituisce attualmente l’unico degli organi ed agenzie  delle Nazioni Unite diversi dall’HCR previsto dall’articolo 12,  paragrafo 1, lettera a), primo periodo, della direttiva 2004/83 e  dall’articolo 1, sezione D, primo comma, della Convenzione di Ginevra  (v. altresì, in tal senso, sentenza Bolbol, cit., punto 44).

49       Il fatto che tale disposizione della Convenzione di Ginevra, cui rinvia  l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), primo periodo, della direttiva  2004/83, si limiti ad escludere dal suo ambito di applicazione le  persone che «beneficiano attualmente» di una protezione o di  un’assistenza da parte di un tale organo o agenzia delle Nazioni Unite  non può essere interpretato nel senso che la mera assenza o la partenza  volontaria dall’area di operazioni dell’UNRWA sarebbe sufficiente per  porre fine all’esclusione dal beneficio dello status di rifugiato  prevista in tale disposizione.

50      Infatti, se così fosse, a  un richiedente asilo ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della  direttiva 2005/85, che presenti la sua domanda nel territorio di uno  degli Stati membri e sia quindi fisicamente assente dall’area di  operazioni dell’UNRWA, non si applicherebbe mai la causa di esclusione  dallo status di rifugiato enunciata dall’articolo 12, paragrafo 1,  lettera a), della direttiva 2004/83, il che implicherebbe privare di  qualsiasi effetto utile una tale causa di esclusione, come ha osservato  l’avvocato generale ai paragrafi 52 e 53 delle sue conclusioni.

51       Peraltro, ammettere che una partenza volontaria dall’area operativa  dell’UNRWA e, quindi, una volontaria rinuncia all’assistenza fornita da  quest’ultima determinano l’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1,  lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83 si porrebbe in  contrasto con l’obiettivo perseguito dall’articolo 1, sezione D, primo  comma, della Convenzione di Ginevra, che mira ad escludere dal regime di  tale convenzione tutti coloro che beneficiano di una tale assistenza.

52       Pertanto, si deve interpretare l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a),  primo periodo, della direttiva di cui trattasi nel senso che la causa di  esclusione dello status di rifugiato prevista in tale disposizione è  applicabile non solo alle persone che ricorrono attualmente  all’assistenza fornita dall’UNRWA, ma anche a quelle che, come i  ricorrenti di cui al procedimento principale, si sono effettivamente  avvalse di tale assistenza poco prima della presentazione di una domanda  di asilo in uno Stato membro, tuttavia nei limiti in cui detta  assistenza non sia cessata ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1,  lettera a), secondo periodo.

53      Tale secondo periodo  contempla la situazione in cui la protezione o l’assistenza da parte di  un organismo o un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’HCR «cessi  per qualsiasi motivo», senza che la posizione delle persone interessate  sia stata definitivamente stabilita in conformità alle pertinenti  risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

54       Orbene, è pacifico che la sorte dei beneficiari dell’assistenza fornita  dall’UNRWA non è stata definitivamente determinata fino ad oggi, come  risulta, in particolare, dai paragrafi 1 e 3 della risoluzione n. 66/72  dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 9 dicembre 2011.

55       Dal momento che la mera partenza del richiedente lo status di rifugiato  dall’area di operazioni dell’UNRWA, indipendentemente dal motivo di  tale partenza, non può mettere fine all’esclusione dallo status di  rifugiato prevista dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), primo  periodo, della direttiva 2004/83, è allora necessario precisare in quali  condizioni l’assistenza fornita dall’UNRWA potrebbe essere considerata  come cessata ai sensi del secondo periodo di questa stessa disposizione.

56       Al riguardo, si deve constatare che la cessazione della protezione o  dell’assistenza fornita da detto organo o agenzia ai sensi del secondo  periodo del citato articolo 12, paragrafo 1, lettera a), è determinata  non solo dalla soppressione dell’organo o dell’agenzia che accorda la  protezione o l’assistenza, ma anche dall’impossibilità per tale organo o  agenzia di svolgere i propri compiti.

57      Infatti, dai  termini «[q]uando siffatta protezione o assistenza cessi», che  introducono il secondo periodo dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera  a), della direttiva 2004/83 risulta che a dover cessare affinché la  causa di esclusione dallo status di rifugiato non risulti più  applicabile è in primis l’effettiva assistenza fornita dall’UNRWA e non  l’esistenza di quest’ultima.

58      Se, indubbiamente,  considerati uno per uno, i termini summenzionati possono essere  interpretati come aventi ad oggetto soltanto accadimenti che riguardano  direttamente l’UNRWA, quali la soppressione di detto organismo o un  evento che lo ponga, in modo generale, nell’impossibilità di adempiere  ai propri compiti, i termini «per qualsiasi motivo» che seguono nella  formulazione di tale secondo periodo impongono, tuttavia, di  interpretare quest’ultimo nel senso che il motivo per il quale viene  meno l’assistenza può anche risultare da circostanze che, essendo  indipendenti dalla volontà della persona interessata, la obbligano a  lasciare l’area di operazioni dell’UNRWA.

59      È indiscutibile  che una mera assenza da tale area o la volontaria decisione di  lasciarla non può essere qualificata come cessazione dell’assistenza.  Per contro, qualora tale decisione sia motivata da obblighi indipendenti  dalla volontà della persona interessata, una tale situazione può  indurre a constatare che l’assistenza di cui tale persona beneficiava è  cessata ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo  periodo, della direttiva 2004/83.

60      Questa interpretazione è  conforme alla finalità di detto articolo 12, paragrafo 1, lettera a),  diretto in particolare a garantire la continuità della protezione dei  rifugiati palestinesi per il tramite di un’effettiva protezione o  assistenza e non soltanto garantendo l’esistenza di un organo o di  un’agenzia incaricato di fornire tale assistenza o protezione, come  risulta altresì dalla lettura del combinato disposto dei paragrafi 20  della risoluzione n. 302 (IV) e 6 della risoluzione n. 2252 (ES-V)  dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

61      Per  stabilire se l’assistenza o la protezione sono effettivamente cessate ai  sensi di tale disposizione della direttiva 2004/83, spetta alle  autorità e ai giudici nazionali competenti verificare se la partenza  della persona interessata è giustificata da motivi che esulano dalla  sfera del suo controllo e indipendenti dalla sua volontà i quali la  obbligano a lasciare tale area, impedendole pertanto di beneficiare  dell’assistenza accordata dall’UNRWA.

62      Per quanto riguarda  l’esame, in un caso particolare, delle circostanze all’origine  dell’allontanamento dall’area di operazioni dell’UNRWA, le autorità  nazionali devono tener conto dell’obiettivo dell’articolo 1, sezione D,  della Convenzione di Ginevra, al quale fa riferimento l’articolo 12,  paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, ossia garantire la  continuità della protezione dei rifugiati palestinesi, in quanto tali,  fino a che la loro posizione sia stata definitivamente stabilita in  conformità alle pertinenti risoluzioni dell’Assemblea generale delle  Nazioni Unite.

63      Alla luce di tale finalità, un rifugiato  palestinese deve essere considerato obbligato a lasciare l’area di  operazioni dell’UNRWA ove si trovi in uno stato personale di grave  insicurezza e tale organismo versi nell’impossibilità di assicurargli,  in tale area, condizioni di vita conformi alla missione a quest’ultimo  affidata.

64      Si deve aggiungere, a tale riguardo, che, ove  le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata presentata la  domanda di asilo intendano stabilire se, per motivi che esulano dalla  sua sfera di controllo e prescindono dalla sua volontà, una persona, di  fatto, non potesse più beneficiare dell’assistenza accordatale prima di  lasciare l’area di operazioni dell’UNRWA, dette autorità devono  effettuare un esame su base individuale di tutti gli elementi  pertinenti, nell’ambito del quale può trovare applicazione, per  analogia, l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/83.

65       Alla luce di tutte le summenzionate considerazioni, si deve rispondere  alla seconda questione dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1,  lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83 deve essere  interpretato nel senso che la cessazione della protezione o  dell’assistenza da parte di un organo o di un’agenzia delle Nazioni  Unite diversi dall’HCR «per qualsiasi motivo» riguarda altresì la  situazione di una persona che, dopo essere ricorsa effettivamente a tale  protezione o assistenza, non vi è più ammessa per un motivo che esula  dalla sua sfera di controllo e prescinde dalla sua volontà. Spetta alle  autorità nazionali competenti dello Stato membro responsabile dell’esame  della domanda di asilo presentata da un tale soggetto accertare, con  una valutazione su base individuale della domanda, che quest’ultimo è  stato obbligato a lasciare l’area di operazioni di detto organo o  agenzia, il che si verifica qualora si sia trovato in uno stato  personale di grave insicurezza e l’organo o l’agenzia di cui trattasi  non sia stato in grado di garantirgli, in detta area, condizioni di vita  conformi ai compiti spettanti a tale organo o agenzia.

Sulla prima questione

66       In via preliminare, quanto alla prima questione, si deve porre in  evidenza che la direttiva 2004/83, a differenza della Convenzione di  Ginevra che disciplina esclusivamente lo status di rifugiato, prevede  due regimi distinti di protezione, vale a dire, da un lato, lo status di  rifugiato, e, dall’altro, lo status conferito dalla protezione  sussidiaria, in quanto l’articolo 2, lettera e), di tale direttiva  dichiara che la persona ammissibile alla protezione sussidiaria è chi  «non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato».

67       Pertanto, salvo ignorare tale differenza relativa alla protezione  accordata, rispettivamente dalla Convenzione di Ginevra e dalla  direttiva 2004/83, si devono intendere i termini «ammesse ai benefici  della (…) direttiva» figuranti all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a),  secondo periodo, di tale direttiva come un riferimento soltanto allo  status di rifugiato, dato che questa disposizione si ispira all’articolo  1, sezione D, della Convenzione di Ginevra, alla luce del quale la  direttiva deve essere interpretata.

68      Peraltro, l’articolo  12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83, per il fatto di  riferirsi esclusivamente allo status di rifugiato, non esclude nessun  soggetto dalla protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 2, lettera  e), di tale direttiva e l’articolo 17 di quest’ultima, che enuncia le  cause di esclusione dalla protezione sussidiaria, non si riferisce  assolutamente all’ammissione alla protezione o assistenza di un  organismo quale l’UNRWA.

69      Alla luce di queste osservazioni  preliminari, si deve considerare che il giudice del rinvio chiede, in  sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo,  della direttiva 2004/83 debba essere interpretato nel senso che il fatto  di poter essere «ammess[i] ai benefici [di tale] direttiva» significhi  che la persona di cui trattasi ha diritto a che le sia automaticamente  riconosciuto lo status di rifugiato o soltanto che rientra nell’ambito  di applicazione ratione personae di tale direttiva.

70      Al  riguardo, occorre precisare che, da una parte, l’articolo 12, paragrafo  1, lettera a), secondo periodo, dispone che, qualora ricorrano i  presupposti di applicabilità ivi indicati, le persone interessate «sono  ipso facto ammesse ai benefici [di tale] direttiva» e che, d’altra  parte, ai sensi dell’articolo 1, sezione D, secondo comma, della  Convenzione di Ginevra, nello stesso caso di specie, tali persone,  rispettivamente, «avranno pieno diritto a usufruire del regime previsto  [da detta] Convenzione» e, nella seconda versione linguistica facente  fede, «shall ipso facto be entitled to the benefits of this Convention».

71       I termini «sono ipso facto ammesse ai benefici [di tale] direttiva»  devono essere interpretati conformemente all’articolo 1, sezione D,  secondo comma, della Convenzione di Ginevra, ossia nel senso di  consentire alle persone interessate di avere «pieno diritto» a usufruire  del regime della Convenzione e dei «vantaggi» da quest’ultima  accordati.

72      Pertanto, il diritto risultante dal fatto che  l’assistenza dell’UNRWA cessi e che la causa di esclusione venga meno  non può limitarsi alla mera possibilità, per la persona di cui trattasi,  di chiedere l’ammissione allo status di rifugiato sulla base  dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2004/83, dal momento che  tale opzione è già offerta ai cittadini dei paesi terzi o ad apolidi che  si trovino sul territorio di uno degli Stati membri.

73       Infatti, la precisazione risultante alla fine del secondo periodo  dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, secondo  cui le persone interessate sono «ipso facto ammesse ai benefici [di  tale] direttiva», sarebbe superflua e non conseguirebbe alcun effetto  utile qualora non avesse un altro obiettivo se non quello di ricordare  che le persone non più escluse dallo status di rifugiato per effetto del  primo periodo di detto paragrafo 1, lettera a), possono avvalersi delle  disposizioni di tale direttiva per ottenere che la loro domanda di  attribuzione dello status di rifugiato sia esaminata ai sensi  dell’articolo 2, lettera c).

74      Peraltro, dall’intero testo  del secondo periodo dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della  direttiva 2004/83 risulta che, una volta che la posizione dei soggetti  in esso indicati sia stata definitivamente stabilita, a questi ultimi  può essere riconosciuto lo status di rifugiati se, per un qualsiasi  motivo, sono perseguitati ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di tale  direttiva. Per contro, se, come si è verificato nel procedimento  principale, la posizione degli interessati non è stata stabilita,  sebbene l’assistenza a questi ultimi sia cessata per un motivo  indipendente dalla loro volontà, il fatto di essere, in detta specifica  situazione, «ipso facto ammess[i] ai benefici [di tale] direttiva» ha  necessariamente una portata più ampia di quella che risulterebbe dal  mero fatto di non essere esclusi dalla possibilità che agli stessi sia  riconosciuto lo status di rifugiato ove soddisfino i presupposti  enunciati in questo stesso articolo 2, lettera c).

75      A  questo proposito, si deve tuttavia precisare che l’essere ipso facto  ammessi ai benefici di tale direttiva ai sensi dell’articolo 12,  paragrafo 1, lettera a), non implica, come osservano giustamente i  governi ungherese e tedesco, un diritto incondizionato di vedersi  attribuito lo status di rifugiato.

76      Pertanto, la persona  avente diritto a essere ipso facto ammessa ai benefici della direttiva  2004/83 non è certo necessariamente tenuta a dimostrare che teme di  essere perseguitata ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di  quest’ultima, ma deve tuttavia presentare, come del resto hanno fatto i  ricorrenti di cui al procedimento principale, una domanda diretta a  ottenere lo status di rifugiato che deve essere esaminata dalle autorità  competenti dello Stato membro responsabile. Nel contesto di tale esame,  questi ultimi devono verificare non solo che il richiedente si sia  effettivamente avvalso dell’assistenza dell’UNRWA (v., al riguardo,  sentenza Bolbol, cit., punto 52) e che tale assistenza sia cessata, ma  anche che a tale richiedente non sia applicabile alcuna delle cause di  esclusione indicate all’articolo 12, paragrafi 1, lettera b), o 2 e 3,  della direttiva medesima.

77      Si deve inoltre aggiungere che  l’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2004/83, letto  in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, di quest’ultima,  deve essere interpretato nel senso che l’interessato cessa di essere un  rifugiato qualora sia in grado di ritornare in un’area di operazioni  dell’UNRWA, in cui aveva la sua residenza abituale, ove le circostanze a  seguito delle quali è stato riconosciuto come rifugiato siano venute  meno (v. al riguardo, per analogia, sentenza del 2 marzo 2010, Salahadin  Abdulla e a., C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 e C‑179/08, Racc. pag.  I‑1493, punto 76).

78      Infine, si deve precisare che  l’interpretazione dei termini «sono ipso facto ammesse ai benefici della  (…) direttiva» che emerge dai punti 70‑76 della presente sentenza non  comporta, contrariamente a quanto rilevato da vari governi che hanno  presentato osservazioni dinanzi alla Corte nella presente causa, una  discriminazione vietata dal principio di parità di trattamento sancito  dall’articolo 20 della Carta.

79      Dal momento che i  richiedenti asilo che devono temere, a ragione, di essere perseguitati  perché sia loro riconosciuta la qualifica di «rifugiati» ai sensi  dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2004/83 si trovano in una  situazione diversa da quella di coloro che, come i ricorrenti di cui al  procedimento principale, ricevevano un’assistenza dall’UNRWA prima di  lasciare l’area di operazioni di quest’ultima e di presentare una  domanda di asilo in uno Stato membro, il principio di parità di  trattamento non impone che tali richiedenti siano trattati in modo  identico a coloro che, come i ricorrenti di cui al procedimento  principale, siano ricorsi a detta assistenza.

80      A questo  proposito, si deve sottolineare che, alla luce della specifica  situazione che caratterizza i rifugiati palestinesi, gli Stati firmatari  della Convenzione di Ginevra hanno deliberatamente deciso, nel 1951, di  accordare loro il trattamento particolare previsto dall’articolo 1,  sezione D, di detta convenzione, cui fa riferimento l’articolo 12,  paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83.

81      Tenuto  conto delle summenzionate considerazioni, si deve rispondere alla prima  questione dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a),  secondo periodo, della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel  senso che, ove le autorità competenti dello Stato membro responsabile  dell’esame della domanda di asilo abbiano accertato che, per quanto  riguarda il richiedente, ricorre il presupposto relativo alla cessazione  della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA, il fatto di essere ipso  facto «ammesso ai benefici [di tale] direttiva» implica il  riconoscimento, da parte di detto Stato membro, della qualifica di  rifugiato ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di detta direttiva e la  concessione automatica dello status di rifugiato al richiedente, sempre  che tuttavia a quest’ultimo non siano applicabili i paragrafi 1, lettera  b), o 2 e 3 di tale articolo 12.

Sulle spese

82       Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa  costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui  spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti  per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a  rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:


1)       L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della  direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme  minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della  qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione  internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione  riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che la cessazione della  protezione o dell’assistenza da parte di un organo o di un’agenzia  delle Nazioni Unite diversi dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite  per i Rifugiati (HCR) «per qualsiasi motivo» riguarda altresì la  situazione di una persona che, dopo essere ricorsa effettivamente a tale  protezione o assistenza, non vi è più ammessa per un motivo che esula  dalla sua sfera di controllo e prescinde dalla sua volontà. Spetta alle  autorità nazionali competenti dello Stato membro responsabile dell’esame  della domanda di asilo presentata da un tale soggetto accertare, con  una valutazione su base individuale della domanda, che quest’ultimo è  stato obbligato a lasciare l’area di operazioni di detto organo o  agenzia, il che si verifica qualora si sia trovato in uno stato  personale di grave insicurezza e l’organo o l’agenzia di cui trattasi  non sia stato in grado di garantirgli, in detta area, condizioni di vita  conformi ai compiti spettanti a tale organo o agenzia.

2)       L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva  2004/83 deve essere interpretato nel senso che, ove le autorità  competenti dello Stato membro responsabile dell’esame della domanda di  asilo abbiano accertato che, per quanto riguarda il richiedente, ricorre  il presupposto relativo alla cessazione della protezione o  dell’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e  l’occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente  (UNRWA), il fatto di essere ipso facto «ammesso ai benefici [di tale]  direttiva» implica il riconoscimento, da parte di detto Stato membro,  della qualifica di rifugiato ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di  detta direttiva e la concessione automatica dello status di rifugiato al  richiedente, sempre che tuttavia a quest’ultimo non siano applicabili i  paragrafi 1, lettera b), o 2 e 3 di tale articolo 12.

Firme

* Lingua processuale: l’ungherese.