Sentenza n. 3705 del 21 giugno 2011 Consiglio di stato

Diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 2687/2011, proposto da:
Ministero  dell'Interno, Questura di Bari, rappresentati e difesi dall'Avvocatura  Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi,  12;

contro

*****, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Rubino, con domicilio  eletto presso  la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato, in Roma,  Piazza Capo di Ferro, 13;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione II, n. 4346/2010.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2011 il Cons. Marco Lipari e udito l’avvocato dello Stato Vessichelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso proposto  dall’interessato, ha annullato il provvedimento del Questore di Bari, in  data 15 settembre 2010, concernente il diniego del permesso di  soggiorno per lavoro subordinato richiesto dal cittadino  extracomunitario, Sig. *****.

La  determinazione annullata era basata sulla circostanza che il ricorrente  aveva subito, in precedenza, una condanna per il reato di cui  all’articolo 14, comma 5 ter, prima parte, del decreto legislativo n.  286/1998.

L’amministrazione contesta la decisione, mentre l’appellato resiste al gravame.

2. L’appello è infondato, poiché, nella presente vicenda, devono  trovare integrale applicazione i principi espressi dalle pronunce della  Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 28 aprile 2011, in causa C-61/11  PPU, e dall’Adunanza Plenaria 10 maggio 2011 n. 7 e n. 8.

Secondo  tali decisioni, il reato di violazione dell’ordine del questore di  lasciare il territorio dello Stato, previsto dall’art. 14, comma 5 ter,  del decreto legislativo n. 286/1998, punito con una pena edittale fino a  quattro anni di reclusione e per il quale è previsto l’arresto  obbligatorio, non è più compatibile con la disciplina comunitaria delle  procedure di rimpatrio di cui alla direttiva 2008/115/CE.

Pertanto,  l’entrata in vigore della normativa comunitaria ha prodotto  l’abolizione del reato previsto dalla disposizione sopra citata, con  efficacia retroattiva ai sensi dell’art. 2 del codice penale.

3. Secondo l’Adunanza Plenaria, “tale retroattività non può non  riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi  dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della  condanna per un fatto che non è più previsto come reato, in quanto il  principio del tempus regit actum esplica la propria efficacia allorché  il rapporto cui l’atto inerisce sia irretrattabilmente definito, e,  conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della  normativa di riferimento.”

4. In definitiva,  quindi, l’appello deve essere respinto, tenuto conto che la controversia  si è risolta in base allo ius superveniens.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Respinge l’appello, compensando le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Marco Lipari, Consigliere, Estensore

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)