Sentenza n. 3717 del 25 giugno 2012 Consiglio di Stato

Revoca permesso di soggiorno - contratto fittizio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 1389 del 2012, proposto da:  Ministero dell'Interno, Questura di Avellino, Questura di Bari,  rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,  domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro


*****;

per la riforma


della  sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE II n.  01184/2011, resa tra le parti, concernente revoca permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Viste  le proprie ordinanze collegiali n. 999/2012 (camera di consiglio 9  marzo 2012) e n. 1455/2012 (camera di consiglio 13 aprile 2012);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2012 il Pres. Pier Giorgio  Lignani e udito l’avvocato dello Stato F. Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1.  L’appellato, già ricorrente in primo grado, sig. *****,cittadino cinese  presente in Italia con regolare permesso di soggiorno per lavoro  subordinato, nel giugno 2006 ha chiesto il rinnovo del permesso  medesimo, giunto a scadenza. In tale occasione ha prodotto documenti dai  quali risultava che era residente in Solofra (Avellino) con la moglie,  ugualmente cittadina cinese, e un contratto di lavoro stipulato il 17  marzo 2006 con la ditta ***, con sede in Cesinali (Avellino).

Sulla  base di queste risultanze all’interessato è stato concesso il rinnovo  del permesso, con atto del 24 ottobre 2006, e con scadenza al 31 luglio  2006.

Poco dopo, la Questura di Avellino ha fatto indagini di  controllo e in quella occasione è emerso che il datore di lavoro ***,  benché tuttora anagraficamente iscritto in Cesinali, in realtà non era  più presente detto luogo e che si era trasferito altrove «da diverso  tempo» (nota dei Carabinieri di Aiello del Sabato in data 2 novembre  2006).

La Questura di Avellino, supponendo che il contratto di  lavoro esibito fosse fittizio, ha inviato al sig. ***** un avviso di  inizio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990,  ma la comunicazione non ha avuto esito perché il destinatario risultava  trasferito (in effetti, il Comune di Solofra ha poi riferito di averlo  cancellato dall’anagrafe il 2 aprile 2007 «per irreperibilità, a seguito  di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati»).

Il 28  febbraio 2007 il Questore di Avellino ha messo un atto di revoca del  permesso di soggiorno, motivato con la considerazione che per ottenerlo  erano stati prodotti documenti non veritieri.

2. Il cittadino  cinese ***** ha ricevuto notifica del provvedimento quando è stato  rintracciato successivamente in Provincia di Bari, ed ha proposto  ricorso al T.A.R. Campania, sezione di Salerno deducendo, fra l’altro,  di essersi trasferito in Casamassima (Bari) avendo stipulato in quel  luogo un nuovo contratto di lavoro subordinato

Il T.A.R. ha accolto il ricorso.

L’Amministrazione dell’Interno propone ora appello davanti a questo Consiglio.

3.  Il Collegio osserva che la vicenda, come sopra riepilogata, dimostra  che erano giustificate le perplessità dell’Amministrazione riguardo alla  regolarità della posizione dell’appellato. Infatti si può considerare  incontroverso che costui abbia trascurato di comunicare  all’amministrazione il suo trasferimento in altra provincia  (trasferimento per di più connesso alla cessazione del rapporto di  lavoro con il sig. ***) e la stipulazione di un nuovo contratto di  lavoro in altra sede; e a quanto pare ha trascurato anche di dichiararlo  agli uffici anagrafici.

Nondimeno, l’istruttoria svolta  dall’amministrazione presenta a sua volta alcuni punti d’ombra, come  rilevato dal T.A.R. nella sentenza appellata. Fra l’altro non è stato  approfondito il punto del trasferimento del datore di lavoro ***, in  particolare è rimasta incerta la data (sia pure approssimativa) di tale  trasferimento, se anteriore o posteriore alla stipulazione del contratto  di lavoro dell’attuale appellato.

4. In questa situazione, non  si hanno elementi sicuri per ritenere (se è questa la tesi  dell’amministrazione) che si trattasse di un contratto fittizio sin  dall’origine, mentre il ricorrente in primo grado ha dedotto che il  rapporto di lavoro era regolarmente iniziato e che si è poi interrotto  proprio a causa del trasferimento dello ***.

Peraltro, se quanto  dedotto dal ricorrente sul punto è veritiero (e non vi sono elementi  certi in senso contrario), vale la regola per cui la cessazione  imprevista del rapporto di lavoro non comporta la perdita del permesso  di soggiorno, e il lavoratore straniero ha diritto di permanere in  Italia nello stato di “ricerca occupazione” fino alla scadenza del suo  permesso di soggiorno e comunque per non meno di sei mesi.

Questo  appunto è ciò che sarebbe accaduto nella fattispecie, stando a quanto  esposto nel ricorso di primo grado, e non contraddetto né smentito  dall’amministrazione. Il ricorrente ha esposto infatti di avere  stabilito un nuovo rapporto di lavoro in altra provincia (Bari) prima  della scadenza del permesso di soggiorno di cui era in possesso; e anche  di avere presentato la richiesta di rinnovo di quel permesso, alla sua  scadenza. Questi ultimi elementi di fatto non sono presi in  considerazione né dal provvedimento impugnato, né dall’atto di appello  dell’Amministrazione.

5. In conclusione, non vi è materia  sufficiente per affermare che il provvedimento impugnato in primo grado  fosse legittimo; di conseguenza l’appello va respinto. S’intende che  questa decisione non preclude all’Amministrazione di verificare  nuovamente la regolarità della posizione del ricorrente, anche alla luce  degli eventi succedutisi dopo la proposizione del ricorso in primo  grado dei quali allo stato non si ha conoscenza (ma che sarebbero  comunque irrilevanti nel presente giudizio).

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, non essendovi stata costituzione dell’appellato.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo

rigetta

. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)