Sentenza n. 3722 del 25 giugno 2012 Consiglio di Stato

Diniego permesso di soggiorno - rapporto lavorativo quale domestico, dichiarato ai fini dell’emersione dal lavoro nero

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 2095 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Bruni, con domicilio eletto  presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale  dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma


della  sentenza breve del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 01173/2011,  resa tra le parti, concernente diniego permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la propria ordinanza istruttoria del 13-16 aprile 2012, e visto il relativo adempimento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2012 il Pres. Pier  Giorgio Lignani e udito l’avvocato dello Stato Vessichelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1.  L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino tunisino  presente in Italia senza permesso di soggiorno, è stato interessato da  una procedura di “emersione” e regolarizzazione ai sensi dell’art. 1-ter  della legge n. 102/2009.  La relativa domanda era stata presentata da un altro immigrato,  regolarmente residente, di nazionalità egiziana, il quale aveva  dichiarato di avere assunto “in nero” il tunisino in qualità di  domestico.

Il procedimento di emersione ha avuto un certo  sviluppo, fino alla sottoscrizione del formale “contratto di soggiorno”  fra il datore di lavoro e il lavoratore.

Com’è noto, di tale  contratto fa obbligatoriamente parte anche una clausola relativa alla  sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero. In questo caso nel  contratto si dichiarava e si attestava che il lavoratore tunisino era  alloggiato presso un terzo, cittadino italiano, il signor ***, il quale  gli dava ospitalità nella propria abitazione.

2. La Questura di  Livorno ha poi compiuto le verifiche e gli accertamenti del caso,  venendo a conoscenza, fra l’altro , del fatto che il lavoratore tunisino  non svolgeva più (supposto che prima l’avesse svolta) l’attività di  domestico presso il cittadino egiziano autore della pratica di  regolarizzazione, ma lavorava invece come marinaio alle dipendenze di  altro soggetto e alloggiava a bordo dell’imbarcazione (un peschereccio).

Inoltre  la Questura ha sottoposto a verifica la questione se in precedenza  l’interessato tunisino avesse realmente avuto alloggio presso il  cittadino italiano, sig. ***, come dichiarato nel contratto di  soggiorno. Tali indagini sono state giustificate, fra l’altro, dalla  circostanza che anche altri stranieri in corso di “emersione” avevano  dichiarato di essere alloggiati presso il sig. *** – tutti a titolo di  ospitalità gratuita nella sua propria abitazione.

All’esito di  queste verifiche, la Questura è giunta alla conclusione che in realtà  nessuno degli stranieri interessati (e comunque l’attuale appellante)  aveva mai alloggiato presso il *** e che anzi quest’ultimo asseriva che  il suo nominativo sarebbe stato usato abusivamente.

3. In questa  situazione, la Questura di Livorno, con atto del 21 marzo 2011, ha  definito la pratica di “emersione” dell’attuale appellante con un  provvedimento di rigetto motivato con la considerazione che «in sede di  sottoscrizione del contratto di soggiorno... ed in occasione della  convocazione presso il Commissariato di Portoferraio... il suddetto  straniero ha presentato una dichiarazione di ospitalità non veritiera».

4. L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Toscana, ma il ricorso è stato respinto.

E’ seguito l’appello dell’interessato, cui resiste l’Amministrazione dell’Interno.

In  occasione della trattazione della domanda cautelare, a seguito di una  ordinanza istruttoria, il Collegio ritiene di poter procedere alla  definizione immediata della controversia, ai sensi dell’art. 60 c.p.a..

5.  Nel merito, le tesi difensive dell’interessato si concentrano  sull’argomento che, una volta avviata la procedura di emersione, e dopo  che, anzi, sia stato firmato il contratto di soggiorno, il lavoratore  straniero può legittimamente cambiare attività e datore di lavoro; e  questo è quello che sarebbe avvenuto nella fattispecie, quando  l’interessato ha abbandonato il suo precedente lavoro di domestico al  servizio di un cittadino egiziano e si è imbarcato quale marittimo alle  dipendenze di altro soggetto.

6. Il Collegio osserva che il punto  centrale della controversia non è se il rapporto lavorativo quale  domestico, dichiarato ai fini dell’emersione (beneficio il quale, giova  ricordarlo, era limitato a questa tipologia di attività), fosse  veritiero o fittizio, e neppure se abbia avuto una durata più o meno  lunga.

Il punto centrale è che nel contratto di soggiorno era  stata dichiarata una certa sistemazione alloggiativa e che questa  dichiarazione era certamente non veritiera.

Nella memoria  difensiva prodotta alla Questura il 22 dicembre 2010, in risposta al  preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis, legge n. 241/1990,  l’interessato ha dato atto di non aver realmente alloggiato presso il  signor ***, pur avendo questi dato la sua disponibilità.

Il  materiale istruttorio raccolto dalla Questura di Livorno, e acquisito  agli atti del presente giudizio per effetto dell’ordinanza istruttoria  del 13-16 aprile 2012 appare assolutamente probante nel senso che le  plurime dichiarazioni di ospitalità relative all’abitazione del B. erano  tutte fittizie (altra questione, non rilevante in questa sede, è se il  *** fosse inconsapevole o al contrario connivente).

Ora, poiché  la clausola relativa alla sistemazione alloggiativa del lavoratore  straniero è uno dei contenuti rilevanti ed immancabili del contratto di  soggiorno, la sua accertata (e di fatto non controversa) fittizietà  giustifica il diniego della Questura di definire favorevolmente la  procedura di emersione con il rilascio del permesso di soggiorno.

7.  In conclusione, l’appello va respinto; ma si ravvisano giusti motivi  per compensare le spese, anche in considerazione del fatto che  verosimilmente una eventuale condanna resterebbe ineseguita ed  ineseguibile attese le condizioni economiche dell’appellante.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo

rigetta

. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)