Sentenza n. 3727 del 26 giugno 2012 Consiglio di Stato

Silenzio serbato dall'amministrazione su istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 2075 del 2012, proposto da:  Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura  Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro


*****;

per la riforma


della  sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n.  00121/2012, resa tra le parti, concernente silenzio serbato  dall'amministrazione su istanza volta ad ottenere la concessione della  cittadinanza italiana

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2012 il Pres. Pier  Giorgio Lignani e udito l’avvocato dello Stato Vessichelli;

RITENUTO:


-  che l’attuale appellato ha proposto in primo grado un ricorso ai sensi  dell’art. 117 c.p.a. per far dichiarare l’illegittimità del silenzio  della p.a. e l’obbligo di provvedere sulla sua istanza di concessione  della cittadinanza italiana;

- che il T.A.R. Brescia ha accolto il ricorso, preliminarmente affermando la propria competenza per territorio;

-  che l’Amministrazione dell’Interno propone appello contro detta  sentenza, unicamente per il profilo della competenza, affermando che il  ricorso doveva essere proposto davanti al T.A.R. del Lazio, sede di  Roma, in quanto la concessione della cittadinanza italiana è atto  dell’amministrazione centrale dello Stato e produce effetti non  territorialmente limitati (cfr. art 13, commi 1 e 3, c.p.a.);

-  che l’argomento era stato già dedotto in primo grado, ma il T.A.R., con  la sentenza impugnata, lo ha disatteso affermando che l’argomento  medesimo è pertinente qualora venga impugnato un provvedimento espresso  di diniego, ma non quando venga proposta un’azione contro il silenzio  della p.a.;

- che questo Collegio non condivide la tesi del  T.A.R., perché se è vero che il provvedimento espresso (non importa se  di accoglimento o di diniego) è di competenza dell’amministrazione  centrale e produce effetti non territorialmente limitati, identiche (per  quanto qui interessa) sono le caratteristiche del comportamento  omissivo (c.d. silenzio-rifiuto o silenzio-inadempimento);

- che  anche dal punto di vista logico sembra inevitabile ritenere che il  giudice territorialmente competente a sindacare la legittimità del  silenzio e a dichiarare, se del caso, l’obbligo di provvedere, sia lo  stesso che è territorialmente competente a sindacare il provvedimento  una volta che esso sia stato emanato;

- che, in conclusione,  l’appello va accolto, annullandosi la sentenza impugnata e indicandosi  come giudice competente il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, davanti al  quale il giudizio dovrà essere riassunto nei modi e nel termine di cui  all’art. 16, comma 2, c.p.a.;

- che la presente decisione assume  la forma e la natura della sentenza, in quanto l’indicazione della forma  dell’ordinanza, di cui all’art. 15, comma 3, c.p.a., si riferisce  all’ipotesi che il Consiglio di Stato decida in sede di regolamento  (preventivo) di competenza, ossia mentre il giudizio di primo grado è  ancora pendente, mentre in questo caso si è in sede di appello contro  una sentenza, che ha definito la controversia nel merito, previo rigetto  dell’eccezione di incompetenza per territorio;

- che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate per entrambi i gradi;

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo

accoglie

e per l’effetto annulla  la sentenza appellata e dichiara competente per territorio il T.A.R. del  Lazio, sede di Roma, davanti al quale il giudizio dovrà essere  riassunto nei modi e nel termine di cui all’art. 16, comma 2, c.p.a..  Compensa le spese dell’intero giudizio, sino alla presente decisione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)