Sentenza n. 3737 del 22 giugno 2011 Consiglio di Stato

Conversione del permesso di soggiorno per motivi di famiglia scaduto.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 2157 del 2006, proposto dalla  signora XXXXX, rappresentata e difesa dall'avv.  Serenella Paggi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via  Livio Tempesta, 41;

contro


Il  Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato  per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Terni;

per la riforma della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA n. 567/2005;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’articolo 35, comma 1, lettera c) del c.p.a.;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2011 il Cons. Antonio  Malaschini e uditi per le parti l’avvocato Paggi e l’avvocato dello  Stato Russo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO



1.  La Signora XXXXXXXX chiedeva la conversione del  permesso di soggiorno per motivi di famiglia scaduto (e legittimamente  non rinnovato, come accertato dal Tribunale di Terni con ordinanza  631/2005, in quanto non più convivente con il coniuge) in permesso di  soggiorno per lavoro subordinato.

La Questura di Terni negava  tale richiesta di conversione, ritenendo non provata la sussistenza del  necessario presupposto di un lavoro subordinato.

Il TAR Umbria,  adito dalla ricorrente, con sentenza in data 7/12/2005 respingeva la  richiesta, ritenendo anch’esso non sussistere un effettivo rapporto di  lavoro regolare.

Contro tale sentenza ricorreva al Consiglio di Stato la signora XXXX.

2.  Questa Sezione, con l’ordinanza n. 799 del 2011, al fine di decidere  riteneva rendersi necessaria l'acquisizione agli atti del giudizio del  provvedimento conclusivo del rilascio del permesso di soggiorno,  preannunciato con nota della Questura di Terni depositata in giudizio il  16/11/2010.

2.1 In data 1° marzo 2011 la Questura dava notizia  della concessione alla signora XXXX del permesso di soggiorno  elettronico, rilasciato alla stessa in quanto beneficiaria del DL 1°  luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102. Di  tale permesso veniva allegata la fotocopia.

3. La Sezione prende  atto del rilascio del permesso di soggiorno, accoglie l’eccezione  formulata dal Ministero appellato e dichiara improcedibile l’appello,  per sopravvenuto difetto di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI, dichiara

improcedibile

l’appello n. 2157 del 2006, per sopravvenuto difetto di interesse.

Compensa le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Antonio Malaschini, Consigliere, Estensore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)