Sentenza n. 3756 del 22 giugno 2011 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo permesso di soggiorno.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2010, proposto da:
XXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Arcadipane, con  domicilio eletto presso Alessandro Raffo in Roma, via G. Ferrari N.2;

contro


Ministero  dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso  dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via  dei Portoghesi, 12; Questura di Milano;

per la riforma

della  sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE IV, n.  05152/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI  SOGGIORNO.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2011 il Cons. Antonio  Malaschini e udito per le parti l'avvocato dello Stato Borgo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.  Il Signor XXXXX ha ottenuto in data 9/12/1998 il permesso di  soggiorno per motivi di lavoro subordinato, provvedendo successivamente  al rinnovo ad ogni scadenza fino all'anno 2007.

In data 29/1/2009  il ricorrente riceveva avviso di avvio di procedimento amministrativo  tendente al rigetto di una nuova domanda di rinnovo del permesso di  soggiorno, in ragione dell'asserita mancanza di regolarità del suo  rapporto di lavoro.

Con decreto del 7/9/2009 il Questore di  Milano, respingendo ulteriori controdeduzioni, rigettava la domanda di  rinnovo, motivando tale decisione sia in base al fatto che il signor XXXXX risultava godere di redditi inferiori all'assegno sociale e  pertanto insufficienti al proprio sostentamento; sia alla luce di  "numerosissimi precedenti penali e di polizia", sintomatici di "un  mancato inserimento sociale".

2. Veniva interposto dall'interessato ricorso al TAR Lombardia, respinto con sentenza n. 5152 del 24/11/2009.

In  tale sentenza il TAR rilevava che dalla relazione istruttoria versata  in atti dalla Questura di Milano il 2/11/2009 risultavano a carico del  ricorrente taluni precedenti "che denotano la sua pericolosità sociale".  In particolare due condanne penali irrevocabili, una delle quali per il  reato di spaccio di stupefacenti e l'altra per il reato di  appropriazione indebita.

3. Contro tale sentenza veniva proposto appello, previa richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto gravato.

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, accoglieva in data 9/3/2010 l'istanza cautelare avanzata.

Nel  ricorso introduttivo il signor XXXXX ha dedotto in primo luogo  l'illegittimità della mancata concessione del permesso di soggiorno  correlata alla mancanza di reddito sufficiente per il sostentamento ed  al presunto mancato versamento dei contributi previdenziali. Ha  sostenuto che per alcuni periodi i contributi in questione fossero stati  versati, e per i periodi non versati l'omissione non potesse essere  imputata al lavoratore bensì al datore di lavoro.

Ha indicato  altresì le diverse posizioni lavorative assunte nel corso del tempo  ricordando che, a partire dall'ottobre 2008, aveva aperto una impresa  individuale per il commercio di auto e motoveicoli.

Non ha negato  peraltro l'esistenza di precedenti giudiziari, risalenti,  rispettivamente, al 7/3/2000 (in materia di stupefacenti) e  all'8/6/2005, ritenendoli tuttavia non applicabili in quanto ottenuti  entrambi con il beneficio della sospensione condizionale della pena e  risultando il primo dei precedenti stessi estinto per effetto del  decorso dei cinque anni, essendo stato definito con il rito alternativo  previsto dall'articolo 444 c.p.p.

Ha sottolineato, inoltre, il  ricorrente come la pericolosità sociale non potesse essere in alcun modo  presunta ma andasse accertata di volta in volta.

4. Il ricorso non può essere accolto.

Va  ricordato come questo Consiglio abbia chiarito, con giurisprudenza  risalente e consolidata (v. da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 31 marzo  2011, n. 2005; Id., 25 giugno 2010, n. 4444), che è esclusa  l'automaticità espulsiva per reati commessi prima dell'entrata in vigore  della legge 30/7/2002, n. 189, poiché "la sentenza a suo tempo  intervenuta non può essere considerata quale elemento unico preclusivo  dell’accoglimento della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno,  dovendo l’Amministrazione, in tale ipotesi, comunque, verificare la  attuale pericolosità sociale del condannato (in termini, sez. VI, n.  3319 del 2006)".

Tale esame di pericolosità sociale, come  riconosciuto dal giudice di primo grado, sembra peraltro essere stato  effettuato in modo compiuto nel caso di specie.

5. Invero,  dall'esame dell'atto impugnato emerge che il provvedimento del Questore  sia in primo luogo fondato, in base alla consultazione della banca dati  INPS, sul fatto che "in favore del cittadino straniero, regolarmente  soggiornante sul territorio nazionale dal 1998, risultano versati  contributi solo per il periodo dal 21/9/2007 al 9/11/2007, con redditi  percepiti inferiori all'assegno sociale e pertanto insufficienti al  proprio sostentamento, non utili a comprovare il suo inserimento  lavorativo sul territorio nazionale".

5.2 Ancora, vengono  ricordati precedenti penali, non solo collegati al reato di detenzione e  cessione illecita di sostanze stupefacenti continuata in concorso  (sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - art.  444, 445 c.p.p. - del 7/3/2000), ma anche, più recentemente, in materia  di applicazione indebita, in data 8/6/2005.

5.3 Dal certificato  dei carichi pendenti, poi, risulta una ulteriore condanna penale a  seguito di giudizio abbreviato (n. 41/2007, appellata il 7/3/2007), per  una serie di reati contro il patrimonio, fra i quali truffa e  ricettazione (art. 640 e 648 c.p.), contro l’Amministrazione della  giustizia simulazione di reato) e contro la fede pubblica, mentre  l’ulteriore documentazione di cui alla relazione istruttoria della  Questura di Milano del 2/11/2009 testimonia il coinvolgimento  dell’esponente in attività legate al traffico illecito di autovetture.

5.4  A corredo della richiesta urgente di fissazione dell'udienza per la  discussione del presente ricorso nel merito, la Questura di Milano  ricordava inoltre come, a carico del ricorrente, emergessero "dalla  consultazione della banca dati delle Forze di polizia, ulteriori notizie  di reato per truffa ai sensi dell'articolo 640 c.p., per aver  acquistato autovetture pagate con assegni bancari relativi a conti  correnti chiusi o privi di fondi, a riprova del coinvolgimento del  cittadino straniero in attività delittuose riconducibili  specificatamente alla propria attività lavorativa (commercio di  autovetture)".

6. Ritiene quindi il Collegio che il provvedimento  impugnato abbia esplicitato, in modo ampio, le ragioni sottese alla  valutazione espressa circa il mancato inserimento e la pericolosità  sociale del ricorrente.

7. Alla stregua delle esposte argomentazioni, assorbiti gli ulteriori motivi, va pertanto respinto l’appello.

Segue la condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali come liquidate in dispositivo..

P.Q.M.

Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), respinge il  ricorso in appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.

Condanna il ricorrente alle spese di giudizio quantificate in 1500,00 (millecinquecento/00) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Garofoli, Presidente FF

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Antonio Malaschini, Consigliere, Estensore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)