Sentenza n. 3873 del 3 luglio 2012 Consiglio di Stato

Emersione dal lavoro irregolare quale lavoratore domestico (collaboratore familiare) - rapporto di lavoro insussistente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 4303 del 2012, proposto da: *****,  rappresentati e difesi dall'avv. Marco Pepe, con domicilio eletto presso  Marco Pepe in Roma, via Tuscolana 4;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale  dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma


della  sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 01743/2011,  resa tra le parti, concernente emersione dal lavoro irregolare

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2012 il Cons. Pier  Giorgio Lignani e uditi per le parti l’avvocato Pepe e l’avvocato dello  Stato Vessichelli;

Ritenuto di poter procedere alla definizione immediata della controversia a norma dell’art. 60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1.  I due appellanti, già ricorrenti, sono stati parte di un procedimento  di “emersione” ossia regolarizzazione di un rapporto di lavoro  irregolare, come previsto dall’art. 1. ter della legge n. 102/2009.  Precisamente il primo, sig. *****, cittadino italiano, ha chiesto la  regolarizzazione del cittadino senegalese sig. *****, quale lavoratore  domestico (collaboratore familiare) già alle sue dipendenze “in nero” e  senza permesso di soggiorno.

La pratica, pur regolarmente  avviata, non ha avuto esito positivo, perché le verifiche intraprese  dalla Questura di Treviso hanno indotto quest’ultima alla conclusione  che, in buona sostanza, il rapporto di lavoro dichiarato fosse  insussistente.

2. I due interessati hanno impugnato davanti al T.A.R. Veneto l’esito negativo della procedura.

Il  T.A.R. ha respinto il ricorso, ritenendo che la decisione della  Questura fosse adeguatamente sostenuta dagli elementi raccolti  nell’istruttoria.

E’ seguito l’appello degli interessati davanti a questo Consiglio.

In  occasione della trattazione della domanda cautelare, il Collegio  ritiene di poter procedere alla definizione immediata della  controversia, come previsto dall’art. 60, c.p.a..

3. Nel merito, si osserva quanto segue.

La  decisione della Questura è motivata sulla base di una relazione della  polizia locale in data 31 maggio 2010, nella quale si dava atto che i  ripetuti sopraluoghi (cinque nell’arco di oltre un mese, in orari sempre  differenti e in diversi giorni della settimana) effettuati presso  l’abitazione del ***** avevano avuto esito negativo, in quanto non erano  stati mai rinvenuti né il datore di lavoro né il lavoratore. Conviene  precisare che il sig. ***** abita da solo nel proprio alloggio: il suo  stato di famiglia anagrafico non include altre persone, ed è pacifico  che ciò corrisponda alla situazione di fatto.

Nella stessa  relazione della polizia locale si leggeva inoltre quanto segue: «Si  informa inoltre che la madre del sig. *****, che risiede nella casa  adiacente, riferiva in più occasioni che il figlio abitava da solo nella  casa, che non aveva mai visto altre persone straniere e che non aveva  il suo numero di telefono. Presso l’abitazione dello ***** venivano  lasciati degli avvisi, con il numero di telefono, per mettersi in  contatto con questo Ufficio [di polizia locale]. Alla data odierna [31  maggio 2010] nessuno degli interessati si è presentato o ha preso  contatto con questo Ufficio».

4. Nel ricorso e nell’atto di  appello non vi è una vera e propria smentita di quanto riferito dalla  polizia locale; si sostiene invece che gli elementi raccolti non  sarebbero probanti. Le dichiarazioni della madre del sig. *****  sarebbero inattendibili e comunque non significative, perché madre e  figlio abitano separatamente, sia pure vicini, e dunque la madre  potrebbe non essere a conoscenza dei singoli movimenti del figlio;  inoltre la madre è una persona relativamente anziana (nata nel 1939) e  soffre di rilevanti patologie, che la rendono disabile e bisognosa di  assistenza.

Quanto all’assenza del lavoratore straniero dal  (presunto) posto di lavoro, viene dedotto che anche costui soffre di una  patologia che gli avrebbe impedito di prestare servizio.

5. Il  Collegio osserva che il referto clinico (lettera di dimissione  dall’Ospedale di Treviso) datato 24 giugno 2011 e relativo alle  condizioni della madre del sig. *****, evidenzia bensì patologie plurime  e non trascurabili, ma nessuna di ordine psichico, cognitivo,  intellettivo o sensoriale. Nel referto relativo alla dichiarazione di  invalidità (ai fini delle relative provvidenze) si legge, fra l’altro,  che la paziente accusa un “deficit di memoria”, ma nella parte  conclusiva e più rilevante (“diagnosi”) non si fa riferimento ad  impedimenti sul piano psichico, cognitivo e intellettivo.

Perciò,  se la tesi dei ricorrenti è che le dichiarazioni dell’anziana signora  alla polizia locale, di non essere a conoscenza della presenza di  lavoratori stranieri nella casa del figlio (né nella propria) non siano  attendibili a motivo delle menomazioni di costei, detta tesi non trova  sostegno nella documentazione.

6. La difesa degli appellanti ha  ripetutamente richiamato, con una certa enfasi, che le prestazioni del  lavoratore straniero sono indispensabili per la cura della madre del  datore di lavoro; si tratterebbe insomma di un “badante”.

Questa  prospettazione, che pare di dubbia rilevanza, è smentita dagli atti. Il  modello per la domanda di emersione chiedeva di specificare se il  lavoratore fosse assunto come collaboratore domestico ovvero come  badante, e in quest’ultima ipotesi chiedeva di indicare il nome della  persona assistita. Ma la domanda compilata dal sig. ***** è chiaramente  riferita alla prima formula (collaboratore familiare) e non alla seconda  (badante), e non vi è alcuna indicazione relativa alla persona  assistita. La comune intezione dei contraenti (datore di lavoro e  lavoratore) era dunque che si sarebbe trattato di un lavoro di  domestico, svolto da *****. nell’abitazione del sig.***** ed a vantaggio  unicamente di quest’ultimo.

7. Quanto al referto medico 26  maggio 2010 (apparentemente da visita ambulatoriale) concernente il  lavoratore straniero, si osserva che vi viene dato atto, bensì, di un  certo stato patologico per il quale sono prescritte cure farmaceutiche,  ma non vi è alcun cenno alla necessità di periodi di riposo, tanto meno  di degenza, né comunque ad impedimenti (vuoi in atto, vuoi pregressi)  allo svolgimento di ordinarie attività lavorative. Al contrario vi è un  cenno alle «condizioni generali» che sono definite «buone».

Si tratta dunque di un elemento non conferente ai fini di cui si discute.

8.  In conclusione, le risultanze delle verifiche effettuate dalla polizia  locale su richiesta dalla Questura di Treviso giustificano le  conclusioni alla quale quest’ultima è pervenuta.

Ne consegue che  l’appello va respinto e la sentenza appellata va confermata. S’intende  che la presente decisione non preclude un eventuale riesame della  pratica da parte della Questura, qualora vengano prodotti nuovi elementi  probanti; così come non preclude, di per sé, che lo straniero consegua  un permesso di soggiorno attraverso le procedure ordinarie, qualora ne  ricorrano le condizioni.

Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

rigetta

l’appello. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2012          

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)