Sentenza n. 4098 del 10 luglio 2012 Consiglio di Stato

Diniego di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul  ricorso numero di registro generale 4200 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Persello e Mario Angelelli, con  domicilio eletto presso Mario Angelelli in Roma, Viale Carso n. 23;

contro


il  Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e  difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in  Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma


della  sentenza del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, n. 91 del  22 febbraio 2012, resa tra le parti, concernente il diniego di permesso  di soggiorno per motivi di protezione sociale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2012 il Cons. Dante  D'Alessio e udito per l’amministrazione resistente l’avvocato dello  Stato Aurelio Vessichelli;

Sentite le parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1.  L’appello può essere deciso, sussistendone i presupposti, con sentenza  in forma semplificata, ai sensi degli articoli 60 e 74 del c.p.a., nella  Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.

2.-  Il sig. *****, cittadino albanese, aveva impugnato davanti al T.A.R.  per il Friuli Venezia Giulia il provvedimento, n. 67 dell’11 maggio  2011, con il quale il Questore di Udine aveva negato il rilascio del  permesso di soggiorno richiesto per motivi di protezione sociale, nonché  (con motivi aggiunti) il successivo provvedimento, in data 22 novembre  2011, con il quale il Questore di Udine aveva confermato il precedente  diniego.

Il Questore di Udine aveva respinto l'istanza avendo  rilevato che il sig. *****, sottoposto alla misura della detenzione  domiciliare, non rientrava in nessuna delle ipotesi previste dall’art.  18 del d. lgs. n. 286 del 1998 per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.

3.-  Il T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, con la sentenza della Sezione  I, n. 91 del 22 febbraio 2012, adottata in forma semplificata nella  camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, ha  preliminarmente ricordato che il ricorrente era stato condannato (in  secondo grado) a quattro anni e quattro mesi di reclusione, per il reato  di “lesioni personali aggravate dall’uso di arma e tentato omicidio”.

Il  T.A.R. ha poi anche ricordato che il ricorso proposto avverso la  conseguente revoca del permesso di soggiorno era stato respinto con  sentenza dello stesso T.A.R. n. 634 del 2009.

Passando all’esame  del merito, il T.A.R. ha ritenuto il ricorso infondato tenuto conto che,  come risultava dagli atti, non sussisteva nessuno dei presupposti  richiesti per la concessione del permesso per motivi di protezione  sociale disciplinato dall’art. 18 del d. lgs. n. 286 del 1998. Infatti,  «oltre a mancare il parere del Procuratore della Repubblica, non sono  stati ravvisati, neppure a seguito degli approfondimenti istruttori  disposti dal Questore, né la situazione di “violenza o grave  sfruttamento” a danno del *****, né la rilevanza del suo apporto ad  eventuali indagini sul traffico di droga, né la sussistenza “agli atti  d’ufficio, di notizie, documenti, atti, rapporti confidenziali in atto  con altri ufficiali di P.G. della Squadra Mobile, o di altri uffici  della Questura, che suffraghino allo stato la situazione di pericolo”  per l’incolumità del ricorrente».

4.- Il sig. ***** ha ora  appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.  In particolare ha sottolineato che i rilievi contenuti nel  provvedimento impugnato si ponevano in evidente contrasto con le  conclusioni alle quali era giunto il dirigente della Divisione  anticrimine della stessa Questura di Udine che aveva attestato  l’esistenza di un rischio concreto ed attuale per la sua incolumità  personale a seguito delle informazioni da lui fornite agli organi  investigativi che avevano consentito l’arresto di tre albanesi che  avevano introdotto cocaina nel mercato di Udine.

5.- L’appello risulta tuttavia infondato.

Come  è stato ricordato dal T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, l’art. 18  del d. lgs. n. 286 del 1998 prevede, al primo comma, che «quando, nel  corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per  taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958,  n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura  penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali  degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave  sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti  pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi  ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti  o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del  giudizio, il Questore, anche su proposta del Procuratore della  Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia  uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di  sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione  criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione  sociale». Il secondo comma prevede inoltre che «Con la proposta o il  parere di cui al comma 1, sono comunicati al Questore gli elementi da  cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con  particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla  rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace  contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o  cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma».

Le  modalità per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di  protezione sociale sono state poi disciplinate in dettaglio dall’art. 27  del D.P.R. 394 del 31 agosto 1999, recante il Regolamento di attuazione del T.U. sull’immigrazione.

6.-  Per il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni di protezione  sociale, come correttamente affermato dal giudice di primo grado,  occorre quindi l’accertamento di «situazioni di violenza o di grave  sfruttamento nei confronti di uno straniero» o, per quel che rileva nel  caso in esame, l’emersione di «concreti pericoli per la sua incolumità,  per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di  un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni  rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio».

Nel  caso in cui il permesso, come nella fattispecie, sia richiesto per la  situazione di pericolo per l’incolumità derivante dal tentativo di  sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione criminale, occorre  inoltre, la proposta, o il parere favorevole, del Procuratore della  Repubblica che deve dare indicazioni circa la gravità ed attualità del  pericolo nonché sulla rilevanza del contributo offerto dallo straniero  per l’efficace contrasto dell’organizzazione criminale ovvero per la  individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello  stesso comma.

7.- Nessuno dei predetti presupposti, come pure affermato dal T.A.R., risulta provato nel caso in esame.

Non  risulta infatti l’esistenza di una situazione di “violenza o grave  sfruttamento” a danno dell’appellante e non risulta provata nemmeno la  presenza di un concreto pericolo per la sua incolumità, determinato dal  tentativo di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione dedita a  uno dei delitti citati nel predetto articolo.

8.- A tal  proposito, a seguito dell’istruttoria disposta dal giudice di primo  grado, il Questore di Udine ha affermato, con nota del 22 novembre 2011,  che le affermazioni del Dirigente della Divisione anticrimine della  Questura (richiamate dall’appellante) non avevano trovato riscontro agli  atti d’ufficio e, comunque, risultava che le confidenze eventualmente  riferite dal signor ***** non erano tali da poter fondare un  provvedimento di protezione sociale ai sensi dell’art. 18 del d. lgs. n.  286 del 1998.

9.- A ciò si aggiunge che, nella fattispecie, non  vi era la richiesta (o il parere motivato) del Procuratore della  Repubblica che sarebbe stata necessaria nel caso di collaborazione dello  straniero con le forze dell’ordine.

10.- Per le esposte considerazioni l’appello deve essere respinto.

Le spese del grado di appello possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge

.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese del grado di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)