Sentenza n. 4104 del 7 maggio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto istanza di emersione dal lavoro irregolare - condanna per un  reato rientrante in una delle ipotesi di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 5454 del 2011, proposto da: *** e  *****, rappresentati e difesi entrambi dagli avv. Luca Santini, Mario  Angelelli, con domicilio eletto presso Mario Angelelli in Roma, v.le  Carso, 23,

contro


Ministero  dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Roma, Questura di Roma, in persona  del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,  domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento


del  provvedimento dello Sportello Unico per l’immigrazione di Roma del  24.3.2011 di rigetto istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi  dell'art. 1-ter l. 102/09;

nonché del presupposto parere negativo della Questura di Roma;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2012 il dott. Maria Laura  Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

visto l’art. 36, comma 2 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


Con  il ricorso in epigrafe, i ricorrente, rispettivamente datore di lavoro e  lavoratore irregolare, impugnano il provvedimento con cui lo Sportello  Unico per l’immigrazione di Roma ha respinto l’istanza di  regolarizzazione – emersione dagli stessi proposta, motivata per avere  il lavoratore riportato una condanna per un reato rientrante in una  delle ipotesi di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.

Il ricorso è  articolato in due motivi di ricorso con cui rispettivamente lamenta il  difetto di motivazione e l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 ter,  comma 13, lettera c) l. 102/2009 .

L’avvocatura dello Stato si è costituita con mero atto di stile.

L’amministrazione  ha depositato un rapporto informativo nel quale ha esplicitato che il  ricorrente ***** risultava gravato da un precedente penale ( a seguito  di sentenza di applicazione della pena del 26.10.2006) per i reati di  falso (474 c.p.) e ricettazione (648 c.p.) e ha depositato il casellario  giudiziale.

L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 2934/2011.

All’odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con  riferimento al primo motivo di ricorso, osserva il collegio che la  produzione effettuata dell’amministrazione nel corso del giudizio deve  essere considerata una integrazione postuma della motivazione del  provvedimento impugnato.

In ordine all’amminissibilità o meno di  essa, si ricorda che la giurisprudenza pressoché unanimemente afferma  che è inammissibile l' integrazione postuma della motivazione di un atto  amministrativo, realizzata mediante gli atti difensivi predisposti  dall'amministrazione resistente, dovendo la motivazione precedere e non  seguire ogni provvedimento amministrativo, a tutela del buon andamento  amministrativo e dell'esigenza di delimitazione del controllo  giudiziario. (ex multis T.A.R. Salerno Campania sez. II, 15 febbraio  2012, n. 218; v. anche Consiglio di Stato sez. VI, 18 ottobre 2011, n.  5598).

Dopo le modifiche apportate alla l. 241/1990, dalla l.  15/2005, tuttavia, la giurisprudenza ha enucleato un principio  derogatorio rispetto a tale regola, secondo il quale: una motivazione  incompleta può essere integrata e ricostruita attraverso gli atti del  procedimento amministrativo, ma l' integrazione della motivazione deve  pur sempre avvenire da parte della P.A. competente, mediante gli atti  del procedimento medesimo o mediante un successivo provvedimento di  convalida (cfr. v. ex multis T.A.R. Catania Sicilia sez. II, 19 dicembre  2011, n. 3055; T.A.R. Palermo Sicilia sez. II, 10 novembre 2010, n.  14041; T.A.R. Venezia Veneto sez. I, 11 marzo 2010, n. 768).

Nel  caso di specie, come si è detto, l’integrazione della motivazione non è  contenuta negli scritti difensivi provenienti dai difensori della  amministrazione ma dallo stesso organo amministrativo compente (lo  Sportello unico per l’immigrazione), il quale ha depositato un rapporto  informativo contente gli specifici riferimenti al reato per il quale il  ricorrente ***** aveva riportato una pronuncia di condanna nonché il suo  casellario giudiziale.

Sembra pertanto possibile fare  applicazione, nel caso in esame, della eccezione al principio che si è  sopra enunciato, che riguarda appunto l’ipotesi in cui la motivazione  incompleta venga integrata e ricostruita attraverso gli atti del  procedimento amministrativo. Nel caso di specie infatti è evidente che  la sussistenza del precedente penale menzionato nel rapporto informativo  era agli atti del procedimento sin dal momento della adozione del  provvedimento impugnato e che sono per una mera omissione essa non è  stata menzionato anche nel provvedimento finale.

D’altro canto,  un’eventuale annullamento per carenza di motivazione nel caso in esame  finirebbe per tradursi in un inutile riedizione del potere  amministrativo con identico contenuto, senza alcun effettivo vantaggio  né per il ricorrente né tantomeno per l’amministrazione.

Il motivo, per tali ragioni, deve essere respinto.

Con  il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti chiedono che venga sollevata  l’eccezione di costituzionalità dell’art. 1 ter, comma 13, lett. c)  della l. 102/2009 per contrasto con l’art. 3 Cost.

A tal fine richiamano l’ordinanza di remissione alla Corte resa dal Friuli Venezia Giulia nel ricorso 617/2010.

Osserva  il collegio che il ricorrente risulta essere stato condannato con  sentenza irrevocabile per il reato di falso (art. 474 c.p.) che l’art.  4, comma 3, del d.lgs. 286/98 considera ostativo all’ingresso in Italia e  che l’art. 26, comma 7 bis dello stesso decreto reputa incompatibile  con il rilascio di un permesso di lavoro autonomo.

Si tratta  dunque di una di quelle fattispecie penali che il legislatore, con  accertamento di sussistenza di pericolosità sociale effettuato ex ante  caso per caso, ha ritenuto ostative alla concessione o al mantenimento  di un titolo per il legittimo ingresso nel territorio dello Stato.

In  tale quadro, non si ritiene che il caso in esame sia totalmente  sovrapponibile a quello preso in considerazione dal Tar Friuli Venezia  Giulia nella citata ordinanza di remissione alla Corte costituzionale,  avente ad oggetto invece una ipotesi di furto di oggetti destinati alla  igiene personale per un valore di circa 20 euro, rilevante solo in  quanto riconducibile al novero dei reati per i quali è previsto  l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza che la l. 102/2009  considera tutti ostativi, senza effettuare alcuna distinzione,  all’ottenimento del beneficio della emersione dal lavoro irregolare.

Pertanto,  il collegio non ritiene di dover sollevare la questione di legittimità  costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost..

In conclusione, dunque, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono comunque giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.


Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda  Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe  proposto, lo

rigetta

e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 e del 1 marzo 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)