Sentenza n. 4277 del 27 luglio 2012 Consiglio di Stato

Minore non accompagnato - conversione del permesso di soggiorno per  minore età in quello per motivi di studio - tesserato come giocatore nel  campionato di Eccellenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 4286 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Salerni, con domicilio eletto  presso Arturo Salerni in Roma, viale Carso, n.23;

contro


Ministero  dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, Questura di Ravenna  in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi  dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei  Portoghesi, n.12;

per la riforma


della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00172/2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ravenna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2012 il Cons. Roberto  Capuzzi e uditi per le parti l’avvocato Salerni e l’avvocato dello Stato  F. Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1.  Il ricorrente, nato in Senegal il 15.9.1991, entrato in Italia il 1°  febbraio 2008 in condizione di “minore non accompagnato”, venne  sottoposto in un primo momento, dal Tribunale Civile di Ravenna, a  tutela con affidamento al Consorzio per i Servizi Sociali di Ravenna,  Russi, Cervia, e poi, in data 2.7.2009, sempre dal Tribunale Civile di  Ravenna, affidato a suo cugino sig. ***.

Da allora il ricorrente è  stato sempre titolare di permesso di soggiorno per minore età  frequentando un corso per operatore elettrico presso il Consorzio  Provinciale per la Formazione Professionale ed un corso di lingua  italiana, come consta dall’attestato di frequenza del 2 ottobre 2010.  Attualmente è tesserato come giocatore della squadra giovane della  Società Sportiva Ravenna Calcio e nella scorsa stagione ha militato nel  campionato di Eccellenza.

Il ricorrente impugnava davanti al Tar  Emilia Romagna, Bologna, il decreto di rigetto dell’istanza tendente ad  ottenere la conversione del permesso di soggiorno per minore età in  quello per motivi di studio.

La domanda, prodotta ai sensi  dell’art. 32 co 1-bis e 1-ter del D.lgs n. 286/1998 come modificato  dalla legge n. 189/2002, veniva respinta in base alla più restrittiva  normativa sulla sicurezza di cui alla legge n. 94/2009,  in vigore dell’8 agosto 2009, per mancanza dei requisiti temporali di  permanenza e del progetto formativo previsti dalla predetta  disposizione.

2. Il Tar riteneva il ricorso infondato rilevando  che con l’introduzione della legge n. 94/2009, per i minori  extracomunitari è stata dettata una disciplina più rigorosa rispetto al  precedente assetto normativo che consente la conversione del permesso di  soggiorno dei minori sottoposti a tutela o affidati, esclusivamente a  condizione che questi ultimi siano ammessi per un periodo non inferiore a  due anni in un progetto d’integrazione sociale e civile e che  dimostrino la permanenza nel territorio dello Stato per un periodo non  inferiore a tre anni.

Nella specie il ricorrente non possedeva i  requisiti previsti dalla nuova disposizione e dunque l’amministrazione  non avrebbe potuto adottare determinazioni diverse da quelle assunte,  tenuto conto che essa agisce necessariamente sulla base delle norme in  vigore al momento dell’emanazione dell’atto secondo il principio “tempus  regit actum” e che risultano del tutto irrilevanti le norme esistenti  al tempo in cui ricorrente si era introdotto clandestinamente nel  territorio dello Stato.

3. Nell’atto di appello il ricorrente  reitera le censure respinte in primo grado sottolineando di avere  avviato la permanenza in Italia dal 1.2.2008 di talché deve applicarsi  la normativa illo tempore vigente. Una applicazione retroattiva delle  norme più restrittive in materia di conversione del permesso di  soggiorno da minore età a studio o lavoro, comporterebbe anche un  contrasto con principi di buon andamento di cui all’art. 97 Costituzione  con ingiustificato dispendio di risorse pubbliche essendo stati  attivati onerosi percorsi di accoglienza, integrazione, istruzione e  formazione, poi vanificati dal mancato rilascio di un titolo che  consenta di attivare proficuamente quei percorsi.

4. Alla camera  di consiglio del 22 giugno 2012, fissata per la decisione sulla istanza  cautelare, le parti sono state avvisate per una possibile decisione in  forma semplificata.

5. L’appello merita accoglimento.

La  Sezione, in fattispecie analoga, con sentenza n. 3987 del 4 luglio 2011  si è espressa nel senso che la disciplina modificativa dell'art. 32 del  d.lgs. n. 286 del 1998, da ultimo introdotta con l'art. 1, della legge  n. 94 del 2009, non può trovare applicazione nei confronti dei minori  non accompagnati già in Italia prima della sua entrata in vigore (8  agosto 2009) e che compiono il diciottesimo anno di età, non avendo la  possibilità di completare il progetto di integrazione sociale e civile  di durata biennale, condizioni che ricorrono nei confronti dell'odierno  ricorrente.

Ha inoltre rilevato che nei confronti dei minori  entrati in Italia prima della sopradetta novella introdotta dalla legge  n. 94 del 2009, non deve configurarsi come esigibile il nuovo requisito  della permanenza nel territorio nazionale da almeno tre anni (Cons.  Stato, Sez. III, n. 3987 del 2011 cit.; Sez. III, 1785, 27 marzo 2012 ).

In tal senso si era già espressa la Sezione VI di questo Consiglio di Stato con decisioni n. 2951 del 13 maggio 2009 e n. 3690 del 27 giugno 2007, in ordine a fattispecie ricadenti nel quadro  normativo derivante dall'originaria formulazione del comma 1 bis  dell'art. 32 del d.lgs. n. 286 del 1998 quale introdotto dall'art. 25  della legge n. 189 del 2002 che, con riguardo ai minori non  accompagnati, anch'esso condizionava il rilascio del permesso di  soggiorno al raggiungimento della maggiore età alla previa  partecipazione ad un progetto di integrazione sociale e civile di durata  non inferiore a due anni.

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 222 del 2011,  ha ritenuto il sopra riferito indirizzo giurisprudenziale,  costituzionalmente rispettoso dei canoni di ragionevolezza, imparzialità  ed uguaglianza, nonché di osservanza delle norme del diritto  internazionale generalmente riconosciute (artt. 3 e 10, primo co. della  Costituzione).

6. Pertanto l'appello deve essere accolto e, per  l'effetto, accolto il ricorso di primo grado e annullato il  provvedimento con esso impugnato.

7. In relazione alla natura e  peculiarità della controversia sussistono ragioni per compensare fra le  parti spese ed onorari per entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),  definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo

accoglie

e per l’effetto accoglie il ricorso di primo grado ed annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2012    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)