Sentenza n. 4421 del 2 agosto 2012 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo permesso di soggiorno con motivazione riferita ai  precedenti penali dell’interessato, i quali consentirebbero, ad avviso  della Questura, di formulare un giudizio di pericolosità sociale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 1919 del 2012, proposto da:  Ministero dell'Interno, Questura di Frosinone, rappresentati e difesi  per legge dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, via dei  Portoghesi, 12;

contro


*****;

per la riforma


della  sentenza breve del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n.  00945/2011, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di  soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2012 il Cons. Pier  Giorgio Lignani e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Santoro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1.  L’appellato, già ricorrente in primo grado, è cittadino italiano  residente in Italia con permesso di soggiorno “per lavoro autonomo”. Nel  settembre 2010, essendo giunto a scadenza il permesso di soggiorno, ne  ha chiesto il rinnovo. Con atto in data 24 agosto 2011, la Questura di  Frosinone ha rigettato la domanda, con una motivazione riferita ai  precedenti penali dell’interessato, i quali consentirebbero, ad avviso  della Questura, di formulare un giudizio di pericolosità sociale.

L’interessato  ha proposto ricorso al T.A.R. Latina, il quale lo ha accolto con  sentenza pubblicata il 24 novembre 2011. La decisione è esplicita nel  senso che si tratta di accoglimento «per difetto di motivazione, salvi  gli ulteriori provvedimenti».

2. L’Amministrazione ha proposto appello. L’interessato, benché ritualmente evocato, non si è costituito.

Questo  Collegio, in esito alla camera di consiglio cautelare del 13 aprile  2012, ha emesso l’ordinanza istruttoria n. 1454/2002, con incombenti a  carico dell’Amministrazione appellante; ed ha rimesso la trattazione  della domanda cautelare alla odierna camera di consiglio del 6 luglio  2012, con avvertimento che «in tale occasione la controversia potrà  essere anche definita nel merito ai sensi dell’art. 60, c.p.a.».

L’Amministrazione non ha dato riscontro alle richieste istruttorie.

3.  A conclusione dell’odierna camera di consiglio, il Collegio, come già  preannunciato nell’ordinanza, ritiene di poter definire la controversia  nel merito.

4. Come si è già accennato, il provvedimento  impugnato in primo grado è motivato essenzialmente con riferimento ai  precedenti penali dell’interessato, i quali dal loro insieme  permetterebbero di ravvisare la “pericolosità sociale” del soggetto.

Nell’atto  di appello, peraltro, si afferma anche che l’interessato «non risulta  svolgere alcuna attività lavorativa stabile e tale da permettergli un  adeguato sostentamento»: ma questo aspetto è estraneo alla motivazione  dell’atto impugnato e pertanto non può essere preso in considerazione in  questa sede.

5. Quanto ai precedenti penali dell’interessato,  indicati nel provvedimento della Questura, sono i seguenti: (a) una  condanna del Tribunale di Foggia in data 1° giugno 2006 per ricettazione  e falsità in scrittura privata; (b) un deferimento all’autorità  giudiziaria, nel novembre 2009, per guida sotto l’influenza di alcool;  (c) un deferimento all’autorità giudiziaria, in data 16 gennaio 2002,  per uso di atto falso.

A questo proposito, assume un certo  rilievo la considerazione che nel provvedimento della Questura si  afferma che «essere stato condannato per ricettazione rappresenta di per  sé solo un motivo ostativo al rilascio e/o rinnovo del permesso di  soggiorno»; invece nella sentenza del T.A.R. si legge che «una condanna  per ricettazione, peraltro relativa ad un episodio verificatosi oltre  dieci anni fa (...) non è riconducibile al catalogo degli illeciti  penali di per sé ostativi all’ingresso e al soggiorno ex art. 4 del  d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286».

Ora, nell’atto di appello  dell’amministrazione non viene toccata la questione se il reato in  parola rientri o meno fra quelli che comportano automaticamente il  divieto di rilascio del permesso di soggiorno; sembrerebbe pertanto che  l’amministrazione, sul punto, presti acquiescenza a quanto affermato dal  T.A.R.. In ogni caso, questo Collegio osserva che a norma dell’art. 4,  comma 3, del t.u., le condanne penali che implicano automaticamente il  divieto del permesso di soggiorno sono quelle per i reati previsti  dall’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p. (arresto obbligatorio in flagranza) e  la ricettazione non vi rientra. Nello stesso art. 4, comma 3, sono poi  elencati altri reati ostativi (in materia di stupefacenti, violazione  del diritto di autore, etc.) ma la ricettazione non vi è contemplata.

Si  può dunque concludere nel senso che il precedente penale in parola non  valeva come causa ostativa, ma poteva solo essere preso in  considerazione, insieme ad ulteriori elementi, come indizio di  “pericolosità sociale” da stimare discrezionalmente.

6. Ciò  posto, si deve condividere quanto giudicato dal T.A.R. circa  l’insufficienza della motivazione del giudizio di “pericolosità sociale”  espresso dalla Questura.

In proposito va ricordata la  giurisprudenza di questa Sezione secondo la quale il giudizio di  pericolosità sociale dello straniero, ai fini di cui si discute, non si  può esaurire nel richiamo ad episodi relativamente remoti nel tempo; a  maggior ragione quando nel frattempo siano intervenuti uno o più rinnovi  del permesso di soggiorno e si sia quindi determinata una situazione di  ragionevole affidamento.

Nel caso in esame, il deferimento  all’autorità giudiziaria, in data 16 gennaio 2002, per uso di atto falso  (non seguìto, a quanto pare, da alcun atto della stessa autorità  giudiziaria) si può ben considerare relativamente remoto, a questi fini.  Altrettanto si può dire della condanna per ricettazione, la quale,  pronunciata nel 2006, si riferiva ad un episodio che la sentenza del  T.A.R. afferma risalire a «oltre dieci anni fa» (dunque all’inizio del  2001 se non prima): tale circostanza non è smentita nell’atto di  appello. L’unico precedente penale recente è dunque costituito dal  deferimento all’autorità giudiziaria, nel novembre 2009, per guida sotto  l’influenza di alcool; comportamento sicuramente illecito ma non  particolarmente significativo.

7. Va ancora considerato che il  ricorrente aveva dedotto, in primo grado, di essere coniugato e di  essere padre di due figlie minori residenti in Italia. La sentenza del  T.A.R. ha osservato, al riguardo, che il ricorrente non aveva dato prova  di tali affermazioni, ma che esse non erano neppure state contestate  dall’amministrazione. Nell’atto d’appello questo aspetto non è toccato.  Il Collegio, nella sua ordinanza istruttoria del 13 aprile 2012, aveva  chiesto all’amministrazione di fornire documentati chiarimenti sullo  stato di famiglia dell’interessato; i chiarimenti non sono stati dati e  tale comportamento omissivo è valutabile ai sensi dell’art. 64, comma 4,  c.p.a.. Si può dunque assumere come confermata, limitatamente ai fini  della presente decisione, la situazione familiare indicata nel ricorso  introduttivo in primo grado.

Ora, la situazione familiare è uno  degli elementi che debbono essere presi in considerazione in  procedimenti del genere, come previsto dall’art. 5, comma 5, del t.u.,  come modificato dal d.lgs. n. 5/2007. Vero è che la disposizione citata  si riferisce, testualmente, al caso dello straniero che abbia esercitato  il diritto al ricongiungimento familiare; ma la giurisprudenza di  questa Sezione ha affermato che detta disposizione va interpretata nel  senso che oggetto della tutela è il nucleo familiare e che pertanto  detta tutela va riconosciuta ogni volta che esista un nucleo familiare  (s’intende, residente in Italia e convivente) la cui composizione  corrisponda alle caratteristiche indicate dalla normativa sul  ricongiungimento; non sarebbe infatti ragionevole escludere quella  tutela solo perché il nucleo familiare si trova già riunito in Italia  senza che sia stato necessario un procedimento di ricongiungimento.

Anche sotto questo profilo, dunque, il provvedimento impugnato in primo grado appare carente di motivazione.

8.  In conclusione, l’appello va respinto con conferma delle sentenza  appellata, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione di controparte.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

rigetta

l’appello. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2012


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/08/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)