Sentenza n. 4433 del 16 maggio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto richiesta di concessione della cittadinanza italiana

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 5515 del 2009, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Taddei, Simonetta Crisci, con  domicilio eletto presso Simonetta Crisci in Roma, via G. Palumbo, 12;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato,  domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Prefettura di  Imperia;

per l'annullamento


RIGETTO RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2012 il dott. Floriana  Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con  il ricorso in esame il Sig.*****, cittadino turco, premesso di aver  fatto ingresso in Italia in data 14.3.1995 e di aver ottenuto il  riconoscimento dello status di rifugiato, impugna, chiedendone  l’annullamento il decreto del Ministro dell’Interno del 30.3.2009 con  cui è stata respinta – in considerazione dei precedenti penali  dell’istante – la domanda di concessione della cittadinanza italiana  presentata in data 6.8.2003 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera d),  della legge 5.2.1992, n. 91.

Il ricorrente censura il provvedimento di diniego sotto due distinti profili:

1)  Travisamento dei fatti; violazione dell’art. 6 co. 3 della legge n.  91/92 in quanto la pronuncia di estinzione del reato ai sensi dell’art.  445 co 2 c.p. che comporta l’estinzione del reato ed ha effetti più ampi  e favorevoli rispetto alla riabilitazione che “fa cessare gli effetti  preclusivi della condanna” fino all’acquisto della cittadinanza;

2)  Tardività del provvedimento di diniego; violazione dell’art. 6 co. 1  della legge n. 91/92; carenza di legittimazione a provvedere, in quanto  l’atto di rifiuto è intervenuto oltre il termine decadenziale di 2 anni  prescritto dalla disposizione sopra richiamata.

Le doglianze non  possono essere accolte in quanto si fondano su disposizioni non  applicabili nella fattispecie, in cui è incontestato che il ricorrente  ha richiesto la cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. D)  della L. n. 91/1992, in virtù della protratta permanenza nel Paese, e  non ai sensi dell’art. 6 della predetta legge.

Ciò comporta, in  primis, l’inapplicabilità del termine di cui all'art. 8 comma 2 così  come l’invocato comma 1 lett. b in virtù del richiamo operato dal comma 1  del medesimo articolo agli artt. 6 e 7, si applica solo alla richiesta  formulata dal coniuge di un cittadino italiano, e non alle altre ipotesi  di cui all'art. 9, della medesima legge 5 febbraio 1992 n. 91.

A  queste ultime, invece, si applica il termine di 730 giorni dalla  presentazione dell’istanza, prescritto dall’art. 3 del dpr n. 362/94,  che, tuttavia non è perentorio, bensì meramente ordinatorio, sicchè  anche l’eventuale superamento dello stesso non implica la decadenza  dell’amministrazione dal proprio potere-dovere di provvedere in ordine  all’istanza e pertanto, non ha alcun effetto invalidante sul  provvedimento finale. Ne consegue che la scadenza di tale termine ha  rilievo al solo fine di consentire all’istante di agire in giudizio per  ottenere una pronuncia espressa dell’amministrazione ai sensi dell’art.  21 bis della legge n. 241/90, ma non ha alcun effetto invalidante sul  provvedimento finale, né tantomeno implica la formazione del silenzio  assenso sull’istanza in questione.

Per le medesime ragioni, e  cioè per l’inapplicabilità delle norme più favorevoli previste per la  concessione della cittadinanza iuris communicationis, anche  relativamente alla valutazione dei precedenti penali, va disatteso anche  il primo motivo di ricorso.

Nel primo caso l'art. 6 della legge n. 91 del 1992,  recante "Nuove norme sulla cittadinanza" ha previsto alla lettera c)  del comma 1, che l'acquisto della cittadinanza è precluso quando emerge  "la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla  sicurezza della Repubblica", in quanto la tutela del nucleo familiare  del cittadino italiano, perseguita mediante la concessione della  cittadinanza al proprio coniuge, è ritenuta prevalente rispetto  all’interesse al rispetto delle leggi penali comuni, salvo il limite,  della sicurezza sopra richiamato e la posizione dell’istante è  configurata, una volta decorso il termine biennale in questione senza  che l’autorità procedente rilevi la sussistenza di tali esigenze, di  diritto soggettivo.

Diversamente, nel caso di richiesta della  cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. D) della L. n.  91/1992, e cioè in considerazione della protratta presenza nel Paese, la  valutazione dei precedenti penali dell’istante è alquanto rigorosa.

Il  decreto del Presidente della Repubblica con cui lo straniero viene  stabilmente inserito nella Comunità nazionale costituisce espressione di  un potere "latamente discrezionale" che implica l'accertamento di un  interesse pubblico da valutarsi in relazione ai fini della società  nazionale – che costituisce il presupposto per cui uno Stato decide di  ampliare la propria popolazione accogliendo persone che sono già  cittadini di altri Stati che giustifica l'irrevocabile attribuzione in  capo al richiedente di tale status in base alla positiva valutazione  (globale) di un insieme di (ulteriori) elementi quali: l'esistenza  dell'avvenuta integrazione dello straniero in Italia, le ragioni che  inducono il richiedente a scegliere la nazionalità italiana, e la  possibilità che questi ha di assumere gli obblighi di carattere  economico derivanti dall'ammissione nella comunità dello Stato, come  corrispettivo ai diritti civili ed anche politici, che viene con tale  status ad assumere e dell’onere, anche di assistenza, che viene posto a  carico dei connazionali dall’immissione di un nuovo membro, a fronte  della quale la posizione giuridica dell’istante ha consistenza di  interesse legittimo.

Come chiarito da ormai consolidato  orientamento giurisprudenziale si tratta di un procedimento  “concessorio” del tutto particolare in quanto non è volto tanto ad un  ampliamento di un elemento della sfera giuridica del destinatario,  attribuendogli una qualche particolare utilità, quanto piuttosto ad  un’attribuzione di uno status, e quindi di una qualità generale, che ha  fatto giustamente dubitare della correttezza della classificazione di  tali procedimenti tra quelli concessori. Ed appunto in quanto volto ad  una creazione di uno status, e pertanto irrevocabile, il provvedimento  di “concessione” della cittadinanza italiana ha una solennità anche  formale che lo contraddistingue dai provvedimenti concessori di  (singoli) benefici, quali l’essere adottato dal Presidente della  Repubblica Italiana, proprio perché ha significato e valore “politico” –  in quanto comporta lo “stabile inserimento” di un nuovo soggetto  nell’ambito di uno degli elementi costitutivi dello Stato (territorio,  governo, popolazione) – e, di conseguenza, degli effetti di portata  generale che non sono limitati, come nelle concessioni in senso proprio,  ad uno specifico settore dell’attività amministrativa.

In tale  prospettiva, la sussistenza dei presupposti prescritti dall’art. 9 della  legge n.91 del 1992 consente solo all’interessato di avanzare l’istanza  di naturalizzazione, ma non costituisce elemento di per sé sufficiente  per conseguire il beneficio – come invece accade nel caso dei  procedimenti autorizzatori-, né costituisce una presunzione di idoneità  al conseguimento dell'invocato status, in quanto al conferimento dello  status civitatis italiano è collegata una capacità giuridica speciale  propria del cittadino cui è riconosciuta la pienezza dei diritti civili e  politici: una capacità alla quale si ricollegano anche doveri che non è  territorialmente limitata e cui sono speculari determinati obblighi di  facere gravanti sullo Stato comunità.

Va al riguardo evidenziata  la profonda differenza con il procedimento (autorizzatorio)  disciplinante l’ingresso ed il soggiorno dello straniero in Italia, che è  incentrato sul mero riscontro del possesso dei requisiti prescritti per  ottenere il relativo titolo (permesso di soggiorno), che assicura la  permanenza nel territorio per un periodo predeterminato e, a seguito di  ripetuti rinnovi, a tempo indeterminato (carta di soggiorno), il cui  rilascio costituisce un atto dovuto per l’autorità che accerti la  sussistenza di tutte le condizioni prescritte, trattandosi di attività  vincolata. Il provvedimento conclusivo di tale procedimento è  sufficiente ad assicurare la continuità della presenza dello straniero  nel territorio nazionale in cui si sia integrato e la tutela della  situazione di vita familiare, sociale e lavorativa ivi instaurata, in  quanto la carta di soggiorno (cfr. tra tante, Consiglio di Stato, Sez.  VI 25.06.2008;  Tar Liguria, sez. II n. 4767/2005) garantisce al titolare un elevato  livello di protezione, consentendogli di soggiornare a tempo  indeterminato nel territorio nazionale e di fruire di tutte le  prestazioni sociali, beneficiando dell’assistenza pubblica in caso di  sopraggiunta difficoltà economica. Infatti, quel che l’attribuzione  della cittadinanza italiana assicura come beneficio aggiuntivo è solo la  titolarità di diritti politici, e quindi la possibilità di contribuire  all’indirizzo politico nazionale mediante l’esercizio del diritto di  voto, oltre che, ovviamente il diritto di incolato, cioè di non essere  espulsi nemmeno in caso di commissione di gravissimi crimini contro lo  stesso Stato di appartenenza.

Per tali ragioni il procedimento  (concessorio) di attribuzione dello status di cittadino si presenta  assai più complesso e la discrezionalità riconosciuta  all'amministrazione in sede di naturalizzazione ha un carattere  particolarmente lato molto più accentuato rispetto agli altri  provvedimenti concessori e si giustifica una valutazione assai più  rigorosa il requisito dell’assenza di pericolosità dell’istante,  inducendo a ritenere ulteriormente rafforzato il principio di  precauzione operante in tutti i settori di attività in cui siano in  gioco interessi attinenti alla sicurezza dello Stato (cfr., da ultimo,  Consiglio di stato, sez. VI, 20 maggio 2011 , n. 3006, nel senso che  “poiché nell'attuale quadro normativo il decreto di concessione della  cittadinanza - in quanto attributivo di uno status - risulta  irrevocabile, è del tutto ragionevole che l'amministrazione eserciti con  cautela il proprio potere di concedere la cittadinanza e ravvisi un  impedimento quando, dagli accertamenti compiuti, non si evinca  l'integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la  compiuta appartenenza alla comunità nazionale; Consiglio di stato, sez.  VI, 20 maggio 2011 , n. 3006).

Applicando tali principi alla  fattispecie in esame il provvedimento impugnato – che è espressione di  un apprezzamento discrezionale dell’amministrazione non sindacabile dal  giudice della legittimità se non sotto il profilo dell’eccesso di  potere, nelle sue figure sintomatiche della illogicità, della  contraddittorietà, della carenza di motivazione, del difetto dei  presupposti e del travisamento dei fatti – non appare affetto dai vizi  denunciati.

Non può sussistere, infatti, il dedotto vizio di  travisamento dei presupposti, in quanto, nonostante la carente  formulazione letterale del provvedimento impugnato, la cui motivazione  va ricostruita anche sulla base dei pareri espressi dall’autorità di  pubblica sicurezza (Nota della Questura di Imperia del 2.1.2004, versata  in atti), che vengono riassorbiti nella valutazione conclusiva rimessa  al potere altamente discrezionale del Ministero, le ragioni che hanno  determinato il rigetto dell’istanza del ricorrente sono riconducibili  alla particolare tipologia di reati commessi (associazione a delinquere  continuata in concorso, violazione delle norme in materia di asilo  politico ed immigrazione). Tali reati sono stati valutati dall’autorità  procedente, nell’esercizio di un potere di valutazione ampiamente  discrezionale ad essa riservata, nell’ambito di una valutazione  complessiva (il ricorrente è stato condannato per aver fatto parte  dell’organizzazione internazionale dedita al traffico di clandestini di  etnia curda diretti dal nord-europa, ha declinato false generalità pur  nel periodo in cui era in possesso di regolare permesso di soggiorno, è  iscritto al PKK e destinatario di un provvedimento di espulsione in data  8.5.1995; è stato occupato in attività illegali anche dopo il  conseguimento del permesso di soggiorno) che l’ha indotta a ritenere,  sulla base di una pluralità di elementi – e non solo dell’unico  precedente penale in contestazione – come indicativi di non completa  affidabilità del richiedente sotto il profilo della convivenza civile.

Tale  valutazione, di natura ampiamente discrezionale, effettuata sulla base  di un complesso quadro di elementi e non solo del precedente penale in  contestazione, costituisce adeguata motivazione del provvedimento di  diniego impugnato ed appare immune dai profili sintomatici di eccesso di  potere posti a fondamento del gravame. La circostanza che, in ragione  della tipologia di condanna, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cp., sia  intervenuta l’estinzione del reato in questione, infatti, non invalida  il giudizio valutativo–prognostico formulato dall’Amministrazione in  base ad una valutazione complessa e complessiva anche di altri elementi  della non rispondenza all’interesse pubblico del beneficio richiesto e  del rischio che la concessione della cittadinanza possa agevolare  l’istante nello svolgimento delle attività illecite prospettate  dall’autorità di pubblica sicurezza.

Si tratta peraltro di  valutazioni riservate che non possono essere sindacate dal giudice  amministrativo in sede di giudizio di legittimità, e la cui validità  avrebbe dovuto semmai essere contestata nella naturale sede  procedimentale dall’interessato, il quale, tuttavia, a riscontro della  comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in  parola effettuata ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, ha  incentrato le proprie osservazioni su considerazioni giuridiche relative  agli effetti del provvedimento di estinzione.

Disattesa anche quest’ultima censura il ricorso va respinto.

Sussistono,  tuttavia, giusti motivi, per compensare integralmente tra le parti le  spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater),

respinge

il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)