Sentenza n. 4437 del 16 maggio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto istanza di rinnovo del permesso di soggiorno - condanna irrevocabile per violazione diritto d'autore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 2252 del 2008, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Gatto, con domicilio eletto  presso Andrea Gatto in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 104;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato,  domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;

per l'annullamento


RIGETTO ISTANZA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2012 il dott. Floriana  Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con  il ricorso in esame il Sig. *****, regolarmente presente in Italia dal  novembre 1989, impugna, chiedendone l’annullamento, il decreto del  Questore di Roma del 12.9.2007 con il quale veniva rigettava l’istanza  di rinnovo del permesso soggiorno presentata il 19.8.2006 in  considerazione delle sentenze di condanna dell’8.3.2005 e 22.2.3005,  divenute irrevocabili rispettivamente il 29.11.2005 ed il 5.6.2006, per  violazione delle norme a tutela del diritto d’autore e degli artt. 473 e  474 cp, ostativi al soggiorno in Italia ex art. 26, comma 7-bis, del  D.lvo n. 286/98.

Con un unico articolato motivo di ricorso il deducente lamenta:

1)  Violazione e falsa applicazione dell’ art. 4 e 5 del D.lvo n. 286/98.  Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento. Violazione  dell’art. 8 Legge n. 848/55 (ratifica ed esecuzione della CEDU e della  direttiva 2004/38 CE.

Con ordinanza n. 1949 del 9.4.2008 è stata respinta l’istanza di sospensiva.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, senza svolgere difese scritte.

Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo di censura della violazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 286/98.

L’art.  4, comma 3 del D.Lgs. n. 286/98 sancisce espressamente che “impedisce  l’ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza  irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo  III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi  alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice  penale” attribuendo un automatico effetto preclusivo ai precedenti  penali in considerazione.

Il Consiglio di Stato ha tuttavia  ripetutamente avvertito che l’autorità procedente, nell’applicare tali  norme non può limitarsi, con riferimento ai soggiornanti di lungo  periodo, a rilevare l’essere incorsi in un reato per violazione dei  diritti d’autore,il quale, in carenza di puntuale accertamento sulla  pericolosità del richiedente, non può costituire titolo preclusivo  automatico al permesso di soggiorno in quanto l'art. 5 del d.vo n.  286/1998 – nel prevedere che “nell'adottare il provvedimento di rifiuto  del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di  soggiorno ….si tiene anche conto …per lo straniero già presente sul  territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo  territorio nazionale") - ha dato rilievo ad una "qualità" evidentemente  riconducibile a fatti pregressi consistenti nella continuativa presenza  antecedente sul territorio dello Stato (Consiglio Stato , sez. VI, 18  settembre 2009 , n. 5624;  nonché, con specifico riferimento al particolare caso in cui i  precedenti penali siano risalenti nel tempo e, nonostante ciò, la PA  abbia una o più volte rinnovato il titolo autorizzatorio senza  contestare all’interessato l’esistenza di tali reati ostativi, da  ultimo, Sezione Terza, 5993/09 n. 6287 del 28.11.2011; n. 5420 del 3.10.2011).

Quest’ultima  disposizione ha trovato un’applicazione sempre più ampia da parte del  giudice d’appello che l’ha pienamente valorizzata come introduttiva di  una diversa impostazione della materia “ponendo una significativa deroga  al principio della valutabilità dell'azione amministrativa secondo il  canone "tempus regit actum" fino ad attribuire rilevanza a provvedimenti  di riabilitazione intervenuti successivamente all’adozione dell’atto di  diniego impugnato (Cons. St., VI, ord. n. 2952 del 30.5.2008) e  soprattutto con riferimento all’esigenza di valutare l’esigenza di  tutela del nucleo familiare del richiedente permesso di soggiorno per  riunificazione familiare alla luce della normativa sopravvenuta, appunto  dell’art.5, co. 5, del t.u. n. 286/1998 nella versione novellata dal  d.lvo n. 5/2007.

Applicando tali principi nella fattispecie in  esame l’Amministrazione non può attribuire automatica valenza ostativa  al rinnovo del permesso di soggiorno ai precedenti penali del  ricorrente, ma deve effettuare una valutazione complessiva della sua  posizione, che tenga conto da un lato della oggettiva gravità degli  episodi penali, dall’altro della condotta successiva dell’interessato,  nonché dell’eventuale intervento del provvedimento di riabilitazione,  della durata della permanenza quasi ventennale dell’interessato nel  nostro Paese, dei legami familiari ivi creati e dell’effettivo  inserimento socio-lavorativo, nonché di ogni altro elemento rilevante”  ai sensi dell’art. 5, co. 5, del t.u. n. 286/1998.

Il ricorso va  pertanto accolto con annullamento, per l’effetto, dell'atto impugnato,  con conseguente obbligo dell’Amministrazione resistente di rivalutare  l’istanza del ricorrente alla luce dei principi sopra richiamati.

Sussistono giusti motiviper compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

accoglie

il ricorso in esame e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)