Sentenza n. 4618 del 22 maggio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto istanza di rilascio della carta di soggiorno - condanna irrevocabile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 2512 del 2010, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Laura Barberio, con domicilio eletto  presso Laura Barberio in Roma, via Torino, 7;

contro

-  Ministro dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello  Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura  di Roma;

per l'annullamento

del provvedimento adottato il 9  dicembre 2009 e notificato al ricorrente il 18 febbraio 2010, con cui è  stata rigettata l’istanza di rilascio della carta di soggiorno  presentata dal ricorrente .

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di - Ministro dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2012 il dott. Floriana  Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con  il ricorso in esame il Sig. ***** impugna, chiedendone l’annullamento,  il decreto del Questore di Roma del 9.12.2009 con il quale veniva negato  il rilascio della carta di soggiorno e revocato il permesso di  soggiorno - di cui il ricorrente era titolare dal 1.12.2003- in  considerazione della sentenza di condanna del 20.12.2006, divenuta  irrevocabile il 16.3.2007, per reato rientrante tra quelli contemplati  dall’ art. 26, comma 7-bis del d.lvo n. 286/98.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che resiste formalmente.

Con ordinanza n. 1613 del 14.4.2010 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione.

Con  memoria depositata in vista dell’udienza pubblica il ricorrente ha  precisato le proprie conclusioni, rappresentando altresì di aver  ottenuto la riabilitazione in data 16.11.2011.

Il ricorso merita  accoglimento alla stregua dell’ormai consolidato orientamento  giurisprudenziale che ha chiarito che "non è applicabile, in quanto non  previsto dalle specifiche disposizioni relative alla carta per  soggiornanti di lungo periodo, l'automatismo previsto dall'art. 26 comma  7 bis, d.lg. n. 286 del 1998, secondo cui la condanna con provvedimento  irrevocabile, per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del  Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941 n. 633, e  successive integrazioni e modificazioni, relativi alla tutela del  diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474, c.p., comporta la revoca  del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del  medesimo, con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza  pubblica, ritenendo a tal fine necessaria la previa valutazione  dell’effettiva pericolosità del soggetto. In tale ottica è stato  chiarito, proprio con riferimento ai soggiornanti di lungo periodo, che  l’art.5, co. 5, del t.u. n. 286/1998 - nella versione novellata dal  d.lvo n. 5/2007 – esclude che questi possano incorrere nell’automatismo  preclusivo in questione per il solo fatto di essere incorsi in un reato  per violazione dei diritti d’autore, e che, nei loro confronti  l’autorità procedente sia tenuta, in tali casi, a svolgere un puntuale  accertamento sulla pericolosità del richiedente, in quanto l'art. 5 in  parola– nel prevedere che “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del  rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno  ….si tiene anche conto …per lo straniero già presente sul territorio  nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio  nazionale") - ha dato rilievo ad una "qualità" evidentemente  riconducibile a fatti pregressi consistenti nella continuativa presenza  antecedente sul territorio dello Stato (Consiglio Stato , sez. VI, 18 settembre 2009 , n. 5624;  nonché con specifico riferimento al particolare caso in cui i  precedenti penali siano risalenti nel tempo e, nonostante ciò, la PA  abbia una o più volte rinnovato il titolo autorizzatorio senza  contestare all’interessato l’esistenza di tali reati ostativi, da  ultimo, Sezione Terza, 5993/09 n. 6287 del 28.11.2011; n. 5420 del 3.10.2011).).

Quest’ultima  disposizione ha trovato un’applicazione sempre più ampia in  giurisprudenza, che l’ha pienamente valorizzata come introduttiva di una  diversa impostazione della materia “ponendo una significativa deroga al  principio della valutabilità dell'azione amministrativa secondo il  canone "tempus regit actum" fino ad attribuire rilevanza a provvedimenti  di riabilitazione intervenuti successivamente all’adozione dell’atto di  diniego impugnato (da ultimo, Sezione Terza, 5993/09 n. 6287 del  28.11.2011; n. 5420 del 3.10.2011, relativa all’applicabilità del d.lgs.  n. 5/2007; nonché, nel senso della necessità di attribuire rilevanza a  provvedimenti di riabilitazione o di estinzione intervenuti  successivamente all’adozione dell’atto di diniego impugnato Cons. St.,  VI, ord. n. 2952 del 30.5.2008 Consiglio di stato, sez. VI, 2.3.2011 , n. 1308,  ove si evidenzia che tale “discrasia temporale ….non incide sulla  posizione di interesse della ricorrente al positivo esito del  procedimento, alla luce del principio sancito dall'art. 5 del d.lgs. n.  286 del 1996”; nonché Consiglio Stato , sez. VI, 18 settembre 2009 , n.  5624).

Applicando tali principi nella fattispecie in esame il  provvedimento impugnato deve essere annullato in quanto attribuisce  automatica valenza ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno ai  precedenti penali del ricorrente, senza effettuare quella valutazione  complessiva della sua posizione ritenuta necessaria alla stregua del  richiamato orientamento interpretativo.

Il ricorso va pertanto  accolto con annullamento, per l’effetto, dell'atto impugnato, con  conseguente obbligo dell’Amministrazione resistente di rivalutare  l’istanza del ricorrente alla luce dei principi sopra richiamati  effettuando una valutazione complessiva della posizione del ricorrente,  tenendo conto sia della durata della permanenza dell’interessato nel  nostro Paese, residente da oltre 10 anni, dell’effettivo inserimento  socio-lavorativo, delle esigenze di unità del nucleo familiare – visto  che il ricorrente si è di recente ricongiunto con la moglie – nonché  dell’ intervenuto provvedimento di riabilitazione - nonché della  possibilità di richiedere il permesso di soggiorno a diverso titolo,  vista anche la documentazione medica dallo stesso prodotta.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

accoglie

il ricorso in esame e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)