Sentenza n. 46786 del 4 dicembre 2012 Corte di Cassazione

Il cittadino extracomunitario che guida solo con la patente estera in  corso di valità non commette nessun reato - codice della strada

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione IV



Ritenuto in fatto

1.  Con sentenza in data 25 novembre 2011 il Tribunale di Pavia condannava  ***** alla pena di giustizia per il reato contravvenzionale di cui  all’art. 116, 13° comma Codice della Strada.

2. Avverso tale  decisione ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del proprio difensore  lamentando con un primo motivo la eccessività della pena e deducendo,  con il secondo motivo, l’insussistenza del fatto essendo in possesso di  patente estera in corso di validità.

Considerato in diritto


3. Fondato ed assorbente appare il secondo motivo di gravame.
Come  osservato da questa Corte (cfr. Sez. IV, 8 marzo 2012, n. 22059, PM in  proc. Heleno Da Silva, RV 252961) la disciplina riguardante la validità  delle patenti rilasciate da Paesi stranieri è contenuta negli artt.  135/136 C.d.S. secondo cui lo straniero può guidare in Italia con la  patente rilasciata da Paese straniero se valida e per il periodo di un  anno dall’inizio della residenza in Italia; lo straniero, residente in  Italia da meno di un anno e che guidi con patente straniera scaduta di  validità, commette l’illeclto amministrativo ex art. 126 C.d.S., comma  7, (guida con patente con validità scaduta); lo straniero, residente in  Italia da oltre un anno e che guidi con patente rilasciata da uno Stato  Estero non più in corso dl validità, commette il reato contravvenzionale  di guida senza patente; lo straniero, residente in Italia da oltre un  anno e che guidi con patente straniera in corso dl validità, commette  l’illecito amministrativo assimilabile alla guida di patente italiana  scaduta dl validità (art. 126 C.d.S., comma 7).

In tal senso, si è  espressa ripetutamente la giurisprudenza di questa Corte, sia in  relazione al Codice delle strada previgente non differente in tema –  peraltro – da quello attuale, che al Codice in vigore, v. Cass.  13/10/199/, n. 2392; Cass. 17/12/1998 n. 3699/1999; Cass. 19/01/2011 n.  6821. Deve aggiungersi, per completezza, che il nuovo disposto dell’art.  135 cod. strada, comma 14 stabilisce testualmente: “Il titolare di  patente guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione  Europea o alle Spazio economico Europeo che, trascorso più di un anno  dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guida con  patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria di cui all’art. 128, comma 11″. Nel caso di specie il  ricorrente, pacificamente residente in Italia da oltre un anno, è stato  sorpreso alla guida, ma era tuttavia in possesso di patente straniera,  rilasciata dallo Stato di provenienza (Egitto) con scadenza nel 2014 e  quindi in corso dl validità.
4. Va pertanto annullata senza rinvio la  sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come  reato, con trasmissione della sentenza al Prefetto di Pavia per quanto  di competenza.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto

non è previsto dalla legge come reato

; dispone trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di Pavia per quanto di competenza

Così deciso nella camera di consiglio del 28.11.2012

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 4 dicembre 2012