Sentenza n. 4752 del 23 marzo 2012 Corte di Cassazione

Rigetto domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi  familiari - inespellibilità dello straniero convivente con cittadino  italiano alle sole ipotesi di parentela entro il secondo grado e non più  come per il passato entro il quarto grado

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE


ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

MINISTERO  DELL'INTERNO - QUESTURA DI PESARO, in persona del Ministro pro tempore,  domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA  GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro


A.A.D.;

- intimata -

Nonchè da:

*****,  elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE R. SANZIO 5, presso  l'avvocato MANTOVANI BIANCAMARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato  COLELLA ALBERTO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso  incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro


MINISTERO DELL'INTERNO - QUESTURA DI PESARO;

- intimato -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositato il 17/12/2010;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione


1.  Il Ministero dell'Interno ricorre per cassazione avverso il decreto  della Corte di appello di Ancona che ha accolto l'impugnazione da parte  di ***** della pronuncia di rigetto emessa dal Tribunale di Pesaro sul  ricorso contro il provvedimento della Questura di Pesaro che le aveva  negato il rinnovo del permesso di soggiorno ritenendo applicabile lo ius  superveniens portato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94 che limita i casi di inespellibilità dello straniero convivente con  cittadino italiano alle sole ipotesi di parentela entro il secondo grado  e non più come per il passato entro il quarto grado;

2. La Corte  di appello ha ritenuto preferibile 1'interpretazione della normativa di  cui alla L. n. 94 del 2009 fornita dallo stesso Ministero dell'Interno  con la circolare prot. 5377 del 31 agosto 2009 secondo cui sia i procedimenti amministrativi instaurati prima  dell'entrata in vigore della nuova normativa sia le istanze di rinnovo  del permesso di soggiorno per motivi familiari debbano essere definite  secondo la normativa vigente al momento dell' instaurazione della  procedura amministrativa o del primo rilascio del permesso di soggiorno;

3. Il Ministero ricorrente ex art. 111 Cost. deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998,  art. 19, comma 2, lett. c) affermando che il secondo provvedimento di  rinnovo non costituisce una mera fase di un unico procedimento ma  rappresenta un titolo autonomo rilasciato all'esito di un nuovo  procedimento indipendente dal primo;

4. Si difende con  controricorso la A. che ricorre in via incidentale contro il rigetto  della sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi  familiari anche ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 3, comma 2, lett. a) nonchè contro il capo relativo alla compensazione delle spese processuali.

5.-  Deve essere preliminarmente dichiarato inammissibile il primo motivo  del ricorso incidentale con il quale si richiede, in via incidentale, la  correzione ex art. 384 c.p.c., u.c., per quanto concerne specificamente  la ritenuta inapplicabilità, alla posizione di soggiorno della  resistente, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.

Infatti, è  inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale proposto  dalla parte totalmente vittoriosa in appello e diretto soltanto alla  modifica della motivazione della sentenza impugnata, potendo tale  correzione essere ottenuta mediante la semplice riproposizione delle  difese nel controricorso o attraverso l'esercizio del potere correttivo  attribuito alla Corte di Cassazione dall'art. 384 cod. proc. civ. (v.,  per tutte, Cass., n. 7057/2010).

6.- Ciò premesso, va evidenziata  la fondatezza del ricorso principale, dal cui accoglimento discende  l'assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale.

Invero,  la giurisprudenza costante ha precisato, in materia di applicazione  dello ius superveniens, che "il principio secondo cui "tempus regit  actum" - principio che, com'è noto, regola l'azione dei pubblici poteri -  è pacificamente inteso nel senso che l'Amministrazione è tenuta ad  applicare la normativa in vigore al momento dell'adozione del  provvedimento definitivo (quand'anche sopravvenuta) e non già - salvo  che espresse norme statuiscano diversamente - quella in vigore al  momento dell'avvio del procedimento" (cfr. fra le tante T.A.R. Lazio  Roma, sez. 1^, 21.12.2004 n. 16971; T.A.R. Piemonte, Sez. 2^, 23 gennaio  2009 n. 211; Consiglio di Stato, Sezione 6^, 22 maggio 2007, n. 2594; T.A.R. Milano Lombardia sez. 4^, 10 settembre 2010, in fattispecie concernente il rinnovo del permesso di soggiorno).

In  particolare, questa Corte ha ritenuto applicabile lo jus superveniens  meno favorevole all'istante se intervenuto in qualunque fase del  procedimento e quindi anche dopo il rilascio del nulla osta e sino alla  concessione del visto di ingresso (Sez. 6-1, Ordinanza n. 17574 del 27/07/2010; Sez. 1, Ordinanza n. 480 del 2011; Sez. 6-1, Ordinanza n. 7218 del 30/03/2011; Sez. 6-1, Ordinanza n. 7219 del 30/03/2011).

Il  D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5 espressamente ricollega il  provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno alla sussistenza dei  requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello  Stato e tali requisiti non possono che essere quelli previsti dalla  legge nel momento del rilascio del provvedimento di rinnovo.

Nella  concreta fattispecie non è contestato che al momento della richiesta di  rinnovo del permesso di soggiorno (16.10.2009) fosse già in vigore il  nuovo testo del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c) come  modificato dalla L. n. 94 del 2009, che ora prevede la inespellibilità  dello straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con il  coniuge, di nazionalità italiana e non più con parenti entro il quarto  grado.

Talchè, accolto il ricorso, il provvedimento impugnato  deve essere cassato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte  può rigettare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

Il  diverso tenore della circolare ministeriale alla quale ha fatto  riferimento la corte dì merito giustifica l'integrale compensazione  delle spese processuali.

P.Q.M.


La Corte riunisce i ricorsi,

rigetta

il ricorso incidentale,

accoglie

il ricorso principale, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito,

rigetta

la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Spese compensate.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 23 marzo 2012