Sentenza n. 4963 del 6 dicembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Rigetto istanza di emersione da lavoro irregolare - sentenza di condanna  per uno dei reati previsti dall’art. 381 c.p.p. - accertamento  pericolosità sociale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA


Ai sensi dell’art. art. 60 cod. proc. amm.;
sul  ricorso numero di registro generale 4500 del 2012, proposto da *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Biagio Lauri e Carmine Lauri, con  domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Palma Campania e  pertanto, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R.  Campania, in Napoli;

contro


Il  Ministero dell'Interno, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli e  la Questura di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti  pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura  Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli,  via Diaz, 11;

per l’annullamento previa sospensiva


del  provvedimento Prot. P-NA/L/N/2009/105016 dello Sportello Unico per  l'Immigrazione di Napoli del 13 giugno 2012, con il quale veniva  rigettata l'istanza di emersione da lavoro irregolare;

di ogni altro atto connesso, collegato e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti  gli atti di costituzione in giudizio dello Sportello Unico per  l’Immigrazione di Napoli e del Ministero dell'Interno e della Questura  di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice  nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 la dott.ssa  Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel  verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


Il  ricorrente impugna in via principale il provvedimento in epigrafe con  cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, in data 13 giugno  2012, ha decretato il rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro  irregolare presentata dal datore di lavoro, adducendo come motivazione  la presenza a carico del lavoratore di una condanna emessa dal Tribunale  di Savona per il reato di cui all’art. 337 c.p. (resistenza a pubblico  ufficiale), commesso il 19/07/2003 in Albissola Superiore.

Il ricorrente ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 06 luglio 2012 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 ter comma 13, lett. c), L. 102/2009 nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della domanda  di emersione dal lavoro irregolare del lavoratore extracomunitario  dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno  dei reati previsti dall’art. 381 c.p.p., senza prevedere che la pubblica  amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una  minaccia per l’ordine la sicurezza dello Stato.

In particolare il  ricorrente sottolinea che egli si trova proprio nella ipotesi  considerata dalla Corte Costituzionale, poiché il reato per il quale è  stato condannato (peraltro con applicazione di una pena inferiore al  minimo di quella edittale) rientra nelle ipotesi di cui alla lettera c)  dell’art. 1 ter ossia nei reati di cui all’art. 381 c.p.p.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione chiedendo il respingimento del ricorso.

Alla  camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza di  sospensiva le parti sono state avvisate in ordine alla possibilità di  definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi  dell’art. 60 c.p.a.

Il ricorso è fondato e va accolto.

A  seguito delle ordinanze di remissione della questione di legittimità  costituzionale del T.A.R. Marche e del T.A.R. Calabria, rispettivamente  dell’8 e del 13 luglio 2011, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.  172 del 02 luglio 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale  dell’articolo 1-ter, comma 13, lettera c), del decreto-Legge 1° luglio  2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini),  introdotto dalla Legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, nella parte  in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di  regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei  suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti  dall’art. 381 del codice di procedura penale, senza prevedere che la  pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo  rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello  Stato.

A conforto della manifesta irragionevolezza della norma  censurata, la Corte ha argomentato sulla considerazione che il diniego  della regolarizzazione consegue automaticamente alla pronuncia di una  sentenza di condanna anche per uno dei reati di cui all’art. 381 c.p.p.,  nonostante che gli stessi non siano necessariamente sintomatici della  pericolosità di colui che li ha commessi. In tal senso è, infatti,  significativo che, essendo possibile procedere per detti reati  «all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla  gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla  sua personalità o dalle circostanze del fatto» (art. 381, comma 4,  c.p.p.), è già l’applicabilità di detta misura ad essere subordinata ad  una specifica valutazione di elementi ulteriori rispetto a quelli  consistenti nella mera prova della commissione del fatto.

Si  rammenta che la dichiarazione di illegittimità costituzionale (Cass.  Civile, 23 settembre 2002 n. 13839 e 9 gennaio 2004 n. 113), ha  efficacia retroattiva in quanto dichiara la norma ab initio  incompatibile con il dettato costituzionale, per cui investe anche  fattispecie anteriori alla pronuncia stessa di incostituzionalità, con i  limiti derivanti dal coordinamento tra il principio enunciato dagli  art. 136 Cost. e 30 della Legge 11 marzo 1953 n. 87 e le regole che  disciplinano il definitivo consolidarsi dei rapporti giuridici e delle  preclusioni nell’ambito del processo; pertanto, la retroattività della  dichiarazione di incostituzionalità di una norma trova limiti  esclusivamente negli effetti che la norma stessa ha irrevocabilmente  prodotto.

Poiché il provvedimento impugnato si fonda esattamente  sull’automaticità del diniego della regolarizzazione del rapporto di  lavoro, in presenza di una sentenza di condanna per uno dei reati per i  quali l’art. 381 c.p.p. prevede l’arresto facoltativo in flagranza,  automatismo che è stato dichiarato illegittimo e contrastante con le  disposizioni e i principi costituzionali, alla fattispecie in esame si  applica la disposizione normativa così come risultante dalla pronuncia  di incostituzionalità sopra citata, con la conseguenza che il diniego  della regolarizzazione non avrebbe dovuto essere pronunciato  dall’amministrazione sulla base della sola condanna del ricorrente per  uno dei reati rientranti nell’art. 381 c.p.p., ma avrebbe dovuto essere  pronunciato solo previa valutazione, da estrinsecarsi nella motivazione  del provvedimento, della pericolosità sociale dell’istante per l’ordine  pubblico o la sicurezza dello Stato.

Alla luce dell’effetto  retroattivo della dichiarazione di incostituzionalità della disposizione  sulla quale l’amministrazione ha fondato il rigetto, il ricorso è da  accogliere con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato,  fatti salvi quelli ulteriori.

Le spese del giudizio possono  essere compensate, in considerazione dell’intervenuta modifica della  disciplina della fattispecie in questione da parte della citata sentenza  della Corte Costituzionale.

P.Q.M.


Il  Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie

e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)