Sentenza n. 4994 del 1 giugno 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Conversione di un permesso di soggiorno per rapporto di lavoro  stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato e in  particolare se, per consentire tale conversione, sia necessario che il  lavoratore sia previamente rientrato in Patria

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul  ricorso numero di registro generale 3003 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Luca Santini, con domicilio eletto  presso Luca Santini in Roma, viale Carso, 23;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura,  domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;

per l'annullamento


rigetto richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 il dott. Maria  Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel  verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La  questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la conversione di  un permesso di soggiorno per rapporto di lavoro stagionale in permesso  per lavoro subordinato a tempo indeterminato e in particolare se, per  consentire tale conversione, sia necessario che il lavoratore sia  previamente rientrato in Patria.

L'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione) prevede per i lavoratori stranieri -  già precedentemente entrati in Italia in qualità di stagionali e  rientrati regolarmente nel Paese di origine alla scadenza del periodo  fissato – il diritto di precedenza per il rientro nel territorio  italiano nella stagione successiva nonché , "qualora se ne verifichino  le condizioni", la possibilità di convertire il proprio titolo di  permanenza. L'art. 38 del regolamento attuativo del citato Testo Unico (D.P.R. 31.8.1999, n. 394)  specifica che la conversione di cui trattasi può avere luogo nei limiti  delle quote, di cui al successivo art. 29, in presenza di tutti i  previsti requisiti e alle condizioni prescritte dalla normativa di  riferimento.

La questura ha inteso tali disposizioni nel senso  che in mancanza del previo ritorno in Patria la conversione non possa  essere assentita.

Sul punto, il ricorrente invoca l’art. 5 del  d.lgs. n. 286/98, commi 4 e 5 e sostiene che l’amministrazione avrebbe  dovuto considerare, quale elemento sopravvenuto che consente il rilascio  del permesso di soggiorno, la circostanza dell’assunzione con contratto  a tempo indeterminato.

La giurisprudenza amministrativa, in ordine a tale questione, non è univoca.

Secondo  alcune pronunce, gli artt. 24 comma 4 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 e  38, commi 2 e 7 del D.P.R. n. 394/1999 vanno intesi nel senso che la  conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale è consentita  solo per i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di  provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno  precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in  Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, e ai quali sia  offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o  indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'art. 29. (T.A.R.  Toscana Firenze, sez. I, 07 dicembre 2006 , n. 7198)

Non  sarebbe possibile, dunque, la conversione di un permesso di soggiorno,  già rilasciato esclusivamente per lavoro stagionale, in permesso di  soggiorno per lavoro subordinato, ma il lavoratore stagionale dovrebbe  sempre rientrare nel suo Paese d'origine, per poter ottenere il rilascio  del permesso di soggiorno a titolo diverso da quello stagionale, previa  autorizzazione al reingresso in Italia ed autorizzazione della  direzione provinciale del lavoro competente ai fini della richiesta  conversione, pur sempre nel rispetto delle quote di flusso annuale  (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 03 marzo 2010 , n. 526).

Di  contro, secondo un altro orientamento, l'art. 24, d.lgs. 25 luglio 1998  n. 286 deve essere interpretato nel senso che gli stranieri debbano  rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un  nuovo permesso di lavoro stagionale, per l'anno successivo, mentre per  la conversione in permesso di lavoro subordinato devono sussistere solo  le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l'esistenza di un  rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e la  mancanza di elementi ostativi. (T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 20 aprile  2010 , n. 170; TAR Umbria n. 130/2007 e n. 304/2006; TAR Piemonte, II, 30 marzo 2004, n. 706).

Il collegio, confermando i propri anche recenti precedenti (v. TAR Lazio, sez. seconda quater, sent. n. 5456 del 2011 e en. 6823 del 2011), ritiene di dover aderire a tale secondo orientamento, tenuto  conto della lettera del citato art. 24 nonché di quanto prevede l’art.  5, comma 5 del d.lgs. 286/98 .

Il comma 4, dell’art. 24, prima  parte, infatti, menziona espressamente il rientro nello Stato di  provenienza solo al fine del conseguimento del diritto di precedenza per  il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro  stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano  mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Nel secondo  periodo, invece, la norma prevede in via generale che il lavoratore  stagionale possa “convertire il permesso di soggiorno per lavoro  stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo  determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni”,  senza ribadire la necessità del rientro in patria a questi fini.

La  norma sembra pertanto semplicemente richiamare sul punto quanto  previsto in via generale dell’art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/98, secondo  il quale in sede di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno deve  essere dato rilievo ai “nuovi elementi sopraggiunti” nel frattempo.

Ne  consegue, pertanto, che anche l’art. 37 del D.P.R. n. 394/1999,  trattandosi di norma regolamentare attuativa, debba essere interpretato  in questi termini.

D’altro canto, anche ragioni di logica  militano in tale senso, in particolare nell’ipotesi in cui il cittadino  extracomunitario abbia – come nel caso di specie – ottenuto l’assunzione  con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – e  chiesto di conseguenza la conversione del titolo di soggiorno - prima  della scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. In tali  casi, sembra assurdo pretendere il rispetto delle previsioni del  permesso di lavoro stagionale concernenti in particolare l’obbligo di  rientro in patria, giacché tale obbligo è subordinato alla scadenza del  termine di durata del permesso, evento non ancora verificatosi.

Si  finirebbe per dover affermare (come peraltro ha fatto la  giurisprudenza) che solo il secondo permesso di soggiorno per lavoro  stagionale (ottenuto dopo il ritorno dello straniero nello Stato di  provenienza ed il nuovo ingresso nel territorio italiano) può essere  convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (T.A.R.  Lombardia Milano, sez. III, 20 luglio 2010 , n. 3245). Una tale distinzione tra primo e secondo permesso di lavoro stagionale, tuttavia, non trova alcuna logica giustificazione.

Inoltre,  non si vede perché il lavoratore extracomunitario non possa  immediatamente ottenere la conversione del titolo di soggiorno da lavoro  stagionale a lavoro subordinato indeterminato ma dovrebbe invece, alla  scadenza del primo permesso, comunque rientrare in patria per poi  nuovamente tornare in Italia, col rischio più che evidente di perdere il  lavoro appena ottenuto.

In conclusione, dunque, ad avviso del  collegio, la conversione del permesso di soggiorno stagionale in  permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato, richiesta prima  della scadenza del titolo di soggiorno per lavoro stagionale, non può  essere rigettata solo per il mancato previo rientro in patria. Va invece  ribadito – come ha fatto di recente il Consiglio di Stato - che la  possibilità di conversione di un permesso di soggiorno per rapporto di  lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo determinato  o indeterminato, debba soggiacere comunque ai limiti derivanti dalle  quote di accesso, annualmente definite con d.P.C.M., da considerarsi  presupposto per il rilascio di qualsiasi permesso di soggiorno  (Consiglio Stato, sez. VI, 03 maggio 2010 , n. 2498).

In  questi termini, assorbite le restanti censure, il ricorso va accolto,  con annullamento del provvedimento impugnato e obbligo per  l’amministrazione di riprovvedere sull’istanza.

Le spese possono essere compensate, tenuto conto del menzionato contrasto di giurisprudenza sulla questione.

P.Q.M.


Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda  Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe  proposto, lo

accoglie

e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)