Sentenza n. 5026 del 20 settembre 2012 Consiglio di Stato

Diniego del rinnovo del permesso di soggiorno

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul  ricorso numero di registro generale 2753 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Achille M.G. Bruno, con domicilio  eletto presso Michele Sandulli in Roma, via XX Settembre 3;

contro


Ministero  dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e  difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è  domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma


della  sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: sezione VI n. 532/2012, resa tra  le parti, concernente il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2012 il Cons. Hadrian  Simonetti, presenti per le parti l’avvocato Bruno e l’avvocato dello  Stato Galluzzo;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60  cod. proc. amm., sussistendo i presupposti di legge per una decisione  immediata in forma semplificata.

Rilevato che:

- l’odierno  ricorrente ha chiesto, con istanza del 15.2.2008, il rinnovo del  permesso di soggiorno, istanza respinta con decreto del Questore della  Provincia di Caserta del 14.7.2009, motivato in ragione di due sentenze  di condanna, risalenti al 1998 e al 1999, entrambe per violazione  dell’art. 12 co. 5 del t.u. Immigrazione;

- proposto ricorso  avverso tale diniego, deducendone l’illegittimità sotto diversi profili,  il Tar lo ha respinto sul duplice rilievo che il reato in questione sia  tra quelli indicati all’art. 4 co. 3 del t.u., automaticamente ostativi  al rilascio del permesso di soggiorno; e che lo stesso reato non sia da  considerare estinto, in assenza di una formale pronuncia in tal senso  del giudice penale dell’esecuzione;

- con il presente appello si  insiste nei motivi già dedotti in primo grado, compresa la violazione  del principio dell’affidamento, sottolineando in aggiunta come il reato  di cui alla sentenza del 20.9.1999 sia stato nel frattempo dichiarato  estinto e che, per la restante condanna, sia stata presentata istanza di  riabilitazione;

Considerato che:

- entrambe le sentenze  sono state emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ovvero mediante  “patteggiamento” della pena tra le parti, in epoca antecedente la  riforma del t.u. Immigrazione ad opera della l. 189/2002 cui si deve la  previsione di fattispecie di reato automaticamente ostative, tra le  quali “i reati inerenti il favoreggiamento dell’immigrazione” ;

-  ciò posto, come più volte ribadito dalla Sezione, la sentenza  “patteggiata” implica e presuppone pur sempre una consapevole  valutazione dell'imputato riguardo ai vantaggi ed agli svantaggi del  patteggiamento, con la conseguenza che sarebbe iniquo far discendere da  una sentenza “patteggiata” effetti (automatici) che, derivando da una  legge sopravvenuta, l'interessato non era in grado di valutare (v., ex  multis, Cons. St., III, n. 4160/2011 e 3096/2011);

-  tale rilievo, a tutela dell’affidamento, si impone tanto più nel caso  di specie, nel quale dopo il 2002 - prima del diniego di rinnovo  attualmente in questione - l’odierno ricorrente era stato più di una  volta beneficiario di provvedimenti di rilascio del permesso di  soggiorno, nonostante le sentenze penali del passato, il che ha  comportato il consolidarsi della sua permanenza in Italia, come dimostra  anche la situazione familiare di parte ricorrente (cfr. Cons. St., III,  n. 123/2012);

-  che, sotto altro profilo, non risulta che l’amministrazione si sia data  carico di valutare discrezionalmente l’interesse all’unità del nucleo  familiare del ricorrente, del quale fanno parte anche figli minori  conviventi (nati in Italia) come prescritto dall’art. 5, comma 5, del  testo unico 286/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 5/2007;  è vero che quest’ultima disposizione è testualmente riferita allo  straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o  sia esso stesso familiare ricongiunto (situazioni che nella specie non  ricorrono) ma questa Sezione ha avuto più volte modo di chiarire che la  tutela accordata dalla legge al nucleo familiare che sia frutto di una  procedura di ricongiungimento deve essere riconosciuta, a parità di  condizioni, anche al nucleo familiare che si trovi unito ab origine o  comunque si sia riunito senza necessità dell’apposita procedura,  sempreché la sua composizione sia la medesima che, occorrendo,  legittimerebbe una domanda di ricongiungimento;

Ritenuto che:

-  già sotto tali profili, che evidenziano anche un difetto di istruttoria  e di motivazione dell’atto impugnato, l’appello sia fondato e debba  essere accolto;

- ciò comporta l’annullamento del diniego e la  necessità che l’amministrazione proceda ad un nuovo e motivato esame  della posizione dell’appellante, che tenga conto anche della durata del  suo soggiorno e delle sue condizioni familiari, verificandone in  concreto l’eventuale pericolosità sulla base di tutti gli elementi  disponibili;

- le spese possono essere compensate, sussistendo giustificati motivi al riguardo.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie

e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado annullando l’atto di diniego.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)