Sentenza n. 5027 del 20 settembre 2012 Consiglio di Stato

Diniego di emersione dal lavoro irregolare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul  ricorso numero di registro generale 6206 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. ti Paola Turarolo e Giuseppe Viola,  con domicilio eletto presso il secondo di essi in Roma, piazza della  Libertà n. 13;

contro


Ministero  dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Genova, in persona del Ministro pro  tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,  presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma


della  sentenza breve del T.A.R. LIGURIA, sezione II n. 575/2012, resa tra le  parti, concernente il diniego di emersione dal lavoro irregolare

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2012 il Cons. Hadrian  Simonetti, presenti per le parti l’avvocato Viola e l’avvocato dello  Stato Galluzzo;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60  cod. proc. amm., sussistendo i presupposti di legge per una decisione  immediata, in forma semplificata.

Rilevato che:

- il  Signor ***** ha presentato istanza di emersione da lavoro irregolare ex  l. 102/2009 nell’interesse di *****, cittadino extracomunitario di  nazionalità senegalese, e che tale istanza è stata respinta, con atto  del 14.12.2010, a motivo della sentenza di condanna per il reato di cui  all’art. 648 c.p. pronunciata dal Tribunale di La Spezia, sezione  distaccata di Sarzana, nei confronti di *****;

- proposto ricorso  avverso tale diniego, il Tar Liguria lo ha respinto richiamando l’art. 1  ter co. 13 lett. c) del d.l. 78/2009 convertito nella citata l.  102/2009 per il quale la condanna per uno dei reati previsti dagli artt.  380 e 381 c.p.p. costituisce motivo ostativo alla regolarizzazione, sul  presupposto che l’amministrazione sia del tutto vincolata e non abbia  margini di discrezionalità;

- con il presente appello la difesa  ricorrente contesta (la legittimità di) tale automatismo e richiama la  recente sentenza della Corte costituzionale 6.7.2012, n. 172 con la  quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale proprio  dell’art. 1-ter, co. 13 lett. c) del d.l. 78/2009 convertito in l.  102/2009, “nella parte in cui – si legge nel dispositivo - fa derivare  automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del  lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una  sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall’art. 381 c.p.p.,  senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare  che il medesimo rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la  sicurezza dello Stato”.

Ritenuto che:

- la sentenza della Corte costituzionale n. 172/2012 trova piena applicazione alla fattispecie qui in esame, nella quale al  lavoratore extracomunitario è stato negata, in via automatica, la  regolarizzazione a motivo di una condanna penale per uno dei reati  previsti dall’art. 381 c.p.p., elencazione nella quale è da ricondurre  il reato di ricettazione per il quale ***** è stato condannato;

-  la sentenza della Corte costituzionale n. 172/2012, dichiarando  l’illegittimità per contrasto con il principio di ragionevolezza e  quindi con l’art. 3 Cost., dell’automatismo tra la condanna penale per  uno dei reati di cui all’art. 381 c.p.p. e il diniego dell’istanza di  regolarizzazione, comporta di conseguenza l’illegittimità dell’atto  impugnato, in quanto motivato esclusivamente in ragione di tale  automatismo anziché sulla base di un accertamento in concreto della  pericolosità del lavoratore extracomunitario;

- sarà quindi  preciso dovere dell’amministrazione resistente, nel prosieguo della  vicenda, accertare in concreto se, anche sulla base del precedente  penale, (ma) valutato unitamente ad ogni altro elemento sintomatico  riferito all’attualità, il lavoratore extracomunitario rappresenti o  meno una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;

-  in conclusione, l’appello è fondato e merita accoglimento con la  conseguenza che, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il  ricorso di primo grado annullando l’atto di diniego;

- le spese  possono essere compensate, al cospetto di una sentenza della Corte  costituzionale successiva all’adozione dell’atto impugnato.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie

e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il  ricorso di primo grado annullando l’atto di diniego, nei termini di cui  in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)