Sentenza n. 5028 del 20 settembre 2012 Consiglio di Stato

Rigetto istanza di emersione da lavoro irregolare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul  ricorso numero di registro generale 4452 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Natalia Cicchelli, con domicilio eletto  presso Cristina Bertocchini in Roma, via Filippo Corridoni, n.25;

contro


Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Milano;

per la riforma


della  sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 00900/2012,  resa tra le parti, concernente rigetto istanza di emersione da lavoro  irregolare;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2012 il Cons. Alessandro  Palanza e udito per la parte appellante l’avvocato Mazzeo su delega di  Cicchelli;

Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1.  Il signor ***** ha impugnato la sentenza n. 900/2012 del TAR di Milano  per l'annullamento del decreto n. 113/2011 emesso dal Prefetto di Milano  in data 18/8/2011, notificato al ricorrente in data 22.08.2011, con cui  la predetta autorità amministrativa rigettava l'istanza di emersione  dal lavoro irregolare - ex art. 1ter, lettera b), della legge n.  209/2009 - presentata in data 29.9.2009, per la insufficienza del  reddito dichiarato dal datore di lavoro.

2.– La sentenza conferma  la legittimità del provvedimento impugnato e la sua motivazione secondo  la quale la domanda di emersione, presentata ai sensi dell’articolo  1bis della legge n. 109/2009, a favore dell’appellante è respinta, in  quanto il datore di lavoro è privo del requisito reddituale minimo  previsto dalla legge per ottenere l’emersione (euro 20.000 annui,  elevabili ad euro 25.000 in caso di nucleo familiare con più soggetti  conviventi percettori di reddito, cfr. art. 1-ter comma 4, lettera d,  della legge n. 109/2009). Il TAR ha svolto istruttoria acquisendo  documenti dall’Amministrazione dai quali non risulta provato il possesso  del reddito minimo per l’emersione né da parte del datore di lavoro né  da parte della moglie del medesimo. Inoltre, il reddito di quest’ultima è  riferito all’anno successivo (2010) a quello della scadenza del termine  di presentazione dell’istanza di emersione (2009).

3. -  L’appellante contesta, con il primo motivo di appello, in fatto,  l’accertamento compiuto nei confronti dei redditi della signora ***,  moglie del datore di lavoro, la quale ha integrato in data 29 settembre  2011 la propria dichiarazione dei redditi per l’anno 2010 portando il  reddito complessivo a € 25.200,00. Fino al 30 settembre, secondo la  legge in vigore, il contribuente può presentare dichiarazioni  integrative della dichiarazione dei redditi. Il reddito annuo risulta  quindi dalla somma delle due dichiarazioni. In tal caso il reddito  dichiarato dalla signora Lavezzi è senz’altro superiore ai requisiti  richiesti dall’art.1ter, comma 4, lettera d, della legge n. 109/2009.  L’Amministrazione si è invece limitata ad acquisire - con documento  estratto dalla banca dati Siatel dell’Agenzia delle entrate il 22 luglio  2011- le risultanze della prima dichiarazione dei redditi nella  versione presentata tramite il CAAF dipendenti il 5 luglio 2011 pari ad  euro 16.074. Inoltre, anche se il requisito di reddito si è formato  nell’anno successivo a quello di presentazione della domanda,  l’Amministrazione avrebbe dovuto prendere in considerazione gli elementi  sopravvenuti quando essi consentono il rilascio del permesso di  soggiorno a norma dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 286/1998.

4.  - La causa è andata in decisione alla camera di consiglio del 6 luglio  2012. Il Collegio, dato il prescritto avviso alla parte appellante  presente, sussistendo le condizioni prescritte dall’art. 60 c.p.a.,  decide la causa direttamente nel merito.

5. - L’appello non può essere accolto.

5.1.  - Il Collegio giudica legittimo il provvedimento impugnato in primo  grado, che risulta motivato da una accurata istruttoria, confermata  anche dagli esiti della ordinanza istruttoria adottata dal TAR.

5.2.  – Lo stesso appellante ammette, del resto, che il requisito del reddito  non sussisteva al momento della presentazione della domanda, né  eventuali fatti sopravvenuti possono condurre ad annullare un  provvedimento pienamente legittimo e fondato su un accurato accertamento  dei fatti nel rispetto delle norme di legge.

Va considerato, del  resto, che qui non si discute del rilascio di un permesso di soggiorno  con le procedure ordinarie, ossia “di regime”, bensì dell’applicazione  di un beneficio eccezionale (sanatoria) per il quale le condizioni  richieste debbono necessariamente sussistere nel momento in cui la  pretesa viene fatta valere.

5.3. - Gli elementi sopravvenuti  potranno, eventualmente, motivare una richiesta di rilascio del permesso  di soggiorno con il rito ordinario, qualora ne ricorrano le ulteriori  condizioni prescritte..

6. – Non essendosi costituita la Amministrazione appellata non si dispone per le spese.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo

respinge

. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)